CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04100/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11652/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso il quale telematicamente domiciliato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 272/2022 depositata il 25/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 420 del 4 giugno 2019 il Tribunale di Mantova accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA]. per pretese spettanze relative alla chiusura dei loro rapporti negoziali, consistenti in un contratto di deposito e di agenzia. La società aveva agito in viamonitoria sulla base di fatture per le merci prelevate da [OSCURATO:PERSONA] dal deposito nonché di una fattura di euro 18.551,17 per “chiusura delle rimanenze”, che l’Ecuba non aveva restituito nonostante diffida e che quindi gli erano state fatturate. Il T ribunale accoglieva parzialmente l’opposizione dell’Ecuba, revocando il decreto ingiuntivo opposto e riducendo l’ammontare della sua condanna a favore della società opposta, in quanto negava la spettanza della fattura di euro 18.551,17 ritenendo che non vi fosse stato alcun accordo tra le parti per fatturare le merci non restituite. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame e proponendo anche appello incidentale, l’Ecuba. 3. Con sentenza n. 272 del 25 febbraio 2022 la Corte d'Appello di Brescia accoglieva l'appello principale, riconoscendo la debenza anche della fattura di euro 18.551,17, reputando “che tra le parti vi fosse un accordo per la fatturazione delle merci non restituite, in modo analogo a quanto previsto in caso di contratto estimatorio” (v. p. 9 dell’impugnata sentenza), mentre rigettava integralmente l’appello incidentale. 4. L’Ecuba ha propostoricorso, affidato a due motivi. Si è difesa con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione - errori in procedendo - degli artt. 274, 189, 345 e 112 cod. proc. civ.”. Lamenta che “la corte territoriale ha inteso attribuire al contratto di deposito la qualifica di contratto estimatorio, di fatto introducendo una domanda nuova (mutatio libelli) in fase d'appello”, ed aggiunge: “Corre obbligo di evidenziare che la resistente in primo grado ha intrapreso il giudizio con la premessa incontestabile ed evidente anche dallo stesso testo contrattuale di aver intrattenuto con il geom. Ecuba un contratto di deposito, come riportato agli atti”. 1.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente presenta infatti affermazioni assertive e generiche, facendo un riferimento del tutto vago al “testo contrattuale” ed agli “atti” – “come riportato agli atti” - , senza però concretizzarne riproducendo, o perlomeno riassumendo , il contenuto. Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare che il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ. – impone a l ricorrente l'onere di operare una chiara esposizione, funzionale alla piena valutazione dei motivi in base al solo ricorso, sia per rendere direttamente comprensibili in sé i motivi – caratteristica assente se generici, com’è nel caso di specie -, sia al fine di consentire agevolmente al giudice di legittimità (che non è tenutoa “fuoriuscire” dal ricorso stesso per ricercare gli atti o a stabilire se e quali parti rilevino) di verificare se quanto si afferma trovi effettivo riscontro in quanto specificamente richiamato (v. tra le tante Cass., 2021/2711; Cass., 04/10/2018, n. 24340; Cass., Sez. Un., 31/10/2007, n. 23019). L’applicazione di questo principio, e la conseguente valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso, su tale principio fondata, non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e ribaditi da Cass., Sez. Un., 18/3/2022, n. 8950, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare una formulazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più agevole, celere e chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l'apprezzamento delle ragioni della parte; si tratta,è evidente, di una ricaduta del principio di specificità del atto impugnatorio, calato nel giudizio a critica vincolata, qual e è quello della presente sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Error in iudicandonella parte in cui la Corte territoriale nell'interpretare la fattispecie nell'alveo del contratto estimatorio ha violato e falsamente applicato l'art. 1556 c.c.”. Censura il ricorrente l’impugnata sentenza laddove qualifica il rapporto tra le parti come contratto estimatorio e non deposito. 2.1. Il motivo è inammissibile. Sotto la formale invocazione della violazione e falsa applicazione di legge il ricorrente intende sostanzialmente contrapporre una propria interpretazione della quaestio facti a quella risolta e motivata dal giudice di merito, sollecitando a questa Suprema Corte un sindacato sul fatto, da ritenere precluso in questa sede in quanto estraneo al giudizio di cassazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 23/5/2014, n. 11511; Cass., 13/6/2014, n. 13485). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese, che liquida in euro 3.000, oltre euro 200per esborsi ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato