CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 agosto 2025
Cassazione n. 26730/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5484/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 58726/2023 depositata il 22/01/2025. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] n. 5484/2025 R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico in A.S. con cui era stata rigettat a la domanda di ammissione del credito in via prededucibile per l’importo di € 39.280,57, pari al credito per spese legali nella misura di ¾ del giudizio di primo grado; che il credito atteneva alla proposizione digiudizio ex art. 2901 cod. civ. nonché a titolo di illecito aquiliano, promosso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all’epoca in bonis, davanti al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. quale acquirente di un atto dispositivo in danno dell’attore, giudizio interrotto per fallimento del creditore attore, riassunto da Fallimento e conclusosi con sentenza di accoglimento delle domande in danno della società in [OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha accolto l’opposizione, ritenendo che la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma è opponibile all’[OSCURATO:PERSONA], essendo questa parte in causa, per cui la curatela ha titolo ad essere ammessa allo stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] per entrambi i gradi del giudizio di merito in prededuzione chirografaria; che ha proposto ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria, affidato a due motivi e che il fallimento intimato non si è costituito in giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente ha depositato in data 22 agosto 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova n. 5484/2025 R.G. applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M