CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31091/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12044/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, con la quale era stato dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod.pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta il giudizio che ha condotto la Corte territoriale a ritenere la genericità dell'appello — è innanzitutto manifestamente infondato in quanto la valutazione di inammissibilità attuata dalla Corte territoriale è corretta, dal momento che l'appello era del tutto privo di specificità critica rispetto alla sentenza di primo grado. Il motivo di ricorso è altresì anch'esso generico, perché si limita a riportare la motivazione della sentenza impugnata, la norma di legge e una massima di questa Corte, senza formulare un giudizio critico specifico. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - rispettivamente relativi alla mancanza di un'adeguata valutazione delle prove acquisite e alla violazione dell'art 530 comma 2 cod.proc.pen. - sono del tutto aspecifici, in quanto la sentenza impugnata non ha riguardato il profilo della responsabilità, perché la Corte di appello si è arrestata al preliminare rilievo dell'inammissibilità dell'appello, che è il solo thema decidendum che il ricorrente può contestare. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a