Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 gennaio 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:25
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0108_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 – Krakvet
(causa C‑108/19) (
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«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 33 – Determinazione del luogo delle operazioni imponibili – Cessione di beni con trasporto – Cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto – Vendita mediante un sito Internet – Contratto di trasporto dei beni stipulato dall’acquirente con una società consigliata dal fornitore»
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Luogo delle operazioni imponibili – Cessione di beni con trasporto – Contratto di trasporto concluso tra l’acquirente e il trasportatore – Fornitore che propone un trasportatore ma che lascia all’acquirente la libertà di scelta – Trasporto o spedizione da parte del fornitore o per suo conto – Nozione – Beni trasportati o spediti da un fornitore che svolge il ruolo preponderante nelle fasi essenziali della cessione – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 33)
(v. punto 48 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 33 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, con riferimento a beni venduti mediante un sito Internet da un fornitore con sede in uno Stato membro ad acquirenti che si trovano in un altro Stato membro, qualora, ai fini della spedizione e del trasporto di tali beni, detti acquirenti, in conformità alle opzioni di spedizione proposte da detto fornitore, scelgano una società consigliata sul sito con cui essi concludono un contratto distinto da quello che li vincola al fornitore suddetto per l’acquisto di tali beni, questi ultimi debbono essere considerati come trasportati «dal fornitore o per suo conto», ai sensi di detto articolo 33, qualora il ruolo dello stesso fornitore sia preponderante riguardo all’iniziativa nonché all’organizzazione delle fasi essenziali del trasporto dei beni stessi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti del procedimento principale.
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GU C 172 del 20.5.2019
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