CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36749/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RJQVP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 44: avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORT)APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi a memoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRIESTE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino con sentenza del 28/9/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione di un'autovettura Audi con targa tedesca donata (così riqualificato dal primo giudice il fatto originariamente contestato come riciclaggio), fermata presso il confine con la Slovenia, mentre era condotta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il [OSCURATO:PERSONA] sul sedile passeggero, ed era seguita a breve distanza da una [OSCURATO:PERSONA] che si dava alla fuga e veniva poi abbandonata in Slovenia. Contatti telefonici tra i due avevano evidenziato che i predetti erano partiti da Parma, ed avevano avuto contatti con l'utenza intestata ad una ditta, "[OSCURATO:PERSONA]", ma in uso a [OSCURATO:PERSONA], cognato del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe fatto lo stesso percorso dell'Audi, così da essere individuato dalle sentenze di merito quale passeggero o conducente della [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza del Tribunale aveva valorizzato anche la chiamata in correità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato da uno straniero di trasportare l'auto, ed aveva accettato l'incarico su spinta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], disposto ad accompagnarlo, perché, privo di patente, il [OSCURATO:PERSONA] senza il suo aiuto non avrebbe potuto assolvere l'impegno. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale valorizzato la confessione del [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi con le censure difensive. Il ricorrente contesta anche che il Liuzza, suo parente, potesse essere alla guida della [OSCURATO:PERSONA], assumendo che, invece, questo non si sarebbe mosso da Parma: la ditta "[OSCURATO:PERSONA]", infatti, aveva due utenze telefoniche, l'una in uso al Liuzza e l'altra in uso a persona che viaggiava a bordo della [OSCURATO:PERSONA] e, a conferma dell'assunto difensivo, viene dedotto che su tale vettura sarebbero state rinvenute le impronte di un cittadino albanese e non quelle del Liuzza. Deduce, infine, il ricorrente di aver ignorato che non l'autovettura non fosse del [OSCURATO:PERSONA], giacché solo questo aveva la disponibilità del bene di provenienza illecita. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen., La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto del giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, con percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, nel quale, peraltro, la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nemmeno risulta determinante, essendo stati valorizzati, invece, una pluralità di convergenti elementi: la presenza del ricorrente sull'autovettura di illecita provenienza nei pressi del confine di Stato; la mancanza di qualsiasi spiegazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla disponibilità del veicolo anche da parte anche solo del [OSCURATO:PERSONA], così come la mancanza di spiegazioni in ordine alla presenza dello stesso ricorrente sul veicolo ed in ordine alle ragioni di una gita notturna effettuata verso la Slovenia senza nemmeno la prenotazione di un albergo; i contatti telefonici con la persona presente sulla [OSCURATO:PERSONA], elemento ritenuto significativo anche alla luce del rilievo che proprio le intercettazioni sulle utenze del Liuzza hanno consentito alla P.G. di scoprire l 'esistenza di un gruppo di persone dedite al traffico internazionale di veicoli rubati. A fronte di tali convergenti elementi il ricorso si limita a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). In sostanza, con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l 'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024 Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO list CANCEI_LARIA Lucinriperi