CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 novembre 2024, che, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ha parzialmente riformato la decisione resa il 14 luglio 2022 dal Tribunale di Sulmona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, avendo, quale direttore dell'Hotel "[OSCURATO:PERSONA]", appiccato il fuoco dt'rifiuti depositati in modo incontrollato in area adiacente all'albergo, consistiti in legno, plastica, metalli, tessuti, calcinacci e parti di arredamenti; fatto commesso in Opi, 04/03/2021. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, sotto il profilo della violazione di legge, per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l'imputata fosse a conoscenza della presenza di rifiuti nelle vicinanze della struttura alberghiera, avendone indicato con precisione la natura ed essendosi anche attivata per provvedere allo smaltimento degli stessi, contattando una ditta specializzata. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito (pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 5 della sentenza impugnata), esseno stato, in modo pertinente, ritenuto che nessuno degli elementi offerti dalla difesa fosse rilevante ai fini dell'invocata causa di non punibilità, sottolineando, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la quantità dei rifiuti accatastati nell'area dove erano stati accesi altri due fuochi e dove la polizia giudiziaria aveva accertato che altri fuochi erano stati accesi in precedenza con i medesimi residui di vario genere (legna, plastica, metalli tessuti, carta, calcinacci, parti di arredamento), desumendosi pertanto la natura non occasionale della condotta, anche per la quantità ed eterogeneità dei rifiuti rinvenuti, che davano anche conto della permanenza di tale materiale sul terreno per un apprezzabile lasso di tempo, così provocando un non trascurabile danno all'ambiente. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom