CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 17103/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8838-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e quale socio e Presidente del C.d.A.di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Agricola ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ferrara n. 55, nonché S.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), tutti rappresentat i e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Agricola in persona del curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, rappresentato e difeso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] VII n.474, presso lo studio del difensore. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Soc. Agricola B.D. di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; C.A.E. [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] dr. Pietro; [OSCURATO:PERSONA] il Silo s.s. - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna , depositata in data 1.3.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella contestuale pendenza dell’istanza di fallimento proposta da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Agricola, con ricorso depositato in data in data 17 giugno 2016,chiedeva al Tribunale di Ferrara la concessione del termine, ai sensi del sesto comma dell’art. 161, l. fall., per la formulazione di una proposta e di un piano di concordato preventivo.2.Venivano dalla predetta società debitrice depositate, in data 22 ottobre 2016 (la scadenza era stata medio temporeprorogata), una proposta ed un piano, con il quale si prevedeva: i) la continuità aziendale limitatamente allo stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]; ii) la liquidazione di tutti i cespiti dell’attivo; iii) la durata quinquennale del piano, dal novembre 2016 al 31 dicembre 2021; iv) il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori con privilegio degli agricoltori, nonché dei dipendenti, degli artigiani e dei lavoratori autonomi, del fisco, degli previdenziali; v) il pagamento parziale (in varie misure) dei creditori soci, aventi privilegio ex art. 2751 bis n. 4, cod. civ., di artigiani e cooperative agricole; vi) il pagamento parziale dei chirografi e del creditore ipotecario per la parte non soddisfatta del credito garantito da ipoteca. 3.Con decreto del 15 novembre 2016 il Tribunale di Ferrara dichiarava tuttavia inammissibile la proposta di concordato così presentata e, provvedendo sulle istanze di fallimento presentate da [OSCURATO:PERSONA] e da altri creditori, dichiarava contestualmente il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Agricola. 4. Proposto reclamo ex art. 18 l. fall. da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a. e di [OSCURATO:PERSONA], socio e presidente del consiglio di amministrazione della fallita, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Ferrara. 5.La corte del merito ha ritenuto -per quanto qui ancora di interesse - e ha, altresì, ricordato che: a) il tribunale aveva condivisibilmente rilevato che il piano – ed in particolare il business plan – appariva afflitto da persistenti carenze tali da farlo ritenere incompleto e basato su assunzioni e prospettazioni non adeguatamente e coerentemente motivate; b) tale valutazione negativa poteva essere estesa anche alla relazione attestativa, caratterizzata da analoghe incoerenze e lacune; c) era altresì condivisibile l’ulteriore rilievo del tribunale, in ordine all’inconciliabilità della gara competitiva da svolgersi nello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA] con la continuazione dell’utilizzo del cespite da parte di Capa, non potendosi presumere che un possibile acquirente diverso da S.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. potesse manifestare eguale disponibilità a lasciare l’impresa nella detenzione del bene per consentire la continuità aziendale prevista nel piano concordatario; d) egualmente condivisibili dovevano ritenersi gli apprezzamenti negativi espressi dal Tribunale in ordine alle previsioni sui futuri conferimenti dei soci, affidate solo alla descrizione della società ricorrente, senza ulteriori indicazioni; e) anche la gestione caratterizzante i quattro mesi antecedenti al 30 settembre 2016 (con la perditadi ben euro 341.307) era stata correttamente apprezzata dal Tribunale come dimostrazione che l’attività di impresa, programmata nel piano concordatario, non potesse essere considerata remunerativa per il soddisfacimento del ceto creditorio; f) del pari corretta doveva intendersi la valutazione del Tribunale in ordine alla carenza dell’attestazione circa la funzionalità del concordato al miglior soddisfacimento dei creditori, posto che mancava nella stessa un