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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 30212/2026

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n [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Cremona emessa in data 15/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che non è stata chiesta la trattazione orale del procedimento,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Giovanni B.Bertolini, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di fissazionedell’interrogatorio preventivo e di tutti gli atti ad esso conseguenti, contrasmissione del fascicolo al G.i.p. di Cremona perché si pronunci sull’istanzacautelare avanzata dal Pubblico Ministero, prescindendo dall’interrogatoriopreventivo dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cremonapropone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice delleindagini preliminari del Tribunale di Cremona emesso in data 15/04/2026 che hadisposto l’interrogatorio preventivo di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dellarichiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliariper i reati di cui agli artt. 628, primo e terzo comma n. 3, 81, 56 e 629 cod.pen., osservando che, nonostante nella richiesta di misura cautelare eraevidenziata la sussistenza del pericolo di reiterazione, il G.i.p. aveva fissatol'interrogatorio preventivo dell'indagato, motivando tale decisione non già perchéil caso di specie rientrasse tra le ipotesi previste dal comma 1-quaterdell'art. 291cod. proc pen., bensì ritenendo necessario instaurare un contraddittorio tra leparti per valutare la eventuale riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 588 cod.pen. e manifestando dubbi sulla sussistenza del dolo specifico dei reati contestatidi rapina ed estorsione.Sostiene il ricorrente che tale provvedimento appare strutturalmenteabnorme sia per avere il G.i.p. provveduto alla fissazione dell'interrogatoriopreventivo in un caso per il quale lo stesso non è previsto, sia perché con ilprovvedimento il Giudice ha anticipato una valutazione di merito.Il Pubblico ministero, ravvisando la violazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc pen., che prevede in modo tassativo i casi di esclusione dellafissazione dell'interrogatorio preventivo, chiede l'annullamento senza rinvio delprovvedimento di fissazione dell'interrogatorio preventivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.

La previsione dell'interrogatorio preventivo, prima che il giudice dispongale misure cautelari personali, introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2),della legge 9 agosto 2024, n. 114 - con il quale sono stati inseriti nell'art. 291cod. proc. pen. i commi da 1-quater a 1-novies, prevede al comma 1-quater che:«fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporrela misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alleindagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo chesussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a) eb), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), inrelazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), oall'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale».2.

Nel caso in esame tale previsione non si applica a fronte del pericolo direiterazione del reato, posto dal P.M. a base della richiesta, e trattandosi deldelitto di rapina aggravata commesso con violenza alla persona e comunquerientrante nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 407 cod. proc. pen.ostativo alla fissazione dell’interrogatorio preventivo.2.1.

Nondimeno, il provvedimento in scrutinio, pur illegittimo, non puòdefinirsi abnorme e non è pertanto impugnabile con ricorso in cassazione.L'approfondimento sul tema della natura e delle caratteristiche dell'atto abnormeè stato esaminato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni,Rv. 243590 – 01; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv.215094-01; Sez.

U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01), che hanno ricondotto alla categoria dell'abnormità le sole ipotesi diprovvedimenti avulsi dal sistema o che determinino l'irrimediabile stasi delprocedimento.

Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale puòriguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, siponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilofunzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini lastasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

Ebbene, nel caso di specie ilprovvedimento con il quale il G.i.p., per un reato ostativo ha dispostol’interrogatorio preventivo in funzione dell’applicazione della misura cautelarerichiesta dal P.M., non può definirsi abnorme e perciò non è direttamenteimpugnabile in cassazione, in quanto l’interrogatorio preventivo è senz’altroespressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, non determina lastasi del procedimento, ben potendo essere rinnovata la richiesta di applicazionedella misura cautelare, né, tantomeno, pregiudica alcun diritto di difesa,comportando anzi maggiori garanzie partecipative, pur nella specie non dovute.2.2.

Deve rilevarsi, inoltre, la carenza di interesse in capo al P.M. ricorrentea fronte dell’avvenuto interrogatorio al quale è seguito il rigetto della richiestadella misura cautelare, che non può essere ripristinata, come detto, se non conuna nuova richiesta da parte del P.M. (che in ipotesi avrebbe potuto proporreappello avverso l'ordinanza di rigetto).Trova, invero, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, secondo il quale l'interesse deve essere concreto e attuale, nel sensoche il risultato perseguito deve essere in grado di incidere sulla situazionesfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e devepersistere sino almomento della decisione (attualità).

In particolare, perl'impugnazione del pubblico ministero (che è il tema del presente scrutinio) si èaffermato che concretezza e attualità vanno verificate in relazione all'idoneitàdell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez.

U,n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110- 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n.3743 del 13/01/2026, N., Rv. 289251 - 01).3.

