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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05815/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26277/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., prospettando deduzioni che non si confrontano con le corrette e logiche argomentazioni della Corte d'appello, che ha riscontrato l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e, viceversa, la presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26277/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., prospettando deduzioni che non si confrontano con le corrette e logiche argomentazioni della Corte d'appello, che ha riscontrato l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e, viceversa, la presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 05815/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris