CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'il marzo 2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] l. Con sentenza dell'Il marzo 2022, la Corte d'appello di Palermo, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la decisione con cui il medesimo era stato condannato alle pene di legge per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riguardo all'abusiva realizzazione di un balconcino esterno in zona sismica. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.6), e 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 sul rilievo che l'abuso realizzato costituirebbe pertinenza del manufatto a cui accede, sicché, non avendo comportato un volume superiore al 20% di quest'ultimo, non sarebbe stato necessario il permesso di costruire. Con il secondo motivo di ricorso si deducono inosservanza degli artt. 157 e 158 cod. pen. e vizio di omessa motivazione con riguardo alla deduzione - contenuta nella memoria difensiva depositata in vista della trattazione cartolare del giudizio di appello - circa l'intervenuta prescrizione del reato, dovendo in favor rei computarsi il dies a quo del termine di prescrizione nella più risalente data indicata in imputazione. 3. Il prìmo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in materia di reati edilizi, l'ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma parte integrante dell'edificio e privo di autonomia rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272077; Sez. 3, n. 20349 del 16/03/2010, Catania, Rv. 247108; Sez. 3, n. 28504 del 29/05/2007, Rossi, Rv. 237138). La pertinenza - cioè - richiede che si tratti di un manufatto distinto e separato da quello principale a cui è asservito, essendovi in caso contrario ampliamento dell'edificio che, laddove avvenga «all'esterno della sagoma esistente», è da considerarsi intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380 del 2001, assoggettato a permesso di costruire ai sensi del successivo art. 10, comma 1, lett. a). Per questo la gìurìsprudenza ha sempre ritenuto necessario detto provvedimento (o la previgente concessione edilizia) nel caso, ad es., di trasformazione di balconi in verande (Sez. 3, n. 1483 del 03/12/2013, dep. 2014, Summa, Rv. 258295; Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007, Camarda, Rv.237532; Sez. 3, n. 45588 del 28/10/2004, D'Aurelio, Rv. 230419), di tettoie realizzate sul lastrico solare (Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Savino, Rv. 247628; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232363), di porticato addossato ad un fabbricato (Sez. 3, n. 33657 del 12/07/2006, Rossi, Rv. 235382; Sez. 3, n. 8521 del 17/03/2000, Capone, Rv. 217363; Sez. 3, n. 7613 del 06/05/1994, Petrillo, Rv. 198409). 4. Il secondo motivo di ricorso, per contro, non è inammissibile. Ed invero, a fronte della specifica doglianza contenuta nella memoria difensiva, allegata al ricorso, depositata in vista della trattazione cartolare del giudizio di appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere posizione sul sollevato problema del decorso del termine prescrizionale. I reati, infatti, vengono in imputazione contestati come commessi «tra il mese di giugno 2016 e la data del sopralluogo eseguito 07/06/2017» e l'imputato appellante aveva dedotto che, in forza del principio del favor rei, si sarebbe dovuto tenere conto della data più risalente con conseguente intervenuta prescrizione del reato. 4.1. Al proposito, proprio in materia di reati urbanistico-edilizi, questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili, dovendo il giudice di merito dar conto, in sede di motivazione, delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zìzzi e aa., Rv. 272076; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146). La Corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione specificamente sollevata in sede di trattazione cartolare dell'appello e argomentare le ragioni per le quali, rispetto alla forbice temporale indicata in imputazione e sintomatica di effettiva incertezza sul punto sin dalla data di inizio del procedimento penale, la data di consumazione dovesse essere collocata in epoca prossima alla più recente delle date indicate piuttosto che il contrario. Posto che dagli atti risultano cause di sospensione del corso della prescrizione per 158 giorni e che il giudizio d'appello è stato definito I'll marzo 2022, í reati non sarebbero stati prescritti se le opere abusive fossero state ultimate, al più tardi, il 4 ottobre 2016, ma, appunto, tale conclusione imponeva l'adempimento di un obbligo motivazionale che nella specie è mancato.4.2. Poiché i reati sono ad oggi sicuramente prescritti, nonostante l'indicato periodo di sospensione del corso della prescrizione, la sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Anche alla luce di quanto osservato con riguardo al primo motivo di ricorso, non risulta infatti evidente la sussistenza di una più favorevole causa di proscioglimento. Va conseguentemente revocato l'ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di primo grado, posto che detta statuizione presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616). Ai sensi dell'art. 101 d.P.R. 380/2001, copia della presente sentenza va trasmessa alla Regione Siciliana per quanto di competenza ai sensi del precedente art. 100. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione. Manda alla cancelleria per la trasmiss