CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 43603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10 febbraio 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta nel suo interesse avverso il decreto penale di condanna del 16 aprile 2021, con cui ella era stata condannata alla pena di 3.475,00 euro di multa, in relazione al reato ex art. 2 commi 1 e 1 bis del decreto legge n. 463 del 1983, conv. dalla legge n. del 638 del 1983, relativo a omissioni contributive del 2006. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 157, commi 7 e 8, cod. proc. pen. e 59 disp. att. cod. proc. pen., osservando che la Milella ha ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito del decreto penale il 23 dicembre 2021, ritirando l'atto il 29 dicembre 2021, per ragioni ad essa non riconducibili (chiusura degli uffici postali nelle festività natalizie e assenza dell'addetto al rilascio dell'atto). Una volta ricevuta contezza delle accuse a suo carico, la ricorrente ha proposto opposizione al decreto penale di condanna l'11 gennaio 2022, opposizione che quindi non doveva essere dichiarata inammissibile, stante la mancata osservanza delle formalità previste dagli 157, commi 7 e 8, cod. proc. pen. e 59 disp. att. cod. proc. pen., essendo consentito il ricorso alla notificazione attraverso il deposito nell'atto nella casa comunale solo dopo che siano state percorse, in via cumulativa e non alternativa, tutte le vie indicate dai commi precedenti del richiamato art. 157. Nel caso di specie, alcun ulteriore tentativo dopo il primo accesso è stato operato dall'ufficiale giudiziario, come attestato sia nella relata di notifica del 7 dicembre 2021, sia nel successivo avviso del 9 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre evidenziare che il G.I.P., nell'ordinanza impugnata, ha compiutamente ricostruito le fasi di notifica del decreto, rilevando che il decreto è stato notificato al difensore d'ufficio dell'imputato il 3 dicembre 2021, mentre all'imputata è stato notificato ai sensi dell'art. 157 comma 8 cod. proc. pen.; dopo un primo infruttuoso accesso al domicilio dell'imputata il 7 dicembre 2021, l'ufficiale giudiziario ha provveduto al deposito dell'atto presso gli uffici comunali, dando avviso di tale deposito all'interessata mediante lettera raccomandata, ricevuta personalmente dalla Mirella il 23 dicembre 2021. Dunque, da tale data il G.I.P. ha fatto decorrere il termine di 15 giorni per proporre opposizione, termine scaduto il 7 gennaio 2022, mentre l'opposizione risulta essere stata tardivamente presentata in data 11 gennaio 2022. 2. Orbene, l'impostazione seguita dal G.I.P. appare immune da censure. Ed invero deve osservarsi che la notifica è legittimamente avvenuta ai sensi dell'art. 157 comma 8 cod. proc. pen., non avendo avuto esito il preventivo tentativo di ricerca dell'imputata presso il luogo del suo domicilio. La ricorrente, in ogni caso, in data 23 dicembre 2021 ha validamente ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto, decorrendo dalla ricezione di tale comunicazione gli effetti della notificazione, che a quel punto ha raggiunto il suo scopo, superando ciò anche eventuali irregolarità riferite alla fase precedente. Il fatto poi che solo in data 29 dicembre 2021 la Milella abbia ritirato l'atto de quo presso il competente ufficio comunale è destinato a restare privo di rilievo, atteso che l'imputata avrebbe potuto ritirare l'atto già in data 24 dicembre 2021. Dalla nota del messo del Comune di Triggiano, [OSCURATO:PERSONA], risulta infatti che l'ufficio preposto "è stato presidiato nei giorni 23 e 24", essendo stato chiuso l'ufficio, a parte il 25 e il 26 dicembre, giorni festivi, il 27 e il 28, giorni in cui l'unico messo comunale addetto era o in ferie o comunque impedito. Alcuna ragione impeditiva del mancato ritiro dell'atto nella data del 24 dicembre 2021 è stata allegata o dedotta, per cui legittimamente il G.I.P., ai sensi dell'art. 157 comma 8, ultimo periodo, cod. proc. pen., ha individuato nella data del 23 dicembre 2021 il dies a quo del termine di 15 giorni ex art. 461 cod. proc. pen. Ne consegue che la declaratoria di tardività dell'opposizione al decreto penale di condanna non appare suscettibile di essere censurata in questa sede. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della Milella deve essere rigettato, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen