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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12730/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale in parziale riforma della sentenza emessa il 26 maggio 2021 dal Tribunale di Monza nei confronti dell'imputato per due episodi di evasione, la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata.

Con il primo motivo denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare, la violazione degli artt. 420 ter, comma 2, e 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

I Deduce che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è fondata sulle dichiarazioni rese dal teste Amato all'udienza del 10 ottobre 2018 alla quale l'imputato non potette partecipare perché detenuto per altra causa.

Il difensore d'ufficio aveva chiesto al giudice di verificare l'eventuale stato di detenzione del Benmoussa, ma il giudice aveva rigettato la richiesta e proceduto all'esame del teste per disporre solo all'esito dell'udienza accertamenti, che davano esito positivo, in quanto l'imputato risultava detenuto dal 5 luglio 2018; alla successiva udienza il difensore chiedeva la rinnovazione dell'esame testimoniale, ma il giudice respingeva l'istanza, ritenendo insussistente il legittimo impedimento.

Analoga motivazione ha reso il giudice di appello, che ha escluso vi fosse stata lesione del diritto di difesa, stante la possibilità del difensore di esaminare le trascrizioni dell'esame testimoniale.

Si contesta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale lo stato detentivo dell'imputato non era stato portato a conoscenza del giudice, avendo, invece, il difensore d'ufficio sollecitato accertamenti in ragione della natura del reato e delle risultanze del casellario giudiziale e il fatto che erano stati disposti dopo l'udienza conferma la fondatezza della tesi difensiva.

Si sostiene l'erronea valutazione della Corte sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, risalendo l'arresto in flagranza al 2014 ed essendo legittimamente impedito a partecipare all'udienza del 10 ottobre 2018: all'illegittima assunzione della prova testimoniale, da ritenere inutilizzabile, consegue l'annullamento della sentenza e l'assoluzione dell'imputato, trattandosi dell'unica prova.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza di motivazione relativa alla prescrizione del reato, maturata dopo il deposito dell'atto di appello, trattandosi di fatti risalenti al 5 e 6 giugno 2014, considerata anche la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria del 2020.

Si sottolinea che il motivo era stato dedotto nelle conclusioni scritte depositate ex art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020, ma la sentenza omette ogni valutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è destituito di ogni fondamento, in quanto la prospettazione difensiva trova smentita nella sentenza di primo grado dalla quale risulta che: -alla prima udienza del 21 novembre 2016 l'imputato, regolarmente citato (la notifica era stata eseguita al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, nominato all'atto dell'arresto), era stato dichiarato assente, risultando scarcerato dal 5 maggio precedente, ma l'udienza fu rinviata per omessa notifica della citazione a giudizio al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato all'atto dell'arresto, erroneamente eseguita al difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA]; -disposta la notifica al difensore di fiducia per l'udienza del 6 marzo 2017 e preso atto della rinuncia al mandato, veniva nominato difensore d'ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove; - all'udienza del 10 •ottobre 2018 veniva sentito il teste Amato, il P.m. precisava la data del reato e nell'imputazione lo stato di detenzione domiciliare dell'imputato anziché la sottoposizione a misura cautelare e all'esito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva un rinvio per esame dell'imputato, incaricandosi delle ricerche, ma il giudice disponeva d'ufficio l'acquisizione di un certificato DAP aggiornato, disponendo la traduzione dell'imputato in caso di esito positivo delle ricerche; - risultando dal certificato acquisito il 2 ottobre 2018 che l'imputato era detenuto sin dal 5 luglio precedente, veniva acquisita la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia e l'imputato partecipava all'udienza successiva del 6 maggio 2019, ma veniva assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio nominato, stante l'assenza del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina veniva confermata, sicché su richiesta del difensore d'ufficio il processo veniva rinviato al 7 dicembre 2019; - sopravvenuta in data 18 settembre 2019 la nuova nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il giudice, al fine di consentire all'imputato di rendere l'esame solo dopo aver conosciuto il contenuto delle dichiarazioni del testimone, disponeva un rinvio, mandando alla cancelleria di acquisire le trascrizioni della deposizione, autorizzando, comunque, il P.m. a citare il teste nel caso in cui non fossero state trascritte le dichiarazioni; - rinvenute le trascrizioni, trasmesse all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019, l'udienza del 6 giugno 2020 veniva rinviata per l'emergenza epidemiologica al 16 novembre 2020, udienza in cui l'imputato non compariva, essendo stato scarcerato il 13 luglio 2020, ma ancora in detenzione domiciliare, condizione ignorata dal difensore, che in detta udienza chiedeva di risentire il teste (comunque citato dal P.m.) a chiarimenti, ma il giudice rigettava l'istanza; tuttavia, per consentire la presenza e l'esame dell'imputato disponeva un ulteriore rinvio, ma l'imputato, sebbene libero, non compariva, sicché le parti venivano invitate a concludere.