raffronto tra le possibilità di realizzo dei cespiti in sede fallimentare e quelle in sede concordataria; g) doveva ritenersi altresì condivisibile il rilievo del primo giudice in ordine all’illegittimità della previsione di pagamento parziale dei creditori privilegiati di grado poziore e – volta che vi sia incapienza dei beni mobili – di pagamento parziale anche dei creditori privilegiat i di grado inferiore, in quanto: i) la disposizione dell’art. 160, secondocomma, l. fall., prevede infatti la possibilità di soddisfazione parziale dei privilegiati, ma laddove il valore dei beni mobili (sui quali cadono i privilegi ex art. 2751 bis cod. civ.) sia insufficiente, il pagamento deve intervenire in realtà senza alterazione delle cause di prelazione; ii) nel caso dispecie tale alterazione era pienamente sussistente, posto che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la soddisfazione dei soci privilegiati agricoli nella misura “minima” del 39,15% e la soddisfazione di altri privilegiati (artigiani) nella misura “minima” del 38,75%, previsione negoziale dunquecontrastante con il disposto normativo degli artt. 2751 bis n. 4 e 5 e 2777, secondo comma, lettera c, che collocano i due gruppi di privilegiati nello stesso grado di prelazione; iii) anche ammessa pertanto la legittimità della previsione di un diverso trattamento dei creditori agricoli (a seconda che siano o non siano soci), risultava contraria al disposto di cui all’art. 2777, secondo comma, c.c., la previsione di pagamento in misura diversa degli artigiani, avendo quest’ultimi prelazione pari a quella degli agricoltori; h) in ragione, poi, dell’effetto devolutivo pieno del reclamo proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 162 l. fall., occorreva evidenziarsi ulteriori “criticità non emendabili”, come tali riscontrabili dalla semplice “lettura del piano e della attestazione”, e ciò con particolare riferimento ai seguenti profili: i) l’alienazione e la soddisfazione dei crediti ipotecari era stata impropriamente generalizzata: il piano aveva infatti rappresentato l’attivo immobiliare da liquidare considerandolo – del tutto impropriamente – come un unico cespite e come se il creditore ipotecario fosse unico, avendo dovuto invece il detto piano prevedere, diversamente, per ciascuno dei cinque cespiti immobiliari una scansione temporale di vendita e di soddisfazione dei creditori diversa dai creditori ipotecari e così ponendosi tale previsione negoziale in manifesto conflitto con l’art. 160, secondo comma, lett. e, l. fall., norma a tenore della quale “la proposta deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”; ii) ulteriore e grave lacuna del piano doveva essere rintracciata nell’omessa considerazione della prescrizione dell’art. 186bis l. fall., a mente della quale il termine di pagamento dei creditori ipotecari, privilegiati e pignoratizi può essere al massimo di un anno dall’omologazione, salvo che vengano alienati i cespiti oggetto di privilegio, nel qual caso il pagamento dovrebbe avvenire immediatamente; iii) contraddittoriamente la relazione attestativa aveva dichiarato che l’immobile di Stortichino, danneggiato dal terremoto 2012, era “inservibile”, mentre il piano aveva valutato che dalla sua alienazione fosse possibile ricavare 282 mila euro, senza tuttavia spendere alcuna osservazione in ordine alla concreta commerciabilità del cespite; iv) nessun cenno era stato fatto alla sorte (scioglimento ovvero continuazione) che l’imprenditore intendeva riservare ai contratti pendenti, tra i quali anche quelli di lavoro subordinato, che – almeno in parte – avrebbero dovuto servire alla prosecuzione dell’impresa (come del resto nessun cenno era stato fatto alle conseguenze economiche dei licenziamenti, da intimarsi ai sensi dell’art. 24 della l. 223/1991); v) non era stata neanche menzionata la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Agricola era terza datrice di ipoteca, relativamente all’immobile di [OSCURATO:PERSONA]; vi) l’inconciliabilità, per come denunciata dalla curatela fallimentare, tra i contratti stipulati tra Capa e Cae. 2. La sentenza, pubblicata il 1.3.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio e Presidente del C.d.A. di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Agricola, nonché da S.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso per cassazione, affidato a settemotivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. Agricolaha resistito con controricorso. Gli intimati sopra indicati in epigrafe non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 186 bis, lett. a), e 161, 2° co., lett. e),l. fall. in relazione alla dedotta insufficienza del business plan, rectius dell’« analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività» nel piano concordatario in continuità. 