CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 10581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29205/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],VIA V. CIMMINO 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliato in Sant'Arpino, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RODOLFO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 108/2021 depositata il 13/10/2021. 29205/2021 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Napoli su ricorso di un creditore, fondato su un assegno insoluto dell’importo di € 15.664,64 e su fatture inevase per € 111.694,66; il ricorrente ha dedotto –per quanto qui rileva – l’insussistenza dello stato di insolvenza e il mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. 2. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice di appello che, ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, il credito bancario di cui la reclamante dichiarava di godere non rilevassese non nei termini in cui lo stesso si traducesse in provvista finanziaria al fine di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; pertanto – ha proseguito il giudice di appello –il credito bancario doveva ritenersi , in quanto tale, subvalente rispetto all’inadempimento nei confronti del creditore istante, il quale era rilevante al riguardo anche quale unico inadempimento di obbligazioni pecuniari e . Analogamente, il giudice di appello ha ritenuto non pregnante l’eccezione di inadempimento articolata dal reclamante. 3. Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’originario creditore istante. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce « violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. anche in relazione all'art. 115 c.p.c. - sostanziale assenza, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato – errore 29205/2021 R.G. e falsa applicazione dell’art. 6 l.f. - errore, violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 9, l.f. –eccesso di potere - omessa pronuncia», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la contestazione relativa al credito da fatture del creditore istante. Osserva parte ricorrente che non sarebbe stata valutata la circostanza che l’assegno bancario non era stato portato all’incasso e che l’onere della prova circa l’esistenza del credito spetta al creditore. Deduce, inoltre, il ricorrente che il credito indicato nelle fatture non sarebbe scaduto alla data della pronuncia della dichiarazione di fallimento, in virtù della prassi di pagamento invalsa tra le parti, con conseguente insussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., questione sulla quale il giudice del reclamo – nonostante la riproposizione della questione in sede di impugnazione - non si sarebbe pronunciat o, essendo l’unico inadempimento dell’importo di € € 15.664,64. 2. Il primo motivo è infondato in punto contestazione della legittimazione del creditore istante. In disparte l’inammissibilità del motivo dovuta alla sovrapposizione di censure di diversa naturache non ne consentono l’esame distinto, si richiama il principio secondo cui,ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso (C ass., n. 5001/2016 ; Cass., n. 27689/2018). Solo in caso di ragionevole contestazione dei crediti – ove manchi il titolo giudiziale - l'inadempimento del debitore perde significato ai fini dell'insolvenza(Cass., n. 6306/2014). Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto pretestuose le contestazioni, formulate dal debitore solo durante il procedimento prefallimentare, confermando sotto tale profilo il giudizio del Tribunale circa la genericità delle contestazioni mosse dal debitore , una delle quali 29205/2021 R.G. fondata su documento (mail) non prodotto, nonché stante anche l’esistenza di un assegno bancarioper una parte del credito azionato. 3. Inammissibile è, invece, per difetto di specificità la deduzione circa il fatto che il credito delcreditore istante non sarebbe scaduto. 4. Diversamente , la censura di omessa pronuncia relativa alla prassi di pagamento intercorsa tra le parti deve ritenersi –in disparte la aspecificità della deduzione - infondata, in quanto tale questione può considerarsi oggetto di un rigetto implicito conseguente alla statuizione della sussistenza dello stato di insolvenza. Non ricorre, difatti, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o ladisamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017). 5. Parimenti infondata è, negli esatti termini,la censura relativa all’omessa pronuncia per mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., di cui il ricorrente allega nella narrativa l’avvenuta riproposizione della questione, giàarticolata in prime cure. Nella specie il giudice di appello, ritenendo infondata la contestazione circa la legittimazione del creditore istantein relazione all’intero credito, ha implicitamente e conseguentemente rigettato la contestazione relativa al mancato superamento della soglia dell’indebitamento rilevantein relazione al medesimo credito. 6. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5 l. fall. «abnormità del provvedimento - difetto di motivazione omessa pronuncia», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto 29205/2021 R.G. sussistente lo stato di insolvenza. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe trascurato sia la mancata messa all’incasso dell’assegno bancarioda parte del creditore istante, sia la regolarità dei precedenti rapporti commerciali; censura, inoltre, parte ricorrente la sentenza impugnata per non avere valutat o correttamente l’assenza di prova circa la sussistenza di uno stato di impossibilità di regolare adempimento delle proprie obbligazion i (dovendosi tener conto dei dati di bilancio e delle giacenze finanziarie), fondando il giudizio su un solo inadempimento, punto sul quale la sentenza impugnata difetterebbe anche di motivazione. 7. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la censura di violazione di legge, in quanto motivo costituente un surrettizio riesame delle prove che hanno condotto il giudice di appello a ritenere insolvente la società debitrice, così come è inammissibile il motivo in relazione al dedotto vizio di motivazione, non essendo tale censura più deducibile in sede di legittimità (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). 8. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui deduce l’inconferenza di un solo inadempimento di obbligazioni pecuniarie ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, in quanto la sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga aindice di tale situazione oggettiva di insolvenza (Cass., n. 9297/2019; Cass., n. 19611/2004). 9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in 29205/2021 R.G. complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di