CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su un unico motivo che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In particolare, la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di riconoscimento della lieve entità a norma dell'art. 131 bis cod. pen., posto che la soglia di rilevanza penale fissata dalla fattispecie di cui all'art. 5 D.Igs. 74/2000 è stata superata di appena 8.700,00 euro, cifra irrisoria rispetto il valore soglia fissato dal legislatore in euro 50.000,00, senza peraltro che siano state in prese in considerazione gli altri criteri previsti dall'art. 131 bis cod. pen. Considerato che dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di tenuità del fatto e, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice alla pagina 5 della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento proprio alla misura del superamento della soglia, non rilevando che il giudice di primo grado in sede di dosimetria della pena abbia ritenuto il fatto di modesta gravità, posto che la valutazione concernente il trattamento sanzionatorio non è affatto coincidente con quella relativa alla causa di non punibilità per tenuità dell'offesa. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna cke ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]