1.1 Osservano i ricorrenti che il decreto del Tribunale - c he aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta concordataria, ritenendo il piano concordatario insufficiente e lacunoso sotto il profilo dell’articolazione del piano operativo economico e del business plan- sarebbe errato e viziato da falsa applicazione degli artt. 186 bis, lett. a) e 161, 2 co., lett. e), l. fall.e che l a Corte territoriale - nel confermare la decisione di primo grado, precisando che con il termine business planil Tribunale di Ferrara aveva fatto riferimento al piano di cui all’art. 161, 2 co., lett. e), l. fall. e all’analitica indicazione dei costi e dei ricavi di cui all’art. 186 bis, 2 co., lett. a), l. fall.- avrebbe avallato le errate valutazionidel primo giudice sul punto. 1.2 Assumono, più in particolare , i ricorrenti che il business plan - di cui i giudici di merito avevanolamentato carenze e lacune - non sarebbe previsto dal legislatore, il quale si era, infatti,limitato a prescrivere che il piano deve contenere un’indicazione analitica dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, nonché delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di copertura.1.3 Secondo i ricorrenti, il Tribunale, nell’argomentare in merito alla lacunosità del business plan, sarebbe incorso in ulteriore errore, in quanto, pur avendo correttamente rilevato che il business plan non sarebbe giuridicamente definito da alcuna disposizione di legge e che mancherebbe un modello unitario vincolante che gui di nella predisposizione del piano, avrebbe fatto riferimento ai criteri di elaborazione risultanti dalle linee guida operative utilizzate nella prassi ([OSCURATO:PERSONA] per il Finanziamento delle imprese in crisi emanate dall’Università di Firenze con Assonime e C.N.D.C.E.C.; Principi di attestazione dei Piani di risanamento approvati dal C.N.D.C.E.C. in data 3/9/2014; [OSCURATO:PERSONA] alla Redazione del business plan del C.N.D.C.E.C. emanate nel maggio 2011), che tuttavia non si applicherebbero ad una cooperativa amutualità prevalente, qual e era essa società ricorrente. 1.4 Aggiungono i ricorrenti che il piano predisposto da CAPA Ferrara avrebbe comunque rispettato i requisiti di autorevolezza, esaustività e fondatezza richiesti dalla raccomandazione n. 6 delle [OSCURATO:PERSONA] per il Finanziamento delle Imprese in Crisi emanate dall'Università di Firenze con Assonime e Consiglio Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Esperti contabili, in quanto avrebbe illustrato i ricavi attesi dalla continuazione dell’attività d’impresa sulla base degli accordi- allegati al piano stesso ( cfr. all. ti nn. 12, 13 e 14), relativi alla cessione dei propri prodotti, ai servizi di stoccaggio, essiccaggio e ai cc.dd. mezzi tecnici con i principali operatori del mercato cerealicolo e con società energetiche- ed avrebbe , altresì , considerato gli scenari futuri e il rapporto con i possibili concorrenti. La società avrebbe,inoltre, indicato nel piano predisposto i seguenti indici (o stress test): i) margine di profitto lordo, che si manterrebbe in un range percentuale tra il 20% e il 22% per tutti i periodi; e ii) percentuale di profittabilità, che si manterrebbe attorno all’11% per tutti i periodi, a dimostrazione della stabilità del piano. 1.5 Sempre secondo i ricorrenti, la motivazione addot ta dal Tribunale , sull’articolazione del piano economico e del business plan, ai fini della continuità aziendale, si risolverebbe in un’errata e falsa applicazione dell’art.161 l. fall., non sussistendo, a loro avviso, alcuna incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre i costi e i ricavi previsti sarebbero stati analiticamente indicati. 1.5 Il motivo, così articolato, è, in realtà, inammissibile. 1.5.1 Occorre subito evidenziare che le doglianze proposte dai ricorrenti (per come già sopra ricordate: pagg. 14-17 ricorso introduttivo), in ordine ai rilievi di inadeguatezza nell’articolazione, da parte della società debitrice, del piano operativo economico e del business plan, poste a sostegno della ratio decidendi pr incipale espressa dal tribunale nella declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, sono, con tutta evidenza, inammissibili in quanto meramente ripropositive delle doglianze già avanzate come motivi di reclamo ex art. 18 l. fall., senza chele stesse si premurino di censurare le argomentazioni utilizzate dalla Corte felsinea (per come, già sopra ricordate in premessa) per respingere le doglianze proposte in sede di reclamo. 