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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 31756/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa il 7 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari, in accoglimento alle richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, la sentenza emessa il 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai furti pluriaggravati e alle ricettazioni a ciascuno rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i primi due, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti e recidive e, l'ultimo, omessa motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1 È orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). 3.2 Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).

4. La rilevata causa di inammissibilità dei ricorsi va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 7 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari, in accoglimento alle richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, la sentenza emessa il 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai furti pluriaggravati e alle ricettazioni a ciascuno rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. 2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i primi due, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti e recidive e, l'ultimo, omessa motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1 È orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). 3.2 Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). 4. La rilevata causa di inammissibilità dei ricorsi va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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