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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2021

Cassazione n. 36381/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 13/9/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 6/3/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di primo grado in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 ma riduceva la pena.

Detto giudizio d'appello veniva reso dopo l'annullamento con rinvio (disposto con sentenza n. 3616\2019 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 15.11.2018, su ricorso del PG territoriale) di una precedente sentenza di secondo grado della stessa Corte barese (pronunciata il 22.1.2018) la quale aveva ravvisato la ricorrenza dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPER 309\1990 valorizzando a tal fine (in modo ritenuto illegittimo dalla sentenza di annullamento con rinvio) il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato nelle fasi successive alla commissione del reato.

In sede di giudizio di rinvio, con la pronuncia ora impugnata, la Corte territoriale ha confermato la condanna di primo grado quanto a qualificazione giuridica (escludendo quindi la possibilità della riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309\1990) ma ha comunque ridotto la pena pur rimanendo nella forbice edittale di cui all'art. 73, commi 1 e 6, del DPR 309\1990 (e dunque, la pena inflitta dal primo giudice, pari ad anni quattro di reclusione ed C 14.000 di multa, è stata ridotta ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, affermata in mancanza di prova certa perché tratta da intercettazioni di colloqui tra altre persone in assenza di perquisizioni o sequestri a carico del prevenuto; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309\1990; trattandosi di droga c.d.

"parlata", non può sussistere alcuna certezza in relazione al quantitativo oggetto di commercio e dunque il diniego è illegittimamente sorretto da considerazioni non adeguate quale quella sul numero dei soggetti coinvolti.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1 Con memoria difensiva depositata il 16.5.2021 il ricorrente ha ulteriormente argomentato in relazione alla illegittimità del diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309\1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo incorre in tale preclusione perché tende a reintrodurre la questione della sussistenza della penale responsabilità che, invece, non può ritenersi compresa nel novero delle questioni validamente interessate dalla catena devolutiva.

Invero, in occasione del primo giudizio di appello (laddove il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato tanto la sussistenza della penale responsabilità per il concorso nel reato ascritto, quanto il trattamento sanzionatorio), all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata formalizzata, da parte dell'imputato, la rinuncia "a tutti i motivi di merito, ad eccezione di quello relativo alla ridefinizione della pena, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al 5 0 co....." (cfr. verbale \\ì -dell'udienza suddetta): Né la sentenza d'appello che ha definito quel giudizio di grava-me, confermando l'affermazione di penale responsabilità del Capurso in relazione al concorso nel reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti (seppure qualificandolo ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309\1990) è stata impugnata dal prevenuto (invero, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per Cassazione solamente da parte del PG territoriale, e limitatamente alla qualificazione della condotta ai sensi della richiamata previsione attenuata).

Di conseguenza, per effetto della valida rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità, non può ritenersi compresa, tra le questioni devolute al successivo giudizio di rinvio (in forza dell'annullamento pronunciato con sentenza n. 3616\19 di questa Corte), quella della sussistenza del concorso nella detenzione a fine di spaccio di cui si discute.

Invero, la rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli inerenti il mero trattamento sanzionatorio, deve intendersi come manifestazione di acquiescenza alla sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta responsabilita e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talche' e' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448; Sez. 5, n. 40278 di 06/04/2016, Camerligo, Rv. 268198).

E comunque, non può non rilevarsi come l'odierno motivo di ricorso a proposito della sussistenza della penale responsabilità sia del tutto generico, non contenendo alcuna censura effettiva rispetto alla ricostruzione adeguatamente operata dal primo giudice alla luce dell'evidente nesso di conseguenzialità ricostruttiva intercorrente tra le conversazioni intercettate in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 25 e segg. della sentenza del Tribunale di Trani).

2. Quanto al motivo relativo al diniego della speciale ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309\1990, lo stesso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Invero il ricorrente reitera questioni di merito evidentemente superate e risolte già dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale l'ipotesi della lieve entità deve essere connessa alla concreta offensività della condotta, desunta dai canoni indicati espressamente dalla norma.

Correttamente, quindi, la Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha precisato (cfr. pag. 3) come le modalità attuative dell'azione criminosa e il concorso di più di tre persone con ruoli diversi e dotate di sicura attitudine delinquenziale, unitamente al non trascurabile dato oggettivo della quantità di cocaina trasportata e ceduta (si parla di 25-30 grammi), impediscono di ricondurre la condotta in esame alla fattispecie di lieve entità.

Dunque, neppure si fonda il giudizio in questione sul solo dato della quantità di stupefacente che l'imputato ha concorso a trasferire, ma anche sugli ulteriori aspetti predetti, idonei a connotare l'azione criminosa di maggiore offensività.