1.5.2 Nel resto si propongono, in realtà, censure che, sebbene declinate sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (cfr. doglianze articolate alle pagg. 17-19, ricorso), sono, in verità, rivolte a sollecitare una rivalutazione da parte di questa Corte di legittimità della questio facti, in ordine al giudizio già espresso dai giudici del merito, con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, circa l’inidoneità del piano alla realizzazione degli obiettivi programmati nella proposta concordataria, quanto al proposto soddisfacimento dei crediti concordatari e alla proseguibilità, nei termini della prevista reddittività, dell’attività di impresa in continuità rispetto all’apertura della fase di crisi aziendale, scrutinio quest’ultimo che, come è noto, è inibito a questa Corte di legittimità (cfr. Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019). 1.5.3 Sotto altro profilo le doglianze - comunque articolate come vizi di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli indici normativi sopra ricordati (artt. 186 bis, lett. a, e 161, 2co., lett. e, l. fall.) - risultano viepiù inammissibili in quanto solo genericamente formulate, senza neanche indicare (e spiegare) quali proposizioni verbali, contenute nella sentenza impugnata, si pongano in contrasto con le regolae iuris, per come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, disciplinanti la materia in esame. Sul punto non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez. U . , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 ). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo mezzosi deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis, 2 co., lett. b), l. fall., in re lazione alla dedotta “insufficienza” della relazione del professionista attestatore allegata alla proposta concordataria. Si censura la sentenza impugnata laddove la stessa avevaritenuto carente l’attestazione del professionista, con la conseguenza di nonpotersi ritenere adeguatamente fondato il giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori di cui all’art. 186 bis c.p.c., data la mancanza di “un raffronto tra le possibilità di realizzo dei cespiti in sede fallimentare e quelle in sede concordataria”. 2.1 I ricorrenti affermano, da un lato, che la relazione del professionista attestatore includerebbe anche la relazione richiesta dall’art. 186 bis, 2 co., lett. b), l. fall., avendo dedicato la stessaun intero capitolo alla convenienza della proposta concordataria con continuità aziendale rispetto all’alternativa dichiarazione di fallimentoe, dall’altro, che il giudizio dell’esperto non sarebbe sindacabile da parte del giudice. 2.2 Aggiungono i ricorrenti che la fattibilità, anche economica, del piano concordatario, ai fini della continuità, era stata oggetto di analitica valutazione ed analisi contenuta nel paragrafo 6 della relazione dell’attestatore e che l’attestazione rispondeva perfettamente ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento, e cioè agli artt. 160, 2 comma, 161, 3 comma 3, 186bis, 2 comma, lett. b, l. fall., e che era obiettivamente incomprensibile l’obiezione sollevata dai giudici di merito alla relazione stessa. 2.3 Sostengono i ricorrenti che i giudici del merito avrebberosolo la possibilità di verificare, ex ante, che l’attestazione sia effettivamente funzionale allo scopo, e cioè che la stessa sia stata redatta con modalità tali da apparire un documento facilmente intellegibile dal quale poter trarre il convincimento se la prognosi dell’esperto sia attendibile o meno. Si evidenzia ancora che le norme sopra richiamate non avrebbero affidato affatto a l giudice il compito di giudicare la fattibilità del piano e che, al contrario, il sindacato giudiziale dovrebbe arrestarsi alla verifica dell’idoneità dell’attestazione ad essere rappresentativa della situazione dell’impresa ed a consentire ai creditori di esercitare un voto informato e consapevole, con la conseguenza che al tribunale fallimentare spetterebbeun sindacato penetrante sulla relazione e non anche il compitodi operare una propria valutazione di “non fattibilità” e che, pertanto, la condizione di ammissibilità del concordato non sarebbe rappresentata dalla verifica della fattibilità, ma dal riscontro dell’adeguatezza dellarelazione. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, in conseguenza di una duplicità di ragioni concorrenti. 2.1 Da un lato, le doglianze proposte dai ricorrenti si pongono in contrasto con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine al perimetro delimitativo dei poteri del tribunale fallimentare nell’attività di scrutinio dell’ammissibilità della domanda di concordato preventivo, di talchè, in assenza di ulteriori e convincenti argomentazioni per superare la stratificata giurisprudenza espressa da questa Corte nella subiecta materia, le doglianze devono essere dichiarate inammissibili, ai sensi dell’art. 360bisn. 1, cod. proc. civ. 2.1.1 Sul punto, giova infatti ricordare che costituisce ius receptum, in tema di concordato preventivo, il principio secondo cui il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativaprocedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato dauna serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017 ). 