CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 33063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13300/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legale rapp resentante pro tempore, rappresentatae difesa per procura speciale dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio presso lo studio di questi ultimi in Roma, via Sicilia, n. 66. -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 147/06/13, depositata in data 19 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ Agenzia delle Entrate, propone ricorso , affidato a d un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardiadi cui all’epigrafe, che ha respinto, dopo averli riuniti, gli appelli erariali avverso le due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milanoche avevano accolto i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] s.a. avverso due avv isi di accertamento relativi all’Irap di cui, rispettivamente, agli anni d’imposta 1999/2000 e 2000/2001. La contribuente si è costituita con controricorso , chiedendo di rigettare il ricorso avversario. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va rilevato che il controricorrente, dopo aver presentato istanza di discussione orale del ricorso, vi ha rinunciato. Sempre preliminarmente, va dato atto che la ricorrente Agenzia ha prodotto atto rubricato « Richiesta di cessazione della materia del contendere», nel quale ha dedotto che « in data 29.4.2015 e 26.6.2015 la [OSCURATO:PERSONA] di Monza e Brianza dell’Agenzia delle entrate ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento oggetto di controversia, come da comunicazioni allegate;che in tal modo è cessata la materia del contendere;» ed ha pertanto domandato che « codesta Suprema Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere nel ricorso in epigrafe, con compensazione delle spese.». Nella comunicazione della rinuncia all’istanza di discussione orale, la controricorrente ha dato atto che è stata concordatacon la ricorrente l’istanzadi cessazione della materia del contendere. Va quindi dichiarato estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con sentenzache operaalla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più̀attuali, perché́ inidonee a regolare il rapporto fra le parti (in tal sensoCass. 24/02/2022, n. 6068 ; Cass.18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533). Le spesedi tutti i gradi si compensano, in considerazione dell’intervenuta soluzione concordata. P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022. Il Consigliere est. Dott. [OSCURATO:PERSONA] I