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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 1967

Cassazione n. 50427/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. a Brindisi il 14/6/1967 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 21/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L.n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc, Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note difensive a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 14482/23 del 21/3/2023 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento del 18/6/2020, aveva disatteso la richiesta di revisione della sentenza di condanna del ricorrente per il delitto di calunnia.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dal d.lgs 150/22, omissione di rilevanza decisiva in quanto la Corte di legittimità non ha effettuato alcuna valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità.

Aggiunge il difensore che, trattandosi di una causa di estinzione del reato sopravvenuta, la stessa doveva essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., stante la retroattività ex art. 2, comma 4, cod.pen. della nuova formulazione dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Il difensore sostiene che la mancata rilevazione della causa estintiva ex art. 131 bis cod.pen. come configurata per effetto della modifica di cui all'art. 1, comma 1 lett. c), D. Igs 150/2022, sostanzia un errore percettivo da emendare attraverso l'esperito rimedio straordinario.

Il difensore trascura di considerare che la sentenza impugnata concerne il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che disattendeva la richiesta di revisione formulata dal ricorrente in relazione alla sentenza di condanna per il delitto ex art. 368 cod.pen. della Corte d'appello di Lecce del 28/9/2015, irrevocabile il 27/10/2016. 1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il ricorso straordinario di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato, trattandosi di decisione che consolida il giudicato (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269788 - 01) ma è del tutto evidente che l'errore percettivo deve collocarsi nel perimetro disegnato dall'art. 630 cod.proc.pen.con specifico riferimento ai vizi fatti valere con il ricorso.

2. Nella specie non è revocabile in dubbio, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4 n. 17190 del 16/3/2023, Rv 284606-01) ma detto principio postula una regiudicanda "aperta", non ancora cristallizzata nel giudicato e non può trovare applicazione in relazione ad un istituto quale la revisione destinato funzionalmente a rimuovere il giudicato in ipotesi espressamente tipizzate e impermeabile alle modifiche normative sopravvenute.

Questa Corte ha, infatti, escluso la possibilità di ricondurre al concetto di prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. le modifiche normative in tema di procedibilità a querela di cui al d.lgs 36/2018 intervenute successivamente al giudicato (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 - 01) ed ha negato l'azionabilità del ricorso straordinario al fine della riqualificazione giuridica di un fatto, già deciso con sentenza passata in giudicato, in applicazione di una normativa più favorevole sopravvenuta alla decisione di legittimità (Sez. 6, n. 49877 del 29/11/2013, Rv. 258362 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. a Brindisi il 14/6/1967 avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 21/3/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L.n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc, Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le note difensive a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 14482/23 del 21/3/2023 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento del 18/6/2020, aveva disatteso la richiesta di revisione della sentenza di condanna del ricorrente per il delitto di calunnia. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dal d.lgs 150/22, omissione di rilevanza decisiva in quanto la Corte di legittimità non ha effettuato alcuna valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità. Aggiunge il difensore che, trattandosi di una causa di estinzione del reato sopravvenuta, la stessa doveva essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., stante la retroattività ex art. 2, comma 4, cod.pen. della nuova formulazione dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il difensore sostiene che la mancata rilevazione della causa estintiva ex art. 131 bis cod.pen. come configurata per effetto della modifica di cui all'art. 1, comma 1 lett. c), D. Igs 150/2022, sostanzia un errore percettivo da emendare attraverso l'esperito rimedio straordinario. Il difensore trascura di considerare che la sentenza impugnata concerne il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che disattendeva la richiesta di revisione formulata dal ricorrente in relazione alla sentenza di condanna per il delitto ex art. 368 cod.pen. della Corte d'appello di Lecce del 28/9/2015, irrevocabile il 27/10/2016. 1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il ricorso straordinario di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato, trattandosi di decisione che consolida il giudicato (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269788 - 01) ma è del tutto evidente che l'errore percettivo deve collocarsi nel perimetro disegnato dall'art. 630 cod.proc.pen.con specifico riferimento ai vizi fatti valere con il ricorso. 2. Nella specie non è revocabile in dubbio, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4 n. 17190 del 16/3/2023, Rv 284606-01) ma detto principio postula una regiudicanda "aperta", non ancora cristallizzata nel giudicato e non può trovare applicazione in relazione ad un istituto quale la revisione destinato funzionalmente a rimuovere il giudicato in ipotesi espressamente tipizzate e impermeabile alle modifiche normative sopravvenute. Questa Corte ha, infatti, escluso la possibilità di ricondurre al concetto di prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. le modifiche normative in tema di procedibilità a querela di cui al d.lgs 36/2018 intervenute successivamente al giudicato (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 - 01) ed ha negato l'azionabilità del ricorso straordinario al fine della riqualificazione giuridica di un fatto, già deciso con sentenza passata in giudicato, in applicazione di una normativa più favorevole sopravvenuta alla decisione di legittimità (Sez. 6, n. 49877 del 29/11/2013, Rv. 258362 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023
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