CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31215/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. per difetto dell'elemento oggettivo, il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e infine la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché interamente teso a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, risultando aspecifico perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e logiche argomentazioni, in fatto e in diritto, poste a base della motivazione della sentenza impugnata e finendo così per reiterare doglianze già prospettate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare soltanto apparenti; che, per quanto attiene, nello specifico, alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito di cui all'art. 624 cod. pen., correttamente il giudice di merito ha escluso la configurabilità del reato di furto, in mancanza di indicazioni da parte dell'imputato sul fatto. Il semplice possesso ingiustificato di cose sottratte, in assenza di altri elementi probatori e in presenza di elementi favorevoli ad ipotesi alternativa (come, ad esempio, il non indifferente lasso di tempo tra la sottrazione e l'accertamento del suddetto possesso), più che indurre all'affermazione di colpevolezza a titolo di furto, consente la configurazione del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 52271, del 10/11/2016, Agyemang, RV. 268643; Sez. 2, n. 5522, del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264); che anche la motivazione della Corte d'appello in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del rilevante valore economico dell'autovettura ricettata e anche dei precedenti dell'imputato appare adeguata e conforme alla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il