In conclusione, non sussistendo i connotati dell'abnormità nè un attuale econcreto interesse del Pubblico ministero, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Cremona emessa in data 15/04/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che non è stata chiesta la trattazione orale del procedimento,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Giovanni B.Bertolini, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di fissazionedell’interrogatorio preventivo e di tutti gli atti ad esso conseguenti, contrasmissione del fascicolo al G.i.p. di Cremona perché si pronunci sull’istanzacautelare avanzata dal Pubblico Ministero, prescindendo dall’interrogatoriopreventivo dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cremonapropone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice delleindagini preliminari del Tribunale di Cremona emesso in data 15/04/2026 che hadisposto l’interrogatorio preventivo di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dellarichiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliariper i reati di cui agli artt. 628, primo e terzo comma n. 3, 81, 56 e 629 cod.pen., osservando che, nonostante nella richiesta di misura cautelare eraevidenziata la sussistenza del pericolo di reiterazione, il G.i.p. aveva fissatol'interrogatorio preventivo dell'indagato, motivando tale decisione non già perchéil caso di specie rientrasse tra le ipotesi previste dal comma 1-quaterdell'art. 291cod. proc pen., bensì ritenendo necessario instaurare un contraddittorio tra leparti per valutare la eventuale riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 588 cod.pen. e manifestando dubbi sulla sussistenza del dolo specifico dei reati contestatidi rapina ed estorsione.Sostiene il ricorrente che tale provvedimento appare strutturalmenteabnorme sia per avere il G.i.p. provveduto alla fissazione dell'interrogatoriopreventivo in un caso per il quale lo stesso non è previsto, sia perché con ilprovvedimento il Giudice ha anticipato una valutazione di merito.Il Pubblico ministero, ravvisando la violazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc pen., che prevede in modo tassativo i casi di esclusione dellafissazione dell'interrogatorio preventivo, chiede l'annullamento senza rinvio delprovvedimento di fissazione dell'interrogatorio preventivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. La previsione dell'interrogatorio preventivo, prima che il giudice dispongale misure cautelari personali, introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2),della legge 9 agosto 2024, n. 114 - con il quale sono stati inseriti nell'art. 291cod. proc. pen. i commi da 1-quater a 1-novies, prevede al comma 1-quater che:«fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporrela misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alleindagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo chesussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lett. a) eb), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c), inrelazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), oall'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale».2. Nel caso in esame tale previsione non si applica a fronte del pericolo direiterazione del reato, posto dal P.M. a base della richiesta, e trattandosi deldelitto di rapina aggravata commesso con violenza alla persona e comunquerientrante nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 407 cod. proc. pen.ostativo alla fissazione dell’interrogatorio preventivo.2.1. Nondimeno, il provvedimento in scrutinio, pur illegittimo, non puòdefinirsi abnorme e non è pertanto impugnabile con ricorso in cassazione.L'approfondimento sul tema della natura e delle caratteristiche dell'atto abnormeè stato esaminato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni,Rv. 243590 – 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv.215094-01; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603-01), che hanno ricondotto alla categoria dell'abnormità le sole ipotesi diprovvedimenti avulsi dal sistema o che determinino l'irrimediabile stasi delprocedimento. Si è, così, affermato che l'abnormità dell'atto processuale puòriguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, siponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilofunzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini lastasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Ebbene, nel caso di specie ilprovvedimento con il quale il G.i.p., per un reato ostativo ha dispostol’interrogatorio preventivo in funzione dell’applicazione della misura cautelarerichiesta dal P.M., non può definirsi abnorme e perciò non è direttamenteimpugnabile in cassazione, in quanto l’interrogatorio preventivo è senz’altroespressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, non determina lastasi del procedimento, ben potendo essere rinnovata la richiesta di applicazionedella misura cautelare, né, tantomeno, pregiudica alcun diritto di difesa,comportando anzi maggiori garanzie partecipative, pur nella specie non dovute.2.2. Deve rilevarsi, inoltre, la carenza di interesse in capo al P.M. ricorrentea fronte dell’avvenuto interrogatorio al quale è seguito il rigetto della richiestadella misura cautelare, che non può essere ripristinata, come detto, se non conuna nuova richiesta da parte del P.M. (che in ipotesi avrebbe potuto proporreappello avverso l'ordinanza di rigetto).Trova, invero, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità, secondo il quale l'interesse deve essere concreto e attuale, nel sensoche il risultato perseguito deve essere in grado di incidere sulla situazionesfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e devepersistere sino almomento della decisione (attualità). In particolare, perl'impugnazione del pubblico ministero (che è il tema del presente scrutinio) si èaffermato che concretezza e attualità vanno verificate in relazione all'idoneitàdell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U,n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110- 01; da ultimo cfr. Sez. 6, n.3743 del 13/01/2026, N., Rv. 289251 - 01).3. In conclusione, non sussistendo i connotati dell'abnormità nè un attuale econcreto interesse del Pubblico ministero, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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