CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 06880/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 19555-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3820 [OSCURATO:SOCIETA]., Società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1725/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1464/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1725/2019 la Corte di appello di Roma aveva respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dell'Amadei diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 27.11.2015. La Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il recesso, condividendo il giudizio espresso dal tribunale, ritenendo preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre ragioni sottese, la nullità del contratto di lavoro stipulato tra le parti. Avverso detta decisione aveva proposto ricorso l'Amadei cui resisteva, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria. Nelle more del giudizio interveniva rinuncia al ricorso con accettazione della rinuncia della controparte. [OSCURATO:PERSONA] E' preliminare rilevare che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente che dichiarava di non aver più interesse a coltivare l'azione giudiziaria, concludendo per l'estinzione del giudizio e per la compensazione delle spese. 1 La rinuncia era accettata dalla controparte. Il ricorso deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1- quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Cosi' deciso