CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 07898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11534/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocatoLUIGI [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 880/2016 , depositata il27/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la [OSCURATO:SOCIETA] c. propose opposizione al verbale ispettivo del 26.9.2011 con cui l’INPS aveva accertato l’illegittima fruizione di sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, legge n.407/1990, relativamente a due lavoratori per gli anni 2006 – 2010 , in ra gione dell’assenza del presupposto in capo ai medesimidello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi; il Tribunale di Chieti rigettò il ricorso; con sentenza depositata il 27.10.2016, la Corte d'appello di L’Aquila, su impugnazione della società, ha riformato la pronuncia e dichiarato non dovute le somme pretese dall’ Istituto per l'indebito conguaglio delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 407 del 1990,nel testo precedente alla modifica introdotta dalla legge n. 92 del 2012; in particolare, la Corte territoriale ha rilevato che la datrice di lavoro aveva accertato la condizione di disoccupati di lunga durata dei due lavoratori, nei cui confronti erano stati applicati gli sgravi,attraverso la certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego di Chieti e di Lanciano, con apposite certificazioni individuali anteriori all’assunzione; tali certificazioni, a prescindere dalla loro natura meramente dichiarativa, ad avviso della Corte territoriale, dovevano ritenersi idoneea fondare un affidamento della parte quanto alla sussistenza dei presupposti per fruire degli sgravi in questione; avverso tale pronuncia,l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. CONSIDERATO che: con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione della legge n.407 del 1990, art. 8, in relazione all’art. 4 d.lgs. n. 181 del 2000 (con riferimento alla delibera della Giunta regionale Abruzzo n. 157 del 2006) nonché degli artt. 1175 e 1431 c.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata, incontroversi i fatti di causa, aveva ritenuto la legittimità della fruizione degli sgravi in questione nonostanteche i lavoratori interessati non fossero effettivamente disoccupati nel periodo indicato dalla legge , ritenendo sufficiente il mero affidamento riposto dal datore di lavoro nella certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego a fronte di una dichiarazione omissiva dei lavoratori stessi in ordine alla misura dei redditi percepiti; il motivo è fondato; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l e agevolazioni contributive di cui all'art. 8 legge n. 407 del 1990 mirano a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore; proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore, sia al datore di lavoro e con riferimento al primo che risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi, lo stato di disoccupazione deve essere effettivo(Cass. 03/08/2016, n.16219; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15711 del 2015); recita la legge n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, "A decorrere dal 1 ° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi"; dunque, presupposto indefettibile degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 407 del 1990, art. 8, comma 9 , è che l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori disoccupati (o in cassa integrazione) da oltre 24 mesi, mentre nel caso di specie è pacifico che non era questo il caso dei lavoratori Manno e Giordano, in quanto i medesimi avevano omesso di dichiarare di aver percepito redditi da lavoro dipendente, circostanze che impedivano di poter ritenere sussistente lo stato di disoccupazione; pertanto , entrambi non poteva no essere considerat i lavoratoridisoccupati da oltre 24 mesi ; la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini degli sgravi in discorso la certificazione rilasciatadal Centro per l’impiego provasse di per sé lo stato di disoccupazione di lungo periododei due lavoratori interessati, in quanto valida fonte di affidamento incolpevole per il datore di lavoro; la rilevanza del mero affidamento pur in presenza di una evidenza di insussistenza in fatto del presupposto oggettivo richiesto dalla fattispecie agevolativa, oltre ad essere manifestamente dissonante rispetto alla ratio legis, che è quella di incentivare l'assunzione a tempo indeterminat o di lavoratori effettivamente (e non solo apparentemente) disoccupati da lungo tempo, valorizza quasi esclusivamente la lettura del secondo periodo del comma 9 del cit. art. 8 ("A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista ..."), trascurandodi leggerlo - com'è, invece, doveroso - in relazione al periodo precedente; peraltro, questa Corte di legittimità (vedi tra le altre Cass. n.256 del 2011) ha avuto modo di affermare che il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge e gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale, e qui va aggiunto anche di altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, preordinati come sono esclusivamente alla riscossione dei crediti o al pagamento dei debiti. Ne discende che alle determinazioni degli enti, comunque assunte, anche, in ipotesi, in violazione di regole procedurali, non si possono collegare effetti sul piano dell'obbligazione, che non è suscettibile di mutare per questo i suoi contenuti (cfr. Cass. 18 agosto 1999, n.8713; 16 agosto 2000, n. 10842); a tale principio può derogare solo la legge, mediante specifiche disposizioni che attribuiscano ad atti emessi o comportamenti tenuti nella gestione del rapporto obbligatorio la capacità di influenzare il rapporto stesso (art. 9 d.lgs. n. 88/2000; art. 11 leggen. 