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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 gennaio 1998

Cassazione n. 37262/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ex art. 627, c.p.p., in riforma della sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 25.7.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex art. 12, co. 3, lett. a), b), 3 bis, 3 ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 19998, assolveva il suddetto imputato con la formula per non aver commesso il fatto.

Ad avviso della corte territoriale, premesso che la corte di Cassazione, con sentenza del 24.9.2019, ha annullato con rinvio una precedente sentenza del giudice di appello di conferma della sentenza di primo grado per violazione del principio secondo cui la sentenza di condanna non può fondarsi su di una testimonianza resa in sede di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o di fare interrogare nel corso del dibattimento, nel caso in esame non è possibile individuare nel Manneh l'autore della condotta in contestazione, stante l'inidoneità dell'unica fonte di prova raccolta, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], escussa in dibattimento, sia pure a distanza, con l'ausilio di un interprete, vivendo in Germania, a sostenere l'assunto accusatorio.

Ciò in quanto la [OSCURATO:PERSONA], la quale, all'esito della consultazione di un album fotografico composto dalla polizia giudiziaria, aveva indicato, al momento del suo sbarco in territorio italiano del 24.11.2016, l'effige del Manneh come quella riproducente l'uomo che aveva ricoperto il ruolo di "scafista", escussa dalla corte di appello in qualità di teste, non aveva confermato tale riconoscimento, precisando, inoltre, che il soggetto postosi alla guida dell'imbarcazione aveva pagato per venire in Italia, limitandosi a correggere la rotta impostata dai trafficanti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro, denunciando violazione di legge, con riferimento al disposto degli artt. 512, 526 e 125, c.p.p.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale ha omesso di considerare il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria al momento del loro sbarco in territorio italiano da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordemente riconosciuto in fotografia il Manneh come lo scafista che aveva condotto l'imbarcazione con a bordo numerosi migranti dalle coste della Libia sino alle acque territoriali italiane, dove erano stati tratti in salvo.

Tali verbali, rileva il ricorrente, sono utilizzabili, in quanto, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, in sede di appello la difesa dell'imputato non aveva mosso specifici rilievi in punto di acquisizione, ai sensi dell'art. 512, c.p.p., delle dichiarazioni accusatorie rese dai migranti alla polizia giudiziaria, in ragione della irreperibilità di questi ultimi, che non ne aveva reso possibile la ripetizione in contraddittorio.

Si tratta, ad avviso del ricorrente, di dichiarazioni utilizzabili, senza che a tal fine si possa ravvisare un ostacolo nella previsione dell'art. 526, c.p.p., posto che non vi sono elementi concreti per potere affermare che l'irreperibilità dei dichiaranti sia stata dovuta alla volontà di sottrarsi al contraddittorio.

Senza tacere che la corte territoriale ha violato l'indicazione fornita nella menzionata sentenza del giudice di legittimità, con cui era stato demandato al giudice del rinvio di verificare se, in relazione ai testi residui, il pregiudizio arrecato ai diritti della difesa, in ragione della mancata audizione nel contraddittorio, non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme.

Garanzie, che, nel caso in esame, sono state rispettate, alla luce della presenza dell'interprete di lingua araba e inglese all'atto dell'assunzione delle sommarie informazioni; della verbalizzazione delle domande e delle risposte e delle stesse modalità di raccolta delle dichiarazioni, tali da assicurare la genuinità delle informazioni e da escludere rischi di suggestione o di eterodirezione.2.1.

Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Invero la corte territoriale non ha sufficientemente meditato sul contenuto della richiamata sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione il 24.9.2019 (n. 49670/19), non facendo buon governo dei principi in essa affermati.

Il giudice di legittimità, invero, ha chiarito come il tema della legittimità dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 512, c.p.p., delle dichiarazioni rese dai migranti, in ragione della loro irreperibilità, una volta giunti in territorio italiano, che non ne consentiva la ripetizione nel contraddittorio tra le parti, dovesse ritenersi superato, "non avendo la difesa mosso specifici rilievi in sede di appello in modo da poter porre in discussione la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 512, c.p.p.".

Rimaneva, invece, da affrontare il rilievo, sollevato dalla difesa in sede di appello, al quale la corte territoriale non aveva fornito risposta, della valutazione del valore probatorio delle menzionate dichiarazioni, che andava condotto alla luce dei consolidati principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. p. 4).

Tali principi, peraltro già indicati nella menzionata sentenza di annullamento con rinvio, possono essere sintetizzati nei seguenti termini.

Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, le dichiarazioni predibattirnentali acquisite ai sensi dell'art. 512, c.p.p., possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery ci [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili ci Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata.

Occorre, dunque, come pure è stato evidenziato, che l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata dalla esistenza di elementi di riscontro, che corroborino i contenuti dichiarativi provenienti dai soggetti non sentiti in contraddittorio (cfr., ex plurims, Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, Rv. 257771; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531).

Se ciò è vero, come è vero, non può non rilevarsi la lacuna motivazionale che contrassegna la sentenza oggetto di ricorso, in cui è stata omessa ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni dei migranti indicate dal pubblico ministero ricorrente, la cui acquisizione, per le ragioni già esposte, non può essere rimessa in discussione.

Esse andranno, pertanto, valutate sulla base dei criteri in precedenza indicati, per saggiarne l'idoneità o meno a fondare l'ipotesi accusatoria, anche nel raffronto con le altre risultanze processuali acquisite, ivi comprese le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa in sede di discussione, per il semplice fatto di essere stata assunte nel contraddittorio tra le parti, non sono certo dotate di un'efficacia probatoria "privilegiata", destinata, cioè, a prevalere sulle indicate dichiarazioni predibattimentali, ove l'indagine demandata al giudice di merito dimostrasse che queste ultime sono stare rese in presenza di adeguate garanzie procedurali.5.

Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro, che provvederà a un nuovo esame sul punto, conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1998 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ex art. 627, c.p.p., in riforma della sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 25.7.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex art. 12, co. 3, lett. a), b), 3 bis, 3 ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 19998, assolveva il suddetto imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Ad avviso della corte territoriale, premesso che la corte di Cassazione, con sentenza del 24.9.2019, ha annullato con rinvio una precedente sentenza del giudice di appello di conferma della sentenza di primo grado per violazione del principio secondo cui la sentenza di condanna non può fondarsi su di una testimonianza resa in sede di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o di fare interrogare nel corso del dibattimento, nel caso in esame non è possibile individuare nel Manneh l'autore della condotta in contestazione, stante l'inidoneità dell'unica fonte di prova raccolta, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], escussa in dibattimento, sia pure a distanza, con l'ausilio di un interprete, vivendo in Germania, a sostenere l'assunto accusatorio. Ciò in quanto la [OSCURATO:PERSONA], la quale, all'esito della consultazione di un album fotografico composto dalla polizia giudiziaria, aveva indicato, al momento del suo sbarco in territorio italiano del 24.11.2016, l'effige del Manneh come quella riproducente l'uomo che aveva ricoperto il ruolo di "scafista", escussa dalla corte di appello in qualità di teste, non aveva confermato tale riconoscimento, precisando, inoltre, che il soggetto postosi alla guida dell'imbarcazione aveva pagato per venire in Italia, limitandosi a correggere la rotta impostata dai trafficanti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro, denunciando violazione di legge, con riferimento al disposto degli artt. 512, 526 e 125, c.p.p. In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale ha omesso di considerare il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria al momento del loro sbarco in territorio italiano da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordemente riconosciuto in fotografia il Manneh come lo scafista che aveva condotto l'imbarcazione con a bordo numerosi migranti dalle coste della Libia sino alle acque territoriali italiane, dove erano stati tratti in salvo. Tali verbali, rileva il ricorrente, sono utilizzabili, in quanto, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, in sede di appello la difesa dell'imputato non aveva mosso specifici rilievi in punto di acquisizione, ai sensi dell'art. 512, c.p.p., delle dichiarazioni accusatorie rese dai migranti alla polizia giudiziaria, in ragione della irreperibilità di questi ultimi, che non ne aveva reso possibile la ripetizione in contraddittorio. Si tratta, ad avviso del ricorrente, di dichiarazioni utilizzabili, senza che a tal fine si possa ravvisare un ostacolo nella previsione dell'art. 526, c.p.p., posto che non vi sono elementi concreti per potere affermare che l'irreperibilità dei dichiaranti sia stata dovuta alla volontà di sottrarsi al contraddittorio. Senza tacere che la corte territoriale ha violato l'indicazione fornita nella menzionata sentenza del giudice di legittimità, con cui era stato demandato al giudice del rinvio di verificare se, in relazione ai testi residui, il pregiudizio arrecato ai diritti della difesa, in ragione della mancata audizione nel contraddittorio, non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme. Garanzie, che, nel caso in esame, sono state rispettate, alla luce della presenza dell'interprete di lingua araba e inglese all'atto dell'assunzione delle sommarie informazioni; della verbalizzazione delle domande e delle risposte e delle stesse modalità di raccolta delle dichiarazioni, tali da assicurare la genuinità delle informazioni e da escludere rischi di suggestione o di eterodirezione.2.1. Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. 4. Invero la corte territoriale non ha sufficientemente meditato sul contenuto della richiamata sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione Penale di questa Corte di Cassazione il 24.9.2019 (n. 49670/19), non facendo buon governo dei principi in essa affermati. Il giudice di legittimità, invero, ha chiarito come il tema della legittimità dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 512, c.p.p., delle dichiarazioni rese dai migranti, in ragione della loro irreperibilità, una volta giunti in territorio italiano, che non ne consentiva la ripetizione nel contraddittorio tra le parti, dovesse ritenersi superato, "non avendo la difesa mosso specifici rilievi in sede di appello in modo da poter porre in discussione la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 512, c.p.p.". Rimaneva, invece, da affrontare il rilievo, sollevato dalla difesa in sede di appello, al quale la corte territoriale non aveva fornito risposta, della valutazione del valore probatorio delle menzionate dichiarazioni, che andava condotto alla luce dei consolidati principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. p. 4). Tali principi, peraltro già indicati nella menzionata sentenza di annullamento con rinvio, possono essere sintetizzati nei seguenti termini. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, le dichiarazioni predibattirnentali acquisite ai sensi dell'art. 512, c.p.p., possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery ci [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili ci Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. Occorre, dunque, come pure è stato evidenziato, che l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata dalla esistenza di elementi di riscontro, che corroborino i contenuti dichiarativi provenienti dai soggetti non sentiti in contraddittorio (cfr., ex plurims, Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, Rv. 257771; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531). Se ciò è vero, come è vero, non può non rilevarsi la lacuna motivazionale che contrassegna la sentenza oggetto di ricorso, in cui è stata omessa ogni valutazione in ordine alle dichiarazioni dei migranti indicate dal pubblico ministero ricorrente, la cui acquisizione, per le ragioni già esposte, non può essere rimessa in discussione. Esse andranno, pertanto, valutate sulla base dei criteri in precedenza indicati, per saggiarne l'idoneità o meno a fondare l'ipotesi accusatoria, anche nel raffronto con le altre risultanze processuali acquisite, ivi comprese le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa in sede di discussione, per il semplice fatto di essere stata assunte nel contraddittorio tra le parti, non sono certo dotate di un'efficacia probatoria "privilegiata", destinata, cioè, a prevalere sulle indicate dichiarazioni predibattimentali, ove l'indagine demandata al giudice di merito dimostrasse che queste ultime sono stare rese in presenza di adeguate garanzie procedurali.5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro, che provvederà a un nuovo esame sul punto, conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
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