2.1.2 E' stato infatti spiegato, nell’arresto da ultimo citato, che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti —si è detto — , il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là dí quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma». Con la conseguenza — si è aggiunto — che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e controllo di fattibilità economica (sempre vietato) (cfr. sempre, Cass. 7 aprile 2017, n. 9061,cit. supra, in motivazione). Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllosulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (Cass. 1 marzo 2018, n. 4790; Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v. anche: Sez. 1, Ordinanzan. 16562 del 2021 ; n onché Sez. 1, Ordinanzan. 13224 del 2021 ; vedi anche: Sez. 1, Ordinanza n. 6709 del 2021). 2.2.3 Ne consegue che le doglianze proposte dai ricorrenti - dirette ad affermare che lo scrutinio dei giudici del merito, in sede di giudizio di ammissibilità della proposta concordataria, debba fermarsi al solo riscontro “esterno” in ordine alla completezza ed adeguatezza della relazione dell’attestatore, senza potersi addentrare nel giudizio di fattibilità giuridica ed anche, nei casidi implausibilità e di manifesta irrealizzabilità del piano stesso, nel giudizio di fattibilità economica - risultano giuridicamente infondate proprio perché in contrasto con i consolidati principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimitànella materia in esame. 2.2.4 Del resto, è stato anche affermato, sempre dalla giurisprudenza di legittimità, che , in tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha anche “il compito di controllare la corretta predisposizione dell' attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018). 2.2.5 Ed è proprio a questo più penetrante (e consentito) scrutinio di ammissibilità della domanda di concordato che si è attenuto legittimamente il Tribunale di Ferrara nel valutare la realizzabilità in concreto del piano concordatario, accedendo, invero, ad una prognosi negativa secondo gli apprezzamenti già sopra riportati in premessa. 2.3 Si tratta, in realtà, di un apprezzamento in fatto, non più sindacabile in questo giudizio di legittimità (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 2017) , se non tramite la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità di questa Corte nel noto arresto Sez. Un. n. 8053/2014, vizio qui peraltro neanche dedotto nel motivo di ricorso in esame. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 160, 2 comma, l. fall., in relazione alla contestata suddivisione in classi di due categorie di creditori privilegiati (soci conferitori agricoli e imprese artigiane) per i quali era stata prevista una soddisfazione in misura ridotta. 3.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile in quanto, nonostante l’intitolazione del terzo motivo di impugnazione(per come sopra ricordato), i ricorrenti non hanno censurato la statuizione della Corte d’Appello di Bologna laddove la stessa aveva ravvisato un’alterazione delle cause di prelazione, essendo stata proposta la soddisfazione dei soci privilegiati agricoli nella misura del 39,15% e la soddisfazione degli artigiani nella misura del 38,75%: previsione che, secondo l’opinamento della Corte territoriale,contrasterebbe con il disposto degli artt. 2751 bis n. 4) e 5) e 2777, 2 co., lett. c), c.c., che collocano i due gruppi di privilegiati nello stesso grado di prelazione. 3.2 Sul punto è necessario ricordare che il Tribunale, oltre a rilevare un’alterazione delle cause di prelazione con riferimento al trattamento dei creditori agricoli soci rispetto al trattamento degli artigiani, aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta concordataria presentata dalla CAPA Ferrara anche perché, con riferimento alla previsione del pagamento integrale dei creditori agricoli non soci e del pagamento in percentuale dei creditori agricoli soci, non risultava adeguatamente giustificata la formazione di due diverse classi, con due trattamenti nettamente diversi, composte da creditori aventi il medesimo grado di privilegio, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 4 c.c. 3.3 Orbene, nella sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bologna, pur non pronunciandosi espressamente su quest’ultima questione, aveva tuttavia statuito che “anche ammesso che sia legittima la previsione di diverso trattamento dei creditori agricoli (a seconda che siano o non siano soci), appare contraria al disposto dell’art. 2777, secondo comma, lettera c) la previsione di pagamento in misura diversa degli artigiani, avendo questi ultimi prelazione pari a quella degli agricoltori” (pag. 11 della sentenza impugnata). 