CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2022
Cassazione n. 18751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Augusto DELLE CHIAIE propone, con il ministero del difensore di fiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Sez. 5 di questa Corte con la sentenza emessa in data 2 luglio 2021 nel valutare il secondo motivo dell'originario ricorso, laddove si è ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale sulla base di una non corretta lettura del certificato del Casellario giudiziale (allegato) nella parte in cui non si è considerato l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, come dichiarato dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma emessa in data 6 febbraio 2020, con "l'estinzione di qualsiasi effetto penale conseguente" anche ai fini della recidiva; OSSERVATO che il fatto indicato nel ricorso straordinario non era stato dedotto con l'originario ricorso per cassazione, relativo a diversa questione giuridica incentrata, invece, sulla sentenza di condanna definitiva la cui pena è stata interamente condonata con l'indulto di cui alla I. 31 luglio 2006, n. 241; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerato il profilo di colpa che giustifica la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]