Alla luce della sequenza illustrata e della circostanza che l'imputato era stato messo a conoscenza delle prove a suo carico, che il processo era stato più volte rinviato per consentirgli di rendere l'esame e che, benché libero, non si era presentato all'udienza di discussione per renderlo, la Corte di appello ha ritenuto insussistente la denunciata lesione del diritto di difesa, essendogli stata garantita la possibilità di partecipare al processo e rendere la sua versione dei fatti.

La valutazione è corretta ed in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806), atteso che risulta accertata la corretta instaurazione del giudizio, celebrato in assenza, per essere stato regolarmente notificato l'atto di citazione al domicilio eletto presso il difensore di fiducia; garantita la partecipazione al processo con traduzione dell'imputato in udienza non appena il giudice ebbe notizia dello stato di detenzione e concessi vari rinvii per consentirgli di rendere l'esame solo dopo avergli messo a disposizione le trascrizioni delle dichiarazioni del testimone.

Ed infatti, nella sentenza appena indicata è stato precisato che se l'esplicitazione dell'impedimento a comparire, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comunicato, dall'interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della costituzione delle parti, fermo l'obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l'imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera.

Pertanto, non risultando dagli atti né comunicato dal difensore lo stato detentivo dell'imputato all'udienza del 1° ottobre 2018, la prova dichiarativa deve ritenersi legittimamente assunta in assenza dell'imputato.

2. Inammissibile perché del tutto infondato è il secondo motivo, non essendo affatto maturato il termine di prescrizione del reato.

Il difensore, infatti, non considera l'incidenza della recidiva reiterata infraquinquennale, contestata e ritenuta, sul calcolo del termine di prescrizione.

Trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale deve tenersene conto ai fini della prescrizione del reato ancorché sia ritenuta equivalente o persino subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058).