212/2000 - "Statuto del contribuente" - che dispone che l'obbligazione tributaria assume per il singolo contribuente definitivamente il contenuto corrispondente alla risposta fornita all'interpello del contribuente medesimo); va dunque disattesa (in continuità con Cass. n. 16865 del 2020), la tesi ammessa dalla sentenza impugnata secondo cui esisterebbe, nel sistema normativo che regola gli obblighi contributivi, un principio di necessaria tutela dell'affidamento del contribuente tale da comportare effetti abdicativi del potere di imposizione; neppure viene in rilievo, al fine di ravvisare la base normativa dell'accennato principio, la legge n. 212 del 2000, art. 10 il quale è intitolato alla tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente e dispone, al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede; nel fare applicazione di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011; Cass. n. 3854 del 2019) e che l'eventuale tutela del contribuente sotto il profilo dell'affidamento di fronte al mutamento di indirizzo interpretativoadottato dall'amministrazione va coniugato con il concetto di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatività della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta (Cass. S.U. sent. n. 23031/07); dunque, ammettere che "l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sè e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost. Tutt'al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni"; peraltro, anche in vista di tale ridotta astratta possibilità di limitazione della pretesa, va osservato che pure l'obbligazione contributiva partecipa dell'origine pubblicistica al più alto livello, traendo origine dall'art. 38 Cost. e che essa è una prestazione patrimoniale coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (Corte Cost. n. 173 del 1986, n. 421 del 1995, n. 178 del 2000, n. 173 del 2016); in più occasioni questa Corte di legittimità ha affermato il carattere indisponibile dell'obbligo contributivo (tra le tante, v. Cass. n. 11289 del 2003; Cass. n. 13650 del 2019) e conferma tale indisponibilità la disciplina della prescrizione costituita in origine dal R.D legge n. 1827 del 1935, art. 55 poi reiterata dalla legge n. 153 del 1969, art. 41 ed ancora confermata dall'ultimo intervento strutturale sul tema (leggen. 335 del 1995, a rt. 3, commi 9 e 10 cit.), nonché dalla stessa applicazione giurisprudenziale (Cass. 18.2.1991, n. 1703); a fronte di quanto sin qui esposto, è evidente l'irrilevanza delle circostanze addotte dalla sentenza impugnata in ordine alla condotta mendace dei lavoratori interessati(anche se tradottasi in rilascio di certificazione da parte del Centro per l’impiego), a fronte della obbligazione contributiva imposta dalla legge; altrettanto irrilevante deve considerarsi lo stato soggettivo di buona fede in cui la parte debitrice possa essersi trovata e ciò in ragione di quella doverosità per l'istituto di conformarsi alla legge che ne giustifica la potestà di autotutela; conseguentemente, l'istituto deve sempre procedere a conformare la propria azione alla normativa pubblicistica vigente; tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 Cost. (Cass.n. 6548del 1996; Cass. n. 11594 del 1997); va, peraltro, rilevato che quanto sin qui detto, ovviamente, non lede l’eventuale diritto della parteobbligata ad ottenere il risarcimento per il danno eventualmente subito a seguito del rilascio di certificazione resa dalla pubblica amministrazione in difformità rispetto ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale”. (Cass. n. 8236 del 2020; Cass. n. 12428 del 2021); in definitiva, il motivo di ricorso deve essere accolto; la sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito con l’affermazione dellamancanza dello stato di disoccupazione come sopra descritto in capo ai lavoratori Manno e Giordano, che rende evidente l'insussistenza del diritto della società a fruire degli sgravi ex lege n. 407 del 1990 , con consequenziale rigetto dell’opposizione al verbale ispettivo; le spese dei diversi gradi del giudizio vanno poste a carico della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta; condanna la controricorrente alle spese dell’intero processo che liquida, quanto al primo grado, in euro 3000,00 per compensi, quanto al grado d’appello in euro 50