CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29218/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito n. 41, presso lo studio del difensore; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliati sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1621 depositata il 20 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) proponevano dinanzi al Tribunale di Catanzaro opposizione avverso l'ingiunzione con la quale l'Ufficio del Registro di Tropea aveva intimato loro il pagamento di lire 20.422.000 di indennità per una pretesa occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo sulla spiaggia di Zambrone; - il giudice adito, riassunto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Rosanna e Carlo (classe 1966) Muggeri in seguito al decesso di [OSCURATO:PERSONA], espletata c.t.u., con sentenza n. 1432/2014, nella resistenza dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'economia e delle finanze, dichiarava parzialmente prescritta la pretesa fatta valere e per l'effetto riduceva l'importo ingiunto ad euro 4.887,52; rigettata nel resto l'opposizione spiegata; - sul gravame interposto dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dell'Agenzia del Demanio e sull'appello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936), la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza degli altri appellati, con sentenza n. 1621/2017, accoglieva l'appello principale, accertando il diritto dell'Amministrazione al pagamento della somma di complessiva di euro 26.060,00; rigettato l'appello incidentale. In particolare, la Corte distrettuale, nel rigettare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, affermava che gli appellanti avevano adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti del provvedimento impugnato nonché le modifiche che erano state richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione della legge e la rilevanza ai fini della decisione impugnata. Quanto alla doglianza relativa alla carenza di legittimazione dell'Agenzia del Demanio, la Corte del merito affermava che, come risultava dalla sentenza impugnata, la predetta Amministrazione era stata parte del giudizio, tant'è che la decisione impugnata era stata emessa anche nei suoi confronti. Inoltre, per quanto ancora di rilievo in questa sede, in riferimento all'appello incidentale, la Corte distrettuale premetteva che, come accertato dal CTU, il complesso immobiliare realizzato in contrada Marinella del Comune di Zambrone da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) e da [OSCURATO:PERSONA] ricadeva parzialmente entro i confini del demanio marittimo, affermando - inoltre - che, in linea con quanto argomentato dal giudice di prime cure, l'ipotetica erosione della costa e il successivo arretramento della linea di riva avrebbe comunque necessariamente determinato l'arretramento del confine demaniale, con conseguente inclusione nel demanio marittimo di aree in precedenza escluse. Aggiungeva la Corte di appello che dette conclusioni erano state contestate del tutto genericamente dall'appellante incidentale, il quale non aveva fornito nessun elemento concreto a sostegno della sua tesi sulla non inclusione del suolo occupato nell'area demaniale. Né aveva indicato quale tra i documenti in atti avrebbe dato riscontro al proprio assunto, non potendo - peraltro - a quel fine rilevare il giudicato penale genericamente richiamato in comparsa di costituzione in appello. Infine, il giudice del gravame riteneva che le censure mosse alla c.t.u. espletata in primo grado non erano rispettose dei necessari requisiti di specificità. Quanto all'appello principale, la Corte distrettuale, nel riformare il provvedimento gravato, accertava che nella specie il giudice di prime cure aveva liquidato il danno da illecito permanente senza tener conto della rivalutazione e degli interessi compensativi, calcolando conseguentemente gli interessi compensativi al tasso legale sul capitale rivalutato di anno in anno; per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, Rosanna e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coeredi di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso fondato su sette motivi, cui resistono con controricorso l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze. In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Atteso che: - preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio a nuova udienza avanzata da parte ricorrente nella memoria illustrativa per la concessione del termine per la notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale coerede litisconsorte non costituita. Difatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106 del 2013; Cass. n. 12515 del 2018; Cass. n. 11287 del 2018; Cass., Sez. Un., n. 6826 del 2010); passando al merito, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., l'inosservanza del contraddittorio e delle facoltà di difesa per invalidità dell'atto introduttivo del giudizio di appello. Più precisamente, i ricorrenti sostengono di aver ricevuto notizia della sentenza di secondo grado in via informale ed indiretta, risultando dagli atti la notifica dell'atto oltre che al procuratore di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) anche al procuratore di [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Rosanna e Carlo (classe 1966) Muggeri, ma con una sola copia per tutte le parti rappresentate e difese, con la conseguenza che il difensore avrebbe informato la sola Cognetto e non anche gli altri rappresentati. Il motivo va respinto. Osserva il Collegio che l'orientamento risalente della giurisprudenza di questa Corte, riguardante la nullità della notifica dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, è stato superato per le cause di vecchio rito, come quella in esame, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 29290/2008, alla luce del principio della ragionevole durata del processo che sollecita la riduzione all'essenziale delle ipotesi di nullità per vizi formali e della doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito in funzione di una sollecita definizione della controversia. Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 12581 c.p.c. prevede zpressamente l'applicabilita 02.1121 notificazione della sentenza d-èTro schema normativo di cui all'art. 5 170 c.p.c., qualificando così il procuratore costituito come destinatario (e non come mero consegnatario) della notifica. Trattasi di una mera modalità di esecuzione di quella particolare forma di "notifica al procuratore costituito", indubbio elemento di semplificazione del sistema che replica sul piano processuale la rappresentanza sostanziale rispetto alla quale non si è dubitato della validità della notifica di una sola copia al soggetto che rappresenti una pluralità di parti; sicchè un'interpretazione sistematica della norma che impone di leggere il primo e il secondo comma dell'art. 170 c.p.c. come se fossero espressione di un'unica disposizione ben consente di ritenere valida la notifica della sentenza eseguita in unica copia al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti. Né la formulazione letterale dell'art. 330 c.p.c. risulta incompatibile con una simile conclusione. Ne consegue che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 29290 del 2008, cit.; Cass. n. 6051 del 2020, da ultimo); - con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. per non aver il giudice di appello dichiarato inammissibile l'impugnazione principale, stante la mancata ritualità formale dell'atto di appello, nonché l'assenza di un'espressa censura di parte appellante in ordine alla statuizione sugli interessi e sulla rivalutazione della somma di denaro oggetto di ingiunzione, con conseguente impossibilità di una riforma sul punto. Il motivo è inammissibile. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando con puntualità i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495 del 2020). Di converso, i ricorrenti non hanno né indicato né riportato il contenuto dell'atto di appello proposto dall'Amministrazione, di cui avevano denunciato, già in sede di giudizio di gravame, l'inammissibilità per difetto di specificità, così rendendo la doglianza generica ed irricevibile in questo giudizio di legittimità; con il terzo motivo i ricorrenti contestano, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la "violazione di corrispondenza delle statuizioni della sentenza, con contemplazione delle sole parti costituite e conseguente formazione di statuizione a favore di terzo non costituito" (in particolare Agenzia del Demanio), laddove la Corte di appello ha affermato che la regolare partecipazione al giudizio può risultare dalla sola imputazione nella sentenza e non dal riscontro della rituale costituzione, ad avviso dei ricorrenti non verificatasi nel caso di specie. Il motivo è inammissibile per difetto di comprensibilità prima che di specificità. Se poi la doglianza si riferisce all'errata costituzione dell'Agenzia del Demanio, osserva il Collegio che il giudice di appello ha accertato la costituzione della medesima Agenzia già in primo grado e a fronte di siffatta verifica i ricorrenti si limitano a dedurre l'erroneità della verifica, senza nemmeno indicare i presupposti per giungere ad una diversa soluzione; - con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt.341 e 342 c.p.c., in riferimento alla questione oggetto dell'appello incidentale concernente la presunta occupazione abusiva del fondo demaniale da parte dei Muggeri. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l'elevazione del terreno rispetto al demanio marittimo fissato per legge ai sensi dell'art. 822 c.c. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 822 in riferimento all'accertato carattere di terreno demaniale marittimo di parte del suolo occupato dai fratelli Muggeri. Ad avviso dei ricorrenti, l'area ritenuta demaniale sarebbe ben elevata sulla roccia o scogliera per svariati metri già prima che il mare avanzasse e comunque senza copertura dell'altezza per l'avanzamento del mare sulla spiaggia sottostante.Il quarto, il quinto e il sesto motivo, da trattare congiuntamente in quanto argomentativamente tutti relativi al profilo della non demanialità del suolo occupato dai ricorrenti, vanno ritenuti inammissibili in quanto vertono su apprezzamenti di fatto rimessi ai giudici del merito, incensurabili in sede di legittimità. Osserva, in primo luogo, il Collegio che il giudice di appello ha dichiarato il difetto di specificità delle censure mosse alla CTU dall' appellante incidentale, facendo buon governo dei principi enunciati da questa Corte secondo cui, nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU, l'appellante deve indicare in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso (Cass. n. 3302 del 2013) Invero, la ratio dell'art. 342 c.p.c. deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appelatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura che non solo la legge non affida loro, ma che, soprattutto, potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ne deriva che nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata (Cass. n. 3302/2013, cit.).Nella specie, la Corte di appello, accertata la genericità dei motivi di appello incidentale, ha altresì rilevato che, come accertato dalla CTU espletata in primo grado, il complesso immobiliare realizzato in contrada Marinella del Comune di Zambrone da [OSCURATO:PERSONA] (classe 1936) e [OSCURATO:PERSONA] ricadeva parzialmente entro i confini del demanio marittimo, affermando altresì che, in linea con quanto argomentato dal giudice di prime cure, l'ipotetica erosione della costa ed il successivo arretramento della linea di riva, avrebbe comunque necessariamente determinato l'arretramento del confine demaniale, con conseguente inclusione nel demanio marittimo di aree in precedenza escluse. Sul punto, la Corte distrettuale ha affermato che dette conclusioni, oltre ad essere state contestate del tutto genericamente dall'appellante incidentale, non erano nemmeno sorrette da alcun elemento concreto a fondamento della propria tesi della sopraelevazione del terreno rispetto al confine demaniale. Né l'appellante incidentale aveva indicato quale tra i documenti in atti avrebbe dato riscontro al proprio assunto sopra specificato. Ebbene, con le doglianze prospettate parte ricorrente fa valere una diversa interpretazione delle risultanze di causa, auspicando ad una rivalutazione dei fatti, come tale inammissibile in questa sede; - con il settimo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art.1223 c.c. per aver il giudice di appello considerato la fattispecie in esame come una causa di risarcimento del danno e non come opposizione ad ingiunzione fiscale in cui era stato indicato il quantum preteso. Il motivo è infondato. Secondo giurisprudenza risalente di questa Corte, che in questa sede si intende ribadire, il soggetto tenuto al risarcimento per l'occupazione abusiva di un bene demaniale non può pretendere l'applicazione, per la determinazione del relativo indennizzo, dei criteri fissati dall'ordinamento positivo per la determinazione dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali o per le locazioni di immobili urbani, atteso che questi attengono a godimenti di un bene (demaniale o patrimoniale) legittimi perché fondati su un valido titolo (Cass. n. 9156 del 1993; Cass. n. 17146 del 2004), nella specie non esistente. L'occupazione senza titolo di un bene demaniale, infatti, costituisce di regola un atto illecito riconducibile allo schema normativo dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione (Cass. n. 17146/2004, cit.). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore impor