Peraltro, come costantemente affermato da questa Corte, la recidiva qualificata - come la recidiva reiterata - quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen.(Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, PG ci Cliente, Rv. 276016; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214), sicché il termine di prescrizione pari a dieci anni, pur senza considerare le sospensioni, non era e non è ancora maturato per i reati commessi il 5 e 6 giugno 2014.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale in parziale riforma della sentenza emessa il 26 maggio 2021 dal Tribunale di Monza nei confronti dell'imputato per due episodi di evasione, la Corte di appello di Milano ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata. Con il primo motivo denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare, la violazione degli artt. 420 ter, comma 2, e 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. I Deduce che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è fondata sulle dichiarazioni rese dal teste Amato all'udienza del 10 ottobre 2018 alla quale l'imputato non potette partecipare perché detenuto per altra causa. Il difensore d'ufficio aveva chiesto al giudice di verificare l'eventuale stato di detenzione del Benmoussa, ma il giudice aveva rigettato la richiesta e proceduto all'esame del teste per disporre solo all'esito dell'udienza accertamenti, che davano esito positivo, in quanto l'imputato risultava detenuto dal 5 luglio 2018; alla successiva udienza il difensore chiedeva la rinnovazione dell'esame testimoniale, ma il giudice respingeva l'istanza, ritenendo insussistente il legittimo impedimento. Analoga motivazione ha reso il giudice di appello, che ha escluso vi fosse stata lesione del diritto di difesa, stante la possibilità del difensore di esaminare le trascrizioni dell'esame testimoniale. Si contesta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale lo stato detentivo dell'imputato non era stato portato a conoscenza del giudice, avendo, invece, il difensore d'ufficio sollecitato accertamenti in ragione della natura del reato e delle risultanze del casellario giudiziale e il fatto che erano stati disposti dopo l'udienza conferma la fondatezza della tesi difensiva. Si sostiene l'erronea valutazione della Corte sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, risalendo l'arresto in flagranza al 2014 ed essendo legittimamente impedito a partecipare all'udienza del 10 ottobre 2018: all'illegittima assunzione della prova testimoniale, da ritenere inutilizzabile, consegue l'annullamento della sentenza e l'assoluzione dell'imputato, trattandosi dell'unica prova. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e la mancanza di motivazione relativa alla prescrizione del reato, maturata dopo il deposito dell'atto di appello, trattandosi di fatti risalenti al 5 e 6 giugno 2014, considerata anche la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria del 2020. Si sottolinea che il motivo era stato dedotto nelle conclusioni scritte depositate ex art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020, ma la sentenza omette ogni valutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è destituito di ogni fondamento, in quanto la prospettazione difensiva trova smentita nella sentenza di primo grado dalla quale risulta che: -alla prima udienza del 21 novembre 2016 l'imputato, regolarmente citato (la notifica era stata eseguita al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, nominato all'atto dell'arresto), era stato dichiarato assente, risultando scarcerato dal 5 maggio precedente, ma l'udienza fu rinviata per omessa notifica della citazione a giudizio al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato all'atto dell'arresto, erroneamente eseguita al difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA]; -disposta la notifica al difensore di fiducia per l'udienza del 6 marzo 2017 e preso atto della rinuncia al mandato, veniva nominato difensore d'ufficio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove; - all'udienza del 10 •ottobre 2018 veniva sentito il teste Amato, il P.m. precisava la data del reato e nell'imputazione lo stato di detenzione domiciliare dell'imputato anziché la sottoposizione a misura cautelare e all'esito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva un rinvio per esame dell'imputato, incaricandosi delle ricerche, ma il giudice disponeva d'ufficio l'acquisizione di un certificato DAP aggiornato, disponendo la traduzione dell'imputato in caso di esito positivo delle ricerche; - risultando dal certificato acquisito il 2 ottobre 2018 che l'imputato era detenuto sin dal 5 luglio precedente, veniva acquisita la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia e l'imputato partecipava all'udienza successiva del 6 maggio 2019, ma veniva assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio nominato, stante l'assenza del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina veniva confermata, sicché su richiesta del difensore d'ufficio il processo veniva rinviato al 7 dicembre 2019; - sopravvenuta in data 18 settembre 2019 la nuova nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il giudice, al fine di consentire all'imputato di rendere l'esame solo dopo aver conosciuto il contenuto delle dichiarazioni del testimone, disponeva un rinvio, mandando alla cancelleria di acquisire le trascrizioni della deposizione, autorizzando, comunque, il P.m. a citare il teste nel caso in cui non fossero state trascritte le dichiarazioni; - rinvenute le trascrizioni, trasmesse all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019, l'udienza del 6 giugno 2020 veniva rinviata per l'emergenza epidemiologica al 16 novembre 2020, udienza in cui l'imputato non compariva, essendo stato scarcerato il 13 luglio 2020, ma ancora in detenzione domiciliare, condizione ignorata dal difensore, che in detta udienza chiedeva di risentire il teste (comunque citato dal P.m.) a chiarimenti, ma il giudice rigettava l'istanza; tuttavia, per consentire la presenza e l'esame dell'imputato disponeva un ulteriore rinvio, ma l'imputato, sebbene libero, non compariva, sicché le parti venivano invitate a concludere. Alla luce della sequenza illustrata e della circostanza che l'imputato era stato messo a conoscenza delle prove a suo carico, che il processo era stato più volte rinviato per consentirgli di rendere l'esame e che, benché libero, non si era presentato all'udienza di discussione per renderlo, la Corte di appello ha ritenuto insussistente la denunciata lesione del diritto di difesa, essendogli stata garantita la possibilità di partecipare al processo e rendere la sua versione dei fatti. La valutazione è corretta ed in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806), atteso che risulta accertata la corretta instaurazione del giudizio, celebrato in assenza, per essere stato regolarmente notificato l'atto di citazione al domicilio eletto presso il difensore di fiducia; garantita la partecipazione al processo con traduzione dell'imputato in udienza non appena il giudice ebbe notizia dello stato di detenzione e concessi vari rinvii per consentirgli di rendere l'esame solo dopo avergli messo a disposizione le trascrizioni delle dichiarazioni del testimone. Ed infatti, nella sentenza appena indicata è stato precisato che se l'esplicitazione dell'impedimento a comparire, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comunicato, dall'interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della costituzione delle parti, fermo l'obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l'imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera. Pertanto, non risultando dagli atti né comunicato dal difensore lo stato detentivo dell'imputato all'udienza del 1° ottobre 2018, la prova dichiarativa deve ritenersi legittimamente assunta in assenza dell'imputato. 2. Inammissibile perché del tutto infondato è il secondo motivo, non essendo affatto maturato il termine di prescrizione del reato. Il difensore, infatti, non considera l'incidenza della recidiva reiterata infraquinquennale, contestata e ritenuta, sul calcolo del termine di prescrizione. Trattandosi di circostanza aggravante ad effetto speciale deve tenersene conto ai fini della prescrizione del reato ancorché sia ritenuta equivalente o persino subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058). Peraltro, come costantemente affermato da questa Corte, la recidiva qualificata - come la recidiva reiterata - quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen.(Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, PG ci Cliente, Rv. 276016; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214), sicché il termine di prescrizione pari a dieci anni, pur senza considerare le sospensioni, non era e non è ancora maturato per i reati commessi il 5 e 6 giugno 2014. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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