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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 28172/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8227/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2022 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 278, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BRESCIA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 8227/2025 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 28172/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.242/2025 depositata il 12/3/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2022 SRL e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2022 SRL e [OSCURATO:PERSONA].

Numero registro generale 8227/2025 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 28172/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 Roma, il 22/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8227/2025 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 28172/2025 Data pubblicazione 23/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8227/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2022 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 278, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BRESCIA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 8227/2025 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 28172/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.242/2025 depositata il 12/3/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2022 SRL e [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 2022 SRL e [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 8227/2025 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 28172/2025 Data pubblicazione 23/10/2025 Roma, il 22/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8227/2025 Numero sezionale 770/2025 Numero di raccolta generale 28172/2025 Data pubblicazione 23/10/2025
Decreto Cassazione n. 28172/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris