CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 03911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17516-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], SONNINO ITALIA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8422/8/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 03/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 17516 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- l Rg 17516/2019 FATTO Ritenuto che: Con sentenza nr 8022/2018 la CTR del Lazio respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso di Italia Sonnino avente ad oggetto l'avviso di accertamento mediante il quale l'Agenzia del Territorio ,previo richiesta del Comune di Roma rettificava il classamento dell'unità immobiliare di proprietà della contribuente ed attribuiva ad essa una nuova rendita. Osservava la CTR che l'atto di appello in base all'ad 53, comma secondo ,del Divo 546/1992 doveva essere proposto nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado e doveva essere depositato a norma dell'art 22,commi 1,2 e 3 . Sottolineava che il combinato disposto dell'art 22 e ad 53 definisce l'ambito dell'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame ponendo per il suo compimento il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità del gravame e la definitività dell'avviso di accertamento . Rilevava che nella specie l'Amministrazione finanziaria aveva proposto l'appello nei confronti di Italia Sonnino ma non anche nei riguardi dell'altro comproprietario del bene oggetto dell'accertamento, malgrado la CTP, investita del ricorso anche dall'altro comproprietario , avesse deciso, previa riunione di due procedimento in senso favore ad entrambi i contribuenti. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione cui resistono con controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA] e Italia Sonnino. Con ordinanza del 13.11.2020 la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo di merito. i Assolto il relativo incombente veniva formulata nuova proposta e fissata nuova udienza camerale. DIRITTO Considerato che: Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 14 e 53 del Dlgs 546/1992 in relazione all'ad 360 comma I nr 4 c.p.c. Sostiene infatti che l'impugnazione di un atto di classamento che ha ad oggetto un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari e che la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza e del procedimento rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Il motivo è infondato. La CTR ,diversamente da quanto affermato dal ricorrente, come si evince dal fascicolo di merito acquisito agli atti, con ordinanza del 15.maggio 2018 aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] assegnando un termine perentorio per la notifica di 60 giorni. Incombente questo che non è stato ritualmente espletato nei termini assegnati e con le formalità previste . La CTR ha infatti rilevato che l'appello non era stato notificato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ma solo nei riguardi della signora Sonino ed ha tratto le necessarie conseguenze in merito all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 331 c.p.c. e all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di prima grado per il decorso del termine semestrale . Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 4100,00 oltre al 15% per spese generali. Roma 12.1.2