3.4 Rileva allora il Collegio che iricorrenti non hanno impugnato tale capo della sentenza della Corte felsinea che aveva ravvisato l’alterazione delle cause di prelazione con riguardo al diverso trattamento previsto tra i creditori agricoli e gli artigiani, prestando acquiescenza a tale statuizione: il motivo di impugnazione in esame, nonostante la sua rubrica, è stato infatti tutto incentrato sulla natura postergata dei crediti dei soci titolari del privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 4 c.c., questione che attieneunicamente al trattamento diseguale dei creditori agricoli, secondo che siano o meno soci della cooperativa. 3.5 Osserva ancora il Collegio chequesta ultima statuizione giudiziale investe una questione (l’alterazione delle cause legittime di prelazione, vietata dall’art. 160, 2 co., ultima parte, l. fall.) che integra, di per sé, un motivo di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e la cui mancata impugnazione, con conseguente suo passaggio in giudicato, implica l’inammissibilità della ulteriore censura proposta nel motivo di ricorso qui in esame che, anche qualora fosse fondata, non determinerebbe comunque la possibilità di cassare la sentenza impugnata. Del resto, va anche aggiunto che anche la mancata corretta ed adeguata impugnazione delle rationes decidendi, legate – quanto al giudizio di inammissibilità della proposta – al rilievo della non fattibilità economica del piano concordatario e dell’inadeguatezza del corredo informativo contenuto nella relazione dell’attestatore (profili già esaminati in relazione ai primi due motivi di ricorso, oggetto di altrettante declaratorie di inammissibilità delle relative censure), consentono di ritenere le ulteriori doglianze come inammissibili perché, anche in caso di un loro eventuale accoglimento, la sentenza impugnata si reggerebbe sulle autonome rationes decidendi non efficacemente aggredite con i motivi di ricorso sopra riferiti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293del 04/03/2016; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). 4. Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis l. fall., anche in relazione all’art. 163 bis l. fall., in relazione alla ritenuta “insufficienza” della manifestazione vincolante di interesse all’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA]. di uno degli impianti della Cooperativa ricorrente. 4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile. 4.2 Iricorrenti lamentano che i giudici di merito sarebbero incorsi in errore di fatto,non avendo correttamente valutato l’offerta formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata all’acquisto dell’impianto principale di CAPA sito in [OSCURATO:PERSONA], frazione [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo di poco inferiore ai valori di stima, consentendone comunque il libero utilizzo ai fini concordatari.Secondo i ricorrenti, tanto il Tribunale estense quanto la Corte territoriale avrebbero travisato il senso dell’art. 163 bis l. fall., avendo espresso una valutazione della proposta concordataria che avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento competitivo: secondo tale prospettazione, la norma da ultimo ricordata imporrebbe al t ribunale di disporre l’apertura del procedimento competitivo, senza poter esprimere valutazioni sull’opportunità o sull’attendibilità di simile proposta, se non all’esito della procedura competitiva; ed avrebbero, inoltre, violato l’art. 186 bis l. fall., in quanto l’offerta formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata idonea ad assicurare il miglior soddisfacimento per i creditori, permettendo a CAPA di continuare la propria attività,senza costi diretti o indiretti.4.3 I ricorrenti ritengono inoltre errato il rilievo della Corte d’Appello che, nell’evidenziare, in forza dell’effetto devolutivo pieno del reclamo, ulteriori criticità del piano, avrebbe rilevato, fra l’altro, l’esistenza di un vincolo di inalienabilità del cespite di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale la debitrice nulla avrebbededotto. 4.4 I ricorrenti censurano, infine , la sentenza impugnata laddove la stessa aveva dich iarato condivisibili le critiche della curatela in ordine alla inconciliabilità tra i contratti stipulati tra Capa e Cae, che, da un lato, avrebbero dovutoassicurare i ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività produttiva prospettati da CAPA Ferrara e, dall’altro lato, avevano richiesto l’utilizzo da parte del CAE di immobili destinati alla cessione a terzi(pag. 13 della sentenza gravata).Secondo i ricorrenti, poiché lo stabilimento sito in [OSCURATO:PERSONA] consisteva in un semplice magazzino di sto ccaggio e lavorazione, non sarebbe esistente alcun ostacolo ad ammettere che più soggetti potesseroportare le loro merci all’interno dei magazzini di CAPA. 4.5 Anche il motivo in esame è inammissibile, vuoi perché, anche in questo caso, l’inadeguata mancata censura delle altre rationes decidendi sopra ricordate, sbarra la strada anche solo all’esame delle ulteriori doglianze qui proposte, e vuoi perché le censure neanche comprendono correttamente il contenuto della ratio decidendi qui comunque impugnata, e cioè che la necessità di esperire, nell’ambito della procedura concordataria, la procedura competitiva prevista dall’art. 163bis l. fall. rendeva incerta la proseguibilità dell’attività di impresa, posta alla base della richiesta di ammissione alla procedura di concordato con continuità ex art. 186bis cod. proc. civ., in ragione del fatto che, qualora la procedura avesse assegnato a soggetto terzo l’immobile nel quale si era prevista la continuazione dell’attività produttiva, sarebbe saltato il primo “pilastro” su cui si reggeva il proposto piano concordatario. Tale ratio non è stata in alcun modo censurata nel motivo di esame qui in esame, appuntandosi invece le critiche dei ricorrenti su aspetti marginali e del tutto irrilevanti relativi all’espletamento della detta procedura competitiva.5. I ricorrenti propongono inoltre un quinto mezzo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 169 bis l. fall., in relazione alla contestata mancata previsione nelpiano della sorte dei contratti pendenti con particolare riguardo ai rapporti di lavoro in corso. Si censura da parte dei ricorrenti il capo della sentenza della Corte territoriale che, in ragione dell’effetto devolutivo pieno del reclamo, aveva rilevato, quale ulteriore motivo di inammissibilità della proposta formulata da CAPA Ferrara, la mancanza in questa di qualsiasi riferimento “alla sorte (scioglimento o continuazione) che l’imprenditore intende riservare ai contratti pendenti, tra i quali rientrano quelli di lavoro subordinato, che – almeno in parte – dovrebbero servire alla prosecuzione dell’impresa” e “alle conseguenze economiche dei licenziamenti che, presumibilmente, avrebbero dovuto avere luogo ai sensi dell’art. 24 della legge 223/1991”. Sostengono i ricorrenti che, nel piano, sarebbero indicati i costi del mantenimento del personale dipendente e si sarebbe dato atto dell’avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro, considerati non più proseguibili. I l rilievo della Corte bolognese - aggiungono i ricorrenti - sarebbe in contrast o con quanto previsto dall’art. 169 bis, 4co., l. fall., che esclude dal proprio ambito di applicazione i rapporti di lavoro subordinato. 5.1 Il quinto motivo di impugnazione è anch’esso inammissibile. 5.2 Anche il questo caso i ricorrenti non censura no correttamente la ratio decidendioggetto di impugnazione. 5.2.1 La Corte d’Appello di Bologna, nel rilevare la mancanza nella proposta concordataria di qualsiasi riferimento alla sorte dei contratti pendenti, tra cui i contratti di lavoro dipendente, non avevainteso affermare che può essere autorizzato lo scioglimento dei rapporti di lavoro alle condizioni indicate dall’art. 169 bis l. fall., ma avevainvece ritenuto che, in ipotesi di concordato in continuità, occorre va considerare tutti i costi e i rica vi inerenti la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, compresi i costi del personale dipendente e, più in generale, quelli inerenti ai rapporti pendenti. Analogo discorso era d a farsi con riferimento alle conseguenze economiche dei licenziamenti collettivi per l’ipotesi in cui la società debitrice avesse inteso risolvere tali rapporti (licenziamenti che, presumibilmente, avrebbero dovuto avere luogo nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 24 della legge 223/1991). 5.2.2Sotto altro profilo, occorre evidenziare che la censura pretenderebbe una rilettura degli atti istruttori del giudizio di reclamo per orientare la decisione di merito, in ordine alla ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della proposta, in modo difforme da quanto opinato dalla Corte territoriale, scrutinio che, come è noto, non rientra nel sindacato del giudice di legittimità, tanto meno se interpellato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019). 