CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 37772/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA SUI ricorso 14302-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1'I',1 ANTONIO, Attivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro R1:: l' [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] i SCIPIONI 252, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3577/2019 della CORTE D'APPELLO di RO :\1A, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che Con sentenza del 22 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Roma in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha condannato Antonio lafelice al pagamento, in favore della società, della somma di curo 2.079,08 dall'8 novembre 1999 al saldo, oltre spese di lite; in particolare, la Corte ha ritenuto che fosse stata fornita prova adeguata da parte della appellante dell'avvenuto pagamento della somma rivendicata in quanto oggetto di condanna cassata per effetto di sentenza della Corte di cassazione emessa in data 29 gennaio 2002; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., 112, 115, 116 e 437 co 2 e 3 cod. proc. civ. relativamente agli elementi di prova offerti a sostegno della domanda ed alla valutazione effettuatane dalla Corte territoriale; C( n il secondo motivo si allega ancora la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 101, 112, 115, 116, 414 comma 1 e 437 cc 2 e Ric. 2020 n. 14302 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- 3 cod. proc. civ. in ordine alla produzione documentale di parte controncorrente; con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116, 221 e segg., 414, 416, 421 e 437 comma 2 cod. proc. civ.; con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1199, 2721, 9726, 2729 comma 2 e 2697 cod. civ., nonché 112, 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte ritenuto provato il pagamento preteso in restituzione sulla base di presunzioni semplici; tutti e cluattro i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima C( nnessione, sono inammissibili; relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (expbtrimis. ( ass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto) di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e clic tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in parhcolar modo in civanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; tale conclusione va affermata anche con riguardo alle denunzie concernenti la violazione delle disposizioni di legge inerenti gli artt. 112 e 437 cod. proc. civ., perché ancora una volta parte ricorrente non deduce una violazione normativa, bensì mira ad una diversa ricostruzione fattuale che possa condurre ad una diversa valutazione nel merito della vicenda considerata; va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non Ric. 2020 n. 14302 sez. ML - ud. 15-09-2021 -3- può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che cluest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, (f-tr. cass, 77,12.2016. ti. 97000; Cass 19 6,2014 3960A:s.s u. in particolare, particolare, anche sotto il profilo degli artt. 2721 e 2729 cod. civ., giova evidenziare come la Corte territoriale abbia chiarito di aver ritenuto erronea la mancata valorizzazione del documento n. 4 essendo lo sic.sso nEmcante nel fascicolo di produzione della REI sottolineando come, invece, non solo lo stesso fosse stato prodotto in copia conforme, ma la prova del pagamento fosse stata in ogni caso raggiunta anche per presunzioni, come emergenti dall'avviso di pagamento, dalla diffida stragiudiziale e dagli atti della procedura esecutiva, elementi da reputarsi tutti indizi gravi, precisi e concordanti dell'intervenuta so/uno; tale valutazione, in quanto di fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in 'b - dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenre, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma i (pale,' del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Pic. 2020 n. 14302 sez. ML - ud. 15-09-2021 -4- PQM I .a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15`)/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del cl.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a (»elio previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 15 settembre 2021. Il Presidente (Adriana