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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46727/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1974 Avverso l'ordinanza resa il 24 marzo 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella veste di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] sas , avverso il provvedimento del GIP cori cui è stata rigettata l'istanza di dissequestro di detta società, in quanto ritenuta strumentale rispetto alla commissione da parte del coniuge della Penna, [OSCURATO:PERSONA], dei reati di appropriazione indebita,et autoriciclaggio e frode fiscale. 2.Avverso detta pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai procuratori speciali, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 231 cod.proc.pen. e omessa motivazione sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la società Panoramic stop e il fatto reato, intesa come asservimento non occasionale ma durevole e sistematico della struttura aziendale alla perpetrazione degli illeciti.

Il tribunale si è limitato ad affermare che attraverso l'illecito utilizzo dei distributori di carburanti di pertinenza della società l'indagato aveva posto in essere le condotte di rilevanza penale, mentre avrebbe dovuto considerare che l'attività commerciale di erogazione del carburante è del tutto automatizzata e quindi non si comprende quale apporto avrebbe potuto fornire la predetta Penna alla condotta illecita di Iannò. 2.2 Carenza di motivazione in ordine al periculurri in mora laddove il provvedimento si limita a ribadire la necessità di evitare la reiterazione di comportamenti criminosi analoghi, senza fornire la prova della strumentalità della società rispetto ad eventuali condotte criminose.

3. Il ricorso è generico poiché non si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato con cui il tribunale ha, prima di tutto, osservato che non sussistono elementi nuovi sopravvenuti rispetto alle valutazioni già effettuate nell'ambito di altro precedente giudizio di gravame.

Il ricorrente non tiene conto di queste considerazioni e non espone alcun elemento di novità trascurato dal collegio, così destinando l'impugnazione all'inammissibilità.

Per di più reitera le medesime censure manifestamente infondate e non consentite, in quanto pur deducendo violazioni di legge, di fatto invoca vizi della motivazione e censure di merito che non hanno ingresso in sede di ricorso avverso misure cautelari reali.

Di contro va osservato che il tribunale ha, comunque effettuato una sintetica ma esaustiva verifica del fumus e del periculum, nel rispetto dei principi affermati in tema di sequestro dalla giurisprudenza, che consente di escludere la denunziata violazione di legge.

Ed infatti il tribunale ha evidenziato che proprio attraverso l'indebito utilizzo del distributore di carburante gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui era rappresentante legale la ricorrente ma di cui il marito si palesava dominus effettivo, e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di detta società, l'indagato ha realizzato i suoi obiettivi criminosi.

E' evidente che la libera disponibilità della struttura aziendale potrebbe determinare il concreto pericolo di reiterazione della condotta illecita.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle statuizioni conseguenziali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende .

Roma 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] sellino Sergio B Cani [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 aprile 1974 Avverso l'ordinanza resa il 24 marzo 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella veste di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] sas , avverso il provvedimento del GIP cori cui è stata rigettata l'istanza di dissequestro di detta società, in quanto ritenuta strumentale rispetto alla commissione da parte del coniuge della Penna, [OSCURATO:PERSONA], dei reati di appropriazione indebita,et autoriciclaggio e frode fiscale. 2.Avverso detta pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai procuratori speciali, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 231 cod.proc.pen. e omessa motivazione sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la società Panoramic stop e il fatto reato, intesa come asservimento non occasionale ma durevole e sistematico della struttura aziendale alla perpetrazione degli illeciti. Il tribunale si è limitato ad affermare che attraverso l'illecito utilizzo dei distributori di carburanti di pertinenza della società l'indagato aveva posto in essere le condotte di rilevanza penale, mentre avrebbe dovuto considerare che l'attività commerciale di erogazione del carburante è del tutto automatizzata e quindi non si comprende quale apporto avrebbe potuto fornire la predetta Penna alla condotta illecita di Iannò. 2.2 Carenza di motivazione in ordine al periculurri in mora laddove il provvedimento si limita a ribadire la necessità di evitare la reiterazione di comportamenti criminosi analoghi, senza fornire la prova della strumentalità della società rispetto ad eventuali condotte criminose. 3. Il ricorso è generico poiché non si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato con cui il tribunale ha, prima di tutto, osservato che non sussistono elementi nuovi sopravvenuti rispetto alle valutazioni già effettuate nell'ambito di altro precedente giudizio di gravame. Il ricorrente non tiene conto di queste considerazioni e non espone alcun elemento di novità trascurato dal collegio, così destinando l'impugnazione all'inammissibilità. Per di più reitera le medesime censure manifestamente infondate e non consentite, in quanto pur deducendo violazioni di legge, di fatto invoca vizi della motivazione e censure di merito che non hanno ingresso in sede di ricorso avverso misure cautelari reali. Di contro va osservato che il tribunale ha, comunque effettuato una sintetica ma esaustiva verifica del fumus e del periculum, nel rispetto dei principi affermati in tema di sequestro dalla giurisprudenza, che consente di escludere la denunziata violazione di legge. Ed infatti il tribunale ha evidenziato che proprio attraverso l'indebito utilizzo del distributore di carburante gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA], di cui era rappresentante legale la ricorrente ma di cui il marito si palesava dominus effettivo, e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di detta società, l'indagato ha realizzato i suoi obiettivi criminosi. E' evidente che la libera disponibilità della struttura aziendale potrebbe determinare il concreto pericolo di reiterazione della condotta illecita. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle statuizioni conseguenziali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende . Roma 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] sellino Sergio B Cani [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46727/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris