CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < 1k [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Cagliari - Sez. Dist. Sassari, con sentenza in data 02/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 16/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gabriele, in relazione al reato di appropriazione indebita a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. In particolare, la Corte d'Appello ha valorizzato: il fatto che nessun riferimento, alla mancanza delle plafoniere, e soprattutto delle porte-vetrine, vi era stato nel contratto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la persona offesa, in cui anzi l'imputato aveva dato espressamente atto del buono stato di manutenzione dei locali, ritenuti adatti all'uso ecc.: locuzione che certo non escludeva la presenza delle plafoniere pacificamente acquistate dalla persona offesa in occasione della ristrutturazione in vista della precedente locazione. Tale circostanza, unita alla insussistenza di una prova documentale contraria (avendo il [OSCURATO:PERSONA] comprovato solo la sostituzione di qualche plafoniera: cfr. Pag. 2 della sentenza impugnata) ha indotto la Corte territoriale a ritenere comprovata l'ipotesi accusatoria, senza necessità degli ulteriori approfondimenti caldeggiati dalla difesa anche in relazione alle condizioni dell'immobile alla cessazione del precedente contratto. Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in precedenza richiamata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. I • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso iI445/02/2022 Il ConsigtereI [OSCURATO:PERSONA] VITTORIOtAZIENZA [OSCURATO:PERSONA]--D'[OSCURATO:PERSONA]