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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 13771/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 3 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della misura dell'affidamento al servizio sociale terapeutico con decorrenza ex tunc.

In data 9 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto perché colto nella flagranza della detenzione, a fine di spaccio, di cocaina e hashish; in occasione della notifica della sospensione della misura, inoltre, era fuggito, sottraendosi alla polizia giudiziaria.

Condotte significative dell'assenza di adesione al programma riabilitativo.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza e del giudizio avanti al Tribunale di sorveglianza per assenza del difensore di fiducia.

Il giudizio si era tenuto con l'assistenza del difensore di ufficio, senza alcun avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito, come difensore di fiducia, Sicali nella cognizione e nella fase esecutiva, come in altro procedimento di cognizione.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla decorrenza della revoca, disposta senza dar conto della gravità del fatto - di natura indiziaria e di lieve entità - che ha determinato la revoca, senza acquisire relazioni sull'andamento della misura, né tener conto dell'ormai prossima fine della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. Quanto all'assistenza del difensore nel giudizio davanti il Tribunale di sorveglianza, si deve rilevare che, dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti di eccezione processuale, risulta che nel presente procedimento Sicali ha nominato come difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] solo in data 26 luglio 2022, mentre per l'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza la parte era assistita dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato di ufficio, che era stato presente all'udienza.

Dall'altra parte, dalla stessa esposizione del motivo risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato difensore del Sicali nel giudizio di cognizione, che era stato definito con la condanna in esecuzione, come nel giudizio di cognizione relativo al fatto che aveva giustificato la sospensione, prima, e la revoca, poi, della misura alternativa, e dunque alcuna nomina fiduciaria era stata fatta nella specifica procedura definita dall'ordinanza impugnata.

Il primo motivo risulta, quindi, infondato.

2. Il secondo motivo denuncia l'assenza di motivazione del giudizio sulla decorrenza della revoca, fissata dal Tribunale ex tunc.

Il motivo è fondato.

L'ordinanza impugnata ha descritto il fatto, accaduto il 9 maggio 2022, che aveva giustificato la sospensione della misura alternativa - fatto in relazione al quale Sicali era stato arrestato nella flagranza di detenzione di stupefacente al fine di spaccio - e la successiva, in data 18 maggio 2022, condotta dello stesso Sicali, che, all'atto della notifica dell'ordinanza di sospensione della misura, era fuggito lanciandosi dal balcone di casa.

Quanto alla decorrenza della revoca - statuizione che la difesa non ha impugnato - l'ordinanza l'ha stabilita ex tunc "atteso che la gravità delle condotte sopra indicate non consente di ritenere che la pena sia stata, in qualsivoglia parte, utilmente espiata in affidamento in prova a s.s.".

Si deve premettere che mentre il giudizio sull'esito della misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 12, ord. pen., ha ad oggetto la "valutazione globale dell'atteggiarsi del condannato durante lo svolgimento dell'intero periodo di prova, per decidere se sia avvenuto o meno il recupero sociale del condannato", il giudizio funzionale alla revoca della stessa misura deve "valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi, attesa la mancanza di una risposta positiva al trattamento, siano espressione di un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova" (Sez.

U, n. 10530 del 27.2.2002, Martola, Rv. 220877).

Con riguardo, poi, la decorrenza della revoca della misura la Corte costituzionale (sentenza n. 343/1987) ha stabilito che il Tribunale di sorveglianza la deve determinare "tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova".

Dunque, la motivazione del Tribunale - facendo riferimento all'"utilità" del periodo trascorso in regime di affidamento al servizio sociale - esprime, piuttosto, una valutazione (negativa) dell'esito della misura, il che riguarda, appunto, il diverso istituto della valutazione ex post sulla misura, e dunque risulta, in sostanza, assente rispetto allo specifico oggetto del diverso giudizio sulla decorrenza della revoca della misura.

Compito del Tribunale di sorveglianza, che abbia proceduto alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, in ragione di condotta "incompatibile con la prosecuzione della prova", è dunque verificare l'andamento del precedente periodo trascorso in regime di affidamento, valutando l'intensità delle limitazioni patite dal condannato e se vi sia stata effettiva adesione al trattamento, così da ritenere come pena espiata, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena, il periodo di affidamento al servizio sociale durante il quale il condannato aveva tenuto una condotta significativa di effettiva adesione.

