CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/4/2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 6/3/2018 dal Tribunale di Crotone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, la cui motivazione sarebbe del tutto viziata quanto all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che la censura mossa dal ricorrente al provvedimento impugnato è inammissibili; ed invero, dietro la generica parvenza di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura qualunque passo della sentenza impugnata, non cita neppure uno dei numerosi argomenti spesi dalla Corte di appello per confermare la condanna (pagg. 3-6) e si risolve in affermazioni generiche, prive di contenuto e di ogni più vago richiamo al caso concreto; un ricorso, dunque, riferibile ad una qualunque pronuncia che affermi la responsabilità penale. 5. L'impugnazione deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 sigliere estensore Il P ifiente rico engy tta Ro