CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 1953
Cassazione n. 18452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1953 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 26.10.2017 del Tribunale di Paola, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta documentale perché il fatto non sussiste e, previa esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, rivalutate le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante residua della pluralità di fatti di bancarotta, lo ha condannato per le residue imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture relative ad operazioni inesistenti (per gli anni di imposta 2013 e 2014) alla pena di anni uno e mesi sei e giorni 20 di reclusione; anche la durata delle pene accessorie fallimentari è stata rideterminata nella misura di anni due, in seguito all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018. La condotta dell'imputato si inscrive nel contesto del fallimento della società "Viaggi B.R. Calabria s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 9.2.2015, della quale l'imputato era stato amministratore di fatto e anche rappresentante legale dal 28.12.2012. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e per non aver riqualificato la sua condotta in bancarotta semplice ex art. 217 I. fall., nonostante non vi sia prova del dolo specifico necessario ad integrare il reato, come, del resto, è stato ritenuto dalla stessa sentenza impugnata in relazione alla contestazione per il delitto di bancarotta documentale. La difesa evidenzia il comportamento ampiamente collaborativo del ricorrente, sia con gli investigatori che con il curatore fallimentare, nonché la credibilità delle giustificazioni da lui rese avuto riguardo alle anomale movimentazioni di denaro considerate centrali nella condotta distrattiva e fraudolenta, che si è spiegato perché fossero necessitate in forza della natura dell'attività commerciale della società di organizzazione viaggi e della tipologia di operazioni economiche. Altrettanto insufficiente sarebbe la prova del reato di dichiarazione fraudolenta, visto che il ricorrente non aveva alcuna consapevolezza della cessazione della ditta emittente le fatture, poi inserite nel modello unico per l'anno 2014 e per l'anno 2015. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il motivo unico di censura proposto dal ricorrente è composto da una serie di argomentazioni collegate che puntano tutte a contestare l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e, al più, a ridimensionare la sua condotta nell'alveo della meno grave fattispecie di bancarotta semplice ma si svelano tutte generiche ed apodittiche, caratterizzati da una formulazione meramente assertiva, priva di confronto con la sentenza d'appello e, per tutte dette convergenti ragioni, inammissibili. La Corte d'Appello, invece, con la sentenza impugnata, ha ricostruito in modo particolarmente accurato gli elementi di fatto, anche e soprattutto documentali, che hanno determinato il primo giudice ad affermare la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in capo al ricorrente, implementando la motivazione del Tribunale anche attraverso i risultati istruttori derivati dall'esame dibattimentale della curatrice fallimentare direttamente disposto, su istanza di rinnovazione della difesa. All'esito degli ulteriori dati cognitivi acquisiti, i giudici d'appello hanno assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della testimonianza della curatrice circa la regolare tenuta delle scritture contabili da parte sua, ma hanno fondatamente confermato la sua responsabilità per il delitto parallelo di bancarotta patrimoniale, evidenziando alcuni incontrovertibili "indicatori" di fraudolenza distrattiva (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763, quanto agli indicatori del dolo, che tuttavia possono fungere da piattaforma "spia" anche dell'oggettività del reato). Tra questi, si richiamano (oltre all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, contestate nel reato di cui al capo b): a) i prelievi per crediti verso soci per circa 32.000 euro che non hanno trovato ragione economica sociale e sono stati ricondotti a prelievi personali effettuati in favore del ricorrente; b) gli acconti a fornitori per 41.000 euro, non supportati da documenti fiscali che ne attestassero la corrispondenza con la specifica fornitura alla quale sembravano riferiti; a proposito di questi ultimi, è bene sottolineare che l'imputato non ha saputo giustificare i prelievi asseritamente indicati come utili a pagare i fornitori, prelievi che, pertanto, in mancanza di fatture al riguardo, sono stati ritenuti fondatamente di natura distrattiva. c) i compensi percepiti dal ricorrente quale amministratore della fallita per 4.900 euro, non deliberati dall'assemblea dei soci. 2.1 In proposito, il Collegio rammenta come costituisca orientamento interpretativo costante ritenere che integri il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perchè, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell—an", non è determinato anche nel "quantum": non è giustificabile, infatti, alcuna forma di autoliquidazione dei compensi da parte dell'amministratore (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 30105 del 5/6/2018, Pellegrini, Rv. 273767; Sez. 5, n. 50836 del 3/11/2016, Barbato, Rv. 268433; Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Gandolfi, Rv. 245399. Da ultimo, in linea con l'orientamento citato, Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Tedeschi, Rv. 280415 ha escluso la valenza giustificativa di una delibera meramente "pro forma" per giustificare l'indebito prelievo). Quanto ai prelievi per rimborsi di crediti ai soci derivanti da finanziamenti e versamenti operati in conto capitale (o indicati con analoga dizione), come nella specie, il Collegio rammenta che essi integrano la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società (diversamente dal prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, che integra la fattispecie di bancarotta preferenziale: cfr. Sez. 5, n 8431 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031; Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Provvisionato, Rv. 281872). Inoltre, questa Corte regolatrice ha da tempo chiarito come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti; ed infatti, la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficienti generiche asserzioni difensive (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204). Sussiste, infine, la prova del dolo del reato di bancarotta distrattiva in capo al ricorrente, poiché il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui configurabilità non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rossetto, Rv. 253932), essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. per tutte, Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805). Nella specie, la difesa ha genericamente addotto giustificazioni della propria buona fede, alle quali, tuttavia, si contrappongono gli inequivoci indici di fraudolenza della condotta, costituiti, anzitutto, dalla mancanza di documentazione giustificativa delle perdite derivate da presunti "acconti a fornitori" per un valore di circa 41.000 euro, acconti pagati senza che sia stato chiarito a fronte di quali, specifiche forniture. 2.2. Da tali considerazioni, discende anche la ragione implicita in base alla quale la decisione impugnata non ha inteso riqualificare il reato nella fattispecie di bancarotta semplice, in presenza di evidenti elementi di fatto che conducono a ritenere l'imputato autore di condotte distrattive fraudolente; ed è noto che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, dotata di adeguatezza logico-ricostruttiva (cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2022. Il Consigliere est