6. Il sesto mezzo denuncia vizio di “ omessa o travisata valutazione di fatti decisivi, oggetto di discussione, con particolare riferimento alla rilevata “incoerenza” della proposta concordataria in punto “mancata previsione di distinzione temporale della vendita dei cinque cespiti immobiliari”, “valore attribuito all’impianto sito in Scortichino”, “mancata valutazione di garanzia fideiussoria in favore della BCC CentroEmilia”. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte territoriale laddove la stessa , in ragione dell’effetto devolutivo pieno del reclamo, aveva individuato, quali ulteriori motivi di inammissibilità della proposta formulata da CAPA Ferrara: i) la mancata distinzione della previsione temporale di vendita dei cinque immobili della cooperativa e di soddisfacimento dei creditori; ii) la contraddizione fra la relazione dell’attestatore che aveva dichiara to che l’immobi le , sito in Scortichino, danneggiato dal sisma del 2012, era inservibile, e il piano che aveva valutato in € 382.000,00 il ricavato della sua alienazione , senza esprimere alcuna osservazione sulla concreta commerciabilità del cespite; iii) mancata indicazione dei creditori, come [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., rispetto ai quali CAPA Ferrara era terza datrice di ipoteca relativamente all’immobile di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 I ricorrenti ritengono censurabile pertanto il primo rilievo, in quanto il Giudice a quo avrebbe omesso di valutare la proposta concordataria, che avevaprevisto cinque distinte e autonome operazioni di vendita dei cespiti immobiliari. 6.2 Quanto al secondo rilievo, a giudizio dei ricorrenti, la Corte d’Appello “sarebbe incorsa in censurabile errore nell’equivocare l’inutilizzabilità dell’impianto danneggiato dal sisma del 2012 […] con il valore venale del terreno” (pag. 39 del ricorso), indicato sia nella perizia di stima immobiliare che nelle previsioni del piano. 6.3 Quanto al terzo rilievo, la Corte avrebbe omesso di considerare che l’ipoteca concessa da CAPA a favore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. sarebbe stata indicata e adeguatamente commentata nel piano. 6.4 Il motivo di impugnazione, qui in esame, è inammissibile per difetto di autosufficienza, manca ndo l’indicazione dei documenti sui quali l’impugnazione si fonda, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ed avendo i ricorrentiomesso di precisare gli atti ove sarebbero stati discussi i fatti decisivi oggetto di omessa o travisata valutazione. 6.5 Sotto altro profilo, le doglianze risultano rivolte,ancora una volta, ad una nuova lettura degli atti istruttori, scrutinioche, per quanto già sopra esposto, non rientra nel sindacato di questa Corte di legittimità. 7. Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis l. fall. in relazione alla contestata mancata previsione del termine massimo di pagamento dei creditori ipotecari e di quelli privilegiati. Si censura da parte dei ricorrenti la sentenza della Corte felsinea laddove, in ragione dell’effetto devolutivo pieno del reclamo, ha individuato, quale ulteriore motivo di inammissibilità della proposta formulata da CAPA Ferrara, l’omessa considerazione della prescrizione dell’art. 186 bis l. fall. (nel testo all’epoca vigente), a mente del quale il termine dipagamento dei creditori ipotecari, privilegiati o pignoratizi non può superare un anno dall’omologazione, salvo che vengano alienati i cespiti oggetto di privilegio (nel qual caso il pagamento dovrebbe avvenire immediatamente). Affermano i ricorrenti che il piano aveva previsto per gli ipotecari termini di pagamento corrispondenti alla vendita dei cespiti immobiliari, mentre per i privilegiati sarebbestato previsto “un tempo più ampio di soddisfacimento”. In ogni caso il piano avevaprevisto l’esercizio del voto da parte dei privilegiati, sia in ragione della minore percentuale offerta ad alcuni, sia in ragione della previsione di un pagamento dilazionato, dati che non sarebbero stati considerati dal Giudice a quo. 7.1 Anche tale motivo di impugnazione è inammissibile sia per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, sia in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre a codesta Corte un riesame delle questioni di fatto, non consentito nel presente giudizio, non specificando quale sia l’errore di diritto commesso dal Giudice a quo. 7.2 Senza contare che la mancata proficua impugnazione delle autonome rationes decidendi, sopra illustrate, sulle quali si era fondato il provvedimento di inammissibilità della proposta concordataria, rende irrilevante l’esame anche della ulteriore censura qui proposta. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore delfallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compens