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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 1977

Cassazione n. 05857/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BCBXU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1977 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 25 settembre 2024 la Corte d'Appello di Genova applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56 e 628, comma secondo, cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza di motivazione, assumendo in particolare che la motivazione della sentenza impugnata era carente e a tratti contraddittoria, avendo la Corte territoriale omesso l'esame delle argomentazioni difensive introdotte con i motivi di appello ed essendosi, la stessa, riportata pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo si deduce un motivo non consentito, avendo il ricorrente fatto riferimento ai motivi di appello dedotti, che in sede di accordo intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono stati fatti oggetto di rinuncia.

Il ricorso è, per altro verso, anche del tutto generico, in quanto privo di deduzioni specifiche in fatto e in diritto.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BCBXU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1977 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 25 settembre 2024 la Corte d'Appello di Genova applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56 e 628, comma secondo, cod. pen. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza di motivazione, assumendo in particolare che la motivazione della sentenza impugnata era carente e a tratti contraddittoria, avendo la Corte territoriale omesso l'esame delle argomentazioni difensive introdotte con i motivi di appello ed essendosi, la stessa, riportata pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado.3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo si deduce un motivo non consentito, avendo il ricorrente fatto riferimento ai motivi di appello dedotti, che in sede di accordo intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono stati fatti oggetto di rinuncia. Il ricorso è, per altro verso, anche del tutto generico, in quanto privo di deduzioni specifiche in fatto e in diritto. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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