Dunque, in presenza di motivazione adeguata, effettiva e non manifestamente illogica, non vi è spazio per ulteriori censure in questa sede di legittimità.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/6/2021 Consigliere Estensore \I STE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 13/9/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 6/3/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di primo grado in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990 ma riduceva la pena. Detto giudizio d'appello veniva reso dopo l'annullamento con rinvio (disposto con sentenza n. 3616\2019 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 15.11.2018, su ricorso del PG territoriale) di una precedente sentenza di secondo grado della stessa Corte barese (pronunciata il 22.1.2018) la quale aveva ravvisato la ricorrenza dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPER 309\1990 valorizzando a tal fine (in modo ritenuto illegittimo dalla sentenza di annullamento con rinvio) il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato nelle fasi successive alla commissione del reato. In sede di giudizio di rinvio, con la pronuncia ora impugnata, la Corte territoriale ha confermato la condanna di primo grado quanto a qualificazione giuridica (escludendo quindi la possibilità della riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309\1990) ma ha comunque ridotto la pena pur rimanendo nella forbice edittale di cui all'art. 73, commi 1 e 6, del DPR 309\1990 (e dunque, la pena inflitta dal primo giudice, pari ad anni quattro di reclusione ed C 14.000 di multa, è stata ridotta ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, affermata in mancanza di prova certa perché tratta da intercettazioni di colloqui tra altre persone in assenza di perquisizioni o sequestri a carico del prevenuto; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309\1990; trattandosi di droga c.d. "parlata", non può sussistere alcuna certezza in relazione al quantitativo oggetto di commercio e dunque il diniego è illegittimamente sorretto da considerazioni non adeguate quale quella sul numero dei soggetti coinvolti. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.1 Con memoria difensiva depositata il 16.5.2021 il ricorrente ha ulteriormente argomentato in relazione alla illegittimità del diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309\1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo incorre in tale preclusione perché tende a reintrodurre la questione della sussistenza della penale responsabilità che, invece, non può ritenersi compresa nel novero delle questioni validamente interessate dalla catena devolutiva. Invero, in occasione del primo giudizio di appello (laddove il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato tanto la sussistenza della penale responsabilità per il concorso nel reato ascritto, quanto il trattamento sanzionatorio), all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata formalizzata, da parte dell'imputato, la rinuncia "a tutti i motivi di merito, ad eccezione di quello relativo alla ridefinizione della pena, previo riconoscimento dell'ipotesi di cui al 5 0 co....." (cfr. verbale \\ì -dell'udienza suddetta): Né la sentenza d'appello che ha definito quel giudizio di grava-me, confermando l'affermazione di penale responsabilità del Capurso in relazione al concorso nel reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti (seppure qualificandolo ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309\1990) è stata impugnata dal prevenuto (invero, in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per Cassazione solamente da parte del PG territoriale, e limitatamente alla qualificazione della condotta ai sensi della richiamata previsione attenuata). Di conseguenza, per effetto della valida rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità, non può ritenersi compresa, tra le questioni devolute al successivo giudizio di rinvio (in forza dell'annullamento pronunciato con sentenza n. 3616\19 di questa Corte), quella della sussistenza del concorso nella detenzione a fine di spaccio di cui si discute. Invero, la rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli inerenti il mero trattamento sanzionatorio, deve intendersi come manifestazione di acquiescenza alla sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta responsabilita e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talche' e' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448; Sez. 5, n. 40278 di 06/04/2016, Camerligo, Rv. 268198). E comunque, non può non rilevarsi come l'odierno motivo di ricorso a proposito della sussistenza della penale responsabilità sia del tutto generico, non contenendo alcuna censura effettiva rispetto alla ricostruzione adeguatamente operata dal primo giudice alla luce dell'evidente nesso di conseguenzialità ricostruttiva intercorrente tra le conversazioni intercettate in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 25 e segg. della sentenza del Tribunale di Trani). 2. Quanto al motivo relativo al diniego della speciale ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309\1990, lo stesso è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero il ricorrente reitera questioni di merito evidentemente superate e risolte già dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte, secondo la quale l'ipotesi della lieve entità deve essere connessa alla concreta offensività della condotta, desunta dai canoni indicati espressamente dalla norma. Correttamente, quindi, la Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha precisato (cfr. pag. 3) come le modalità attuative dell'azione criminosa e il concorso di più di tre persone con ruoli diversi e dotate di sicura attitudine delinquenziale, unitamente al non trascurabile dato oggettivo della quantità di cocaina trasportata e ceduta (si parla di 25-30 grammi), impediscono di ricondurre la condotta in esame alla fattispecie di lieve entità. Dunque, neppure si fonda il giudizio in questione sul solo dato della quantità di stupefacente che l'imputato ha concorso a trasferire, ma anche sugli ulteriori aspetti predetti, idonei a connotare l'azione criminosa di maggiore offensività. Dunque, in presenza di motivazione adeguata, effettiva e non manifestamente illogica, non vi è spazio per ulteriori censure in questa sede di legittimità.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/6/2021 Consigliere Estensore \I STE
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