CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ir4 N. 5640/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] -ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sente di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al;a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria deila pena e alla ritenuta recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazone della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel _Provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in -- Ountadi diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativameiite peT l'odierno ricorrente, !a circostanza che non emerga alcun elemento positivo cui ancorare tale riconoscimento. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvirnento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui ia Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclus:vo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a; suo nega-. tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.7008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da :;( -)L9 a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, cc,-; - e avvenuto nei caso che ci occupa, che li giudice si limiti a dare conto in rnotivazione: di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere dello relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, N. 56,40/2023 R.G. senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- gettoche di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo„ per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto 9 -3, i possibile profilo, l'affermata insussistenza. Ai contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neceis sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione ,jatt, quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a gustA':c.-7,—c la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione ritilare per converso, adeguatamente motivata alla soia condizione che il giudice, e rori:e di specifica richiesta dell' imputato volta ail'ottenimento delle attenuanti in stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalido- zlone degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex p/Lir/7771s; Sei n. 29679 dei 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 dei 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglieimi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 3. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e drCE dosimetria della pena. I giudici del gravame del merito danno atto di ritenere la pena irrogata da primo giudice congrua alla luce dei parametri previsti dall'articolo 133 cod. oen in particolare, della tipologia e della quantità della sostanza stupefacente eaciulic- in sequestro, incidenti sulla gravità del fatto, e della capacità a delinquere deTo- dierno ricorrente, desunta dal riscontro a suo carico di quattro precedenti con- danne, tre delle quali per rapina, una delle quali consumata con evasione daciil arresti domiciliar Si tratta peraltro di una pena rimasta al di sotto dei cosiddetto medio edittale e l'obbligo motivazionale è, dunque, assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali dei giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se pmsoia minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui . 1L.'3rt.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzii PV. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1,1"2i Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245.596).N. 5640/2023 R.G. E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in re;a- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 4. in ultimo, manifestamente infondato è motivo che attiene aiia ritenute recidiva. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto (:(:)nrjnie di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personàii;.a è quella di un soggetto che commette reati determinati da un'unica spinta a doMo- quere, rappresentata dal dichiarato uso di sostanze stupefacenti, reati !a cui com- missione costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale non solo avviato ma protratto nel tempo, come desumibile dalle date di commissione dei reati precedenti, che vede oggi il Mattei nuovamente condannato per violazione della legge stupefacenti dopo aver subito varie condanne per reati contro i patri- monio. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- Thquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati !grofili d; censura. Va ricordato, infatti, che secondo i! dictum di questa Corte di legittimità, i oo- piicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nehesercz o ce poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguara motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della no vd condotta criminosa in contestazione a rivelare ia maggior capacità a delinque.00 del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 de 23t5 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12;11/2015, caruso ed altro. .R.v. 265684). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. ?en non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnmissi- blità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de; ricorrente ci N. 5640/2023 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Oe P spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de;