CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 08575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22188-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- 2022 contro 658 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1596/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 3533/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 18 marzo 2016, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Azienda USL di Latina, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di terapia intensiva; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'indennità in questione di spettanza soltanto del personale infermieristico addetto a strutture ospedaliere formalmente qualificate come unità di terapia intensiva; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Perfetti, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale la AUSL di Latina, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto già accertato in prime cure circa lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni da rendersi nell'esecuzione di servizi di terapia intensiva; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del CCNL per il comparto Sanità dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta l'erroneità dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine all'invocata previsione contrattuale laddove circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva della stessa agli addetti alle unità di terapia intensiva formalmente qualificate come tali; che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla mancata considerazione dell'accertamento compiuto in prime cure circa l'effettivo svolgimento presso la U.O.C. di Medicina d'Urgenza e [OSCURATO:PERSONA] di prestazioni riconducibili ai servizi di terapia intensiva; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 5566/2014, Cass. n. 18357/2017 e Cass. n. 1615/2018) secondo cui il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all'articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive, piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l'emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie, evenienza che nella specie non risulta verificata; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l'AUSL di Latina svolto alcuna difesa; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. E