3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame del punto relativo alla decorrenza della revoca al Tribunale di sorveglianza di Messina.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nella decisione di merito, deve rinnovare il giudizio sulla decorrenza della revoca della misura evitando la carenza motivazionale censurata al punto

2. P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 3 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della misura dell'affidamento al servizio sociale terapeutico con decorrenza ex tunc. In data 9 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto perché colto nella flagranza della detenzione, a fine di spaccio, di cocaina e hashish; in occasione della notifica della sospensione della misura, inoltre, era fuggito, sottraendosi alla polizia giudiziaria. Condotte significative dell'assenza di adesione al programma riabilitativo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità dell'ordinanza e del giudizio avanti al Tribunale di sorveglianza per assenza del difensore di fiducia. Il giudizio si era tenuto con l'assistenza del difensore di ufficio, senza alcun avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito, come difensore di fiducia, Sicali nella cognizione e nella fase esecutiva, come in altro procedimento di cognizione. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla decorrenza della revoca, disposta senza dar conto della gravità del fatto - di natura indiziaria e di lieve entità - che ha determinato la revoca, senza acquisire relazioni sull'andamento della misura, né tener conto dell'ormai prossima fine della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Quanto all'assistenza del difensore nel giudizio davanti il Tribunale di sorveglianza, si deve rilevare che, dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti di eccezione processuale, risulta che nel presente procedimento Sicali ha nominato come difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] solo in data 26 luglio 2022, mentre per l'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza la parte era assistita dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato di ufficio, che era stato presente all'udienza. Dall'altra parte, dalla stessa esposizione del motivo risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato difensore del Sicali nel giudizio di cognizione, che era stato definito con la condanna in esecuzione, come nel giudizio di cognizione relativo al fatto che aveva giustificato la sospensione, prima, e la revoca, poi, della misura alternativa, e dunque alcuna nomina fiduciaria era stata fatta nella specifica procedura definita dall'ordinanza impugnata. Il primo motivo risulta, quindi, infondato. 2. Il secondo motivo denuncia l'assenza di motivazione del giudizio sulla decorrenza della revoca, fissata dal Tribunale ex tunc. Il motivo è fondato. L'ordinanza impugnata ha descritto il fatto, accaduto il 9 maggio 2022, che aveva giustificato la sospensione della misura alternativa - fatto in relazione al quale Sicali era stato arrestato nella flagranza di detenzione di stupefacente al fine di spaccio - e la successiva, in data 18 maggio 2022, condotta dello stesso Sicali, che, all'atto della notifica dell'ordinanza di sospensione della misura, era fuggito lanciandosi dal balcone di casa. Quanto alla decorrenza della revoca - statuizione che la difesa non ha impugnato - l'ordinanza l'ha stabilita ex tunc "atteso che la gravità delle condotte sopra indicate non consente di ritenere che la pena sia stata, in qualsivoglia parte, utilmente espiata in affidamento in prova a s.s.". Si deve premettere che mentre il giudizio sull'esito della misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 12, ord. pen., ha ad oggetto la "valutazione globale dell'atteggiarsi del condannato durante lo svolgimento dell'intero periodo di prova, per decidere se sia avvenuto o meno il recupero sociale del condannato", il giudizio funzionale alla revoca della stessa misura deve "valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi, attesa la mancanza di una risposta positiva al trattamento, siano espressione di un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova" (Sez. U, n. 10530 del 27.2.2002, Martola, Rv. 220877). Con riguardo, poi, la decorrenza della revoca della misura la Corte costituzionale (sentenza n. 343/1987) ha stabilito che il Tribunale di sorveglianza la deve determinare "tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova". Dunque, la motivazione del Tribunale - facendo riferimento all'"utilità" del periodo trascorso in regime di affidamento al servizio sociale - esprime, piuttosto, una valutazione (negativa) dell'esito della misura, il che riguarda, appunto, il diverso istituto della valutazione ex post sulla misura, e dunque risulta, in sostanza, assente rispetto allo specifico oggetto del diverso giudizio sulla decorrenza della revoca della misura. Compito del Tribunale di sorveglianza, che abbia proceduto alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, in ragione di condotta "incompatibile con la prosecuzione della prova", è dunque verificare l'andamento del precedente periodo trascorso in regime di affidamento, valutando l'intensità delle limitazioni patite dal condannato e se vi sia stata effettiva adesione al trattamento, così da ritenere come pena espiata, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena, il periodo di affidamento al servizio sociale durante il quale il condannato aveva tenuto una condotta significativa di effettiva adesione. 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame del punto relativo alla decorrenza della revoca al Tribunale di sorveglianza di Messina. Il giudice del rinvio, senza vincoli nella decisione di merito, deve rinnovare il giudizio sulla decorrenza della revoca della misura evitando la carenza motivazionale censurata al punto 2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tri
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