CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di hashish. Si lamentano: 1) omesso esame del motivo d'appello con cui si censurava l'omessa considerazione di elementi probatori a discarico prodotti dalla difesa; 2) vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale. Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha espressamente dato atto del relativo motivo d'appello e lo ha implicitamente, ma inequivocamente, preso in considerazione nella sua argomentata motivazione di conferma della decisione appellata, evidentemente ritenendo non concludenti le allegazioni difensive ipoteticamente trascurate dal primo giudice 2.2. Il secondo motivo postula esclusivamente una diversa valutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità, peraltro senza confrontarsi criticamente con i due dati qualificanti, oltre a quello quantitativo, valorizzati in sentenza (assenza di accorgimenti per ritardare il rapido degrado della sostanza; rotolo di cellophane e coltello sporco di sostanza nascosti in una custodia per macchine fotografiche), entrambi ragionevolmente ritenuti incompatibili con una detenzione ad esclusivo uso personale. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2