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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 34636/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14562-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMATO giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- COMO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1506/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio la Va- lerio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bre- scia per sentir pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di diversi quantitativi di granuli da intaso per la realizzazione di campi di calcio in erba sintetica, con la condanna alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento del danno.

Deduceva che aveva ceduto ad altri operatori economici il mate- riale acquistato che però, una volta posto in opera, si era rivela- to gravemente viziato, risultando inutilizzabile.

Nella resistenza della convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, all’esito dell’istruttoria il Tribunale con sentenza n. 2512/2014 accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta cui resi- steva la società attrice, e la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 1506 del 28/9/2018, accoglieva il gravame riget- tando la domanda.

Riteneva che non vi fosse adeguato riscontro probatorio circa il fatto che il materiale venduto dall’attrice alle società che poi lo Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 avevano posto in opera fosse proprio quello che era stato ven- duto dalla Franceschetti.

La sentenza di primo grado aveva valorizzato l’episodio dei so- pralluoghi effettuati dal legale rappresentante della convenuta sui campi di calcio, ritenendo che lo stesso confortasse il con- vincimento che vi fosse stato il riconoscimento della provenien- za del materiale dalla appellante e della responsabilità per l’accaduto.

Tuttavia, non poteva escludersi che i sopralluoghi avessero la sola finalità di avere una conoscenza diretta dell’accaduto, sen- za che fosse emersa anche la prova del riconoscimento del vi- zio.

Di questo aveva riferito il solo teste [OSCURATO:PERSONA], ma tale deposizione non poteva essere ritenuta decisiva, atteso che il Bugatti è socio della società il che ne minava la complessiva at- tendibilità, in mancanza di riscontri a supporto delle sue affer- mazioni.

Andava poi evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto non solo la qualità di socio, ma proprio in relazione alla vicenda oggetto di causa, era stato investito di compiti operativi e ge- stionali che confortavano la valutazione di scarsa attendibilità di quanto riferito.

L’altro teste [OSCURATO:PERSONA] aveva poi reso una testimonianza de relato avendo riferito di quanto appreso dal cugino [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la lacuna probatoria circa l’utilizzo proprio del materiale oggetto del contratto di cui si chiedeva la risoluzione era con- fermata dagli esiti della CTU, che non era stata in grado di veri- Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 ficare se i campi di calcio fossero stati realizzati proprio con lo specifico prodotto venduto.

Avverso tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA]- lippo S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA], quale commissario liquidatore nel procedimento di concordato preventivo resistono con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applica- zione dell’art. 116 c.p.c., laddove il giudice di appello ha escluso che fosse stata dimostrata la responsabilità della società conve- nuta a seguito delle risposte fornite dal suo legale rappresen- tante nel corso dell’interrogatorio formale del 3 maggio 2010, risposte idonee a configurare una confessione giudiziale.

Il motivo è inammissibile.

Come si ricava, infatti, dalla lettura del verbale di udienza nel quale è stato raccolto l’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], come trascritto in ricorso, risulta confermato quanto ri- levato dalla Corte d’Appello e cioè che la parte si era limitata a riferire dell’episodio dei sopralluoghi sui campi di calcio, sui qua- li aveva anche riscontrato dei difetti, ma non vi è alcun ricono- scimento né del fatto che i campi fossero stati realizzati con il materiale in precedenza venduto alla ricorrente né che fosse stato assunto l’impegno di eliminare i vizi, restando quindi con- fermato che non risulta colmata la lacuna probatoria che ad av- viso della Corte distrettuale imponeva il rigetto della domanda (dimostrazione che i campi difettosi erano frutto dell’impiego dei granuli di intaso oggetto del contratto di fornitura per cui è cau- sa).

Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motiva- zione perplessa ed apparente e quindi con violazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Ci si duole del fatto che sia stata ritenuta inattendibile la depo- sizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito del ricono- scimento dei vizi da parte del Franceschetti in occasione dei so- pralluoghi), ricavando tale inattendibilità dalla sola qualità di so- cio e dal fatto che avesse preso parte ai sopralluoghi.

Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Cor- te (cfr. Cass. n. 7623/2014), la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggetti- va (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (conf. quanto alla valutazione delle deposizioni rese da pareti delle parti in causa, a seguito del venir meno del divieto di te- stimonianza prima prescritto dall’art. 247 c.p.c., Cass. n. 98/2019), sicché la contestazione in ordine al giudizio reso sul punto dal giudice di merito denota evidentemente una censura che esula dal novero di quelle riservate al sindacato di legittimi- tà.

Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Né appare possibile rilevare una nullità della sentenza per moti- vazione perplessa ovvero apparente, avendo questa Corte pre- cisato che (Cass.

S.U. n. 8053/2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo co- stituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Per- tanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivaziona- le che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a pre- scindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale ano- malia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "mo- tivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere de- nunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4.

Il ragionamento dei giudici di appello secondo cui il teste [OSCURATO:PERSONA], oltre che socio, aveva ricoperto anche un ruolo gestio- nale, quanto meno nella vicenda, per essere stato presente (evidentemente in rappresentanza della società) a tutti i sopral- luoghi ai quali aveva partecipato anche il rappresentante della convenuta, ricavando da tale assunto il giudizio di ridotta atten- dibilità del teste, si palesa come logico ed immune da vizi tali da Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 determinare la nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione.

Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresen- tato dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], alla quale la sen- tenza gravata non fa alcuna riferimento.

Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. quanto all’errore di percezione del contenuto delle prove sempre in relazione alla mancata considerazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili.

In disparte il rilievo, emergente dalla lettura della deposizione de qua, quale riportata in ricorso, in base al quale la testimo- nianza, per la genericità di quanto riferito, non permette di infe- rire con certezza la prova che il Franceschetti avesse sia am- messo l’utilizzo del materiale venduto dalla sua società, sia l’impegno a porre rimedio ai vizi dei campi di calcio, occorre ri- cordare che la giurisprudenza di questa chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia intro- dotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassa- zione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o da- gli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esami- nato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli ef- fetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circo- stanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133.

Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa ca- gionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomen- tazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario in- sieme dei materiali di causa” (Cass. Sez.

L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di me- rito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art.112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco ri- ferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dal- la relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibi- le il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di leg- ge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835).

Ne deriva che non può denunciarsi quale vizio della sentenza ai sensi del n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., la circostanza che non sia stata ritenuta rilevante ai fini della decisione una deposizione testimoniale, laddove il fatto storico, e nel caso di specie la ri- conducibilità del difetto dei campi di calcio al materiale venduto dalla convenuta e l’impegno di quest’ultima a porre rimedio ai vizi, sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza ha valorizzato il proprio convincimento avva- lendosi di alcune considerazioni della CTU, sebbene tale stru- mento non abbia valore probatorio.

Il motivo è inammissibile.

Ed, infatti, una volta richiamato il principio secondo cui in mate- ria di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass.

S.U. n. 11748/2019), la sentenza impugnata ha correttamente deciso la controversia sul presupposto che fosse onere dell’acquirente dimostrare che la merce acquistata fosse viziata, ed in particolare che la difettosità dei campi di calcio derivasse proprio dall’utilizzo dei granuli di intaso acquistati dalla conve- nuta.

Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Deve pertanto escludersi che ricorra la dedotta violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, essendo invece il richia- mo della sentenza alle risultanze della CTU un mero rafforza- mento dell’esito al quale era già approdata per effetto della va- lutazione degli altri mezzi istruttori (e di ciò appare consapevole la stessa ricorrente laddove a pag. 17 del ricorso conferma che l’estrapolazione di alcune frasi della CTU aveva lo scopo di valo- rizzare il convincimento del giudice di appello), a conferma del fatto che nemmeno gli accertamenti peritali avevano permesso di riscontrare la coincidenza tra materiale venduto e quello im- piegato nei campi di calcio.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei pre- supposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giu- dizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed ac- cessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 14562 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14562-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMATO giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- COMO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1506/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio la Va- lerio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bre- scia per sentir pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di diversi quantitativi di granuli da intaso per la realizzazione di campi di calcio in erba sintetica, con la condanna alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento del danno. Deduceva che aveva ceduto ad altri operatori economici il mate- riale acquistato che però, una volta posto in opera, si era rivela- to gravemente viziato, risultando inutilizzabile. Nella resistenza della convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, all’esito dell’istruttoria il Tribunale con sentenza n. 2512/2014 accoglieva la domanda. Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta cui resi- steva la società attrice, e la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 1506 del 28/9/2018, accoglieva il gravame riget- tando la domanda. Riteneva che non vi fosse adeguato riscontro probatorio circa il fatto che il materiale venduto dall’attrice alle società che poi lo Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 avevano posto in opera fosse proprio quello che era stato ven- duto dalla Franceschetti. La sentenza di primo grado aveva valorizzato l’episodio dei so- pralluoghi effettuati dal legale rappresentante della convenuta sui campi di calcio, ritenendo che lo stesso confortasse il con- vincimento che vi fosse stato il riconoscimento della provenien- za del materiale dalla appellante e della responsabilità per l’accaduto. Tuttavia, non poteva escludersi che i sopralluoghi avessero la sola finalità di avere una conoscenza diretta dell’accaduto, sen- za che fosse emersa anche la prova del riconoscimento del vi- zio. Di questo aveva riferito il solo teste [OSCURATO:PERSONA], ma tale deposizione non poteva essere ritenuta decisiva, atteso che il Bugatti è socio della società il che ne minava la complessiva at- tendibilità, in mancanza di riscontri a supporto delle sue affer- mazioni. Andava poi evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto non solo la qualità di socio, ma proprio in relazione alla vicenda oggetto di causa, era stato investito di compiti operativi e ge- stionali che confortavano la valutazione di scarsa attendibilità di quanto riferito. L’altro teste [OSCURATO:PERSONA] aveva poi reso una testimonianza de relato avendo riferito di quanto appreso dal cugino [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la lacuna probatoria circa l’utilizzo proprio del materiale oggetto del contratto di cui si chiedeva la risoluzione era con- fermata dagli esiti della CTU, che non era stata in grado di veri- Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 ficare se i campi di calcio fossero stati realizzati proprio con lo specifico prodotto venduto. Avverso tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA]- lippo S.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA], quale commissario liquidatore nel procedimento di concordato preventivo resistono con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applica- zione dell’art. 116 c.p.c., laddove il giudice di appello ha escluso che fosse stata dimostrata la responsabilità della società conve- nuta a seguito delle risposte fornite dal suo legale rappresen- tante nel corso dell’interrogatorio formale del 3 maggio 2010, risposte idonee a configurare una confessione giudiziale. Il motivo è inammissibile. Come si ricava, infatti, dalla lettura del verbale di udienza nel quale è stato raccolto l’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], come trascritto in ricorso, risulta confermato quanto ri- levato dalla Corte d’Appello e cioè che la parte si era limitata a riferire dell’episodio dei sopralluoghi sui campi di calcio, sui qua- li aveva anche riscontrato dei difetti, ma non vi è alcun ricono- scimento né del fatto che i campi fossero stati realizzati con il materiale in precedenza venduto alla ricorrente né che fosse stato assunto l’impegno di eliminare i vizi, restando quindi con- fermato che non risulta colmata la lacuna probatoria che ad av- viso della Corte distrettuale imponeva il rigetto della domanda (dimostrazione che i campi difettosi erano frutto dell’impiego dei granuli di intaso oggetto del contratto di fornitura per cui è cau- sa). Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motiva- zione perplessa ed apparente e quindi con violazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Ci si duole del fatto che sia stata ritenuta inattendibile la depo- sizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito del ricono- scimento dei vizi da parte del Franceschetti in occasione dei so- pralluoghi), ricavando tale inattendibilità dalla sola qualità di so- cio e dal fatto che avesse preso parte ai sopralluoghi. Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Cor- te (cfr. Cass. n. 7623/2014), la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggetti- va (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (conf. quanto alla valutazione delle deposizioni rese da pareti delle parti in causa, a seguito del venir meno del divieto di te- stimonianza prima prescritto dall’art. 247 c.p.c., Cass. n. 98/2019), sicché la contestazione in ordine al giudizio reso sul punto dal giudice di merito denota evidentemente una censura che esula dal novero di quelle riservate al sindacato di legittimi- tà. Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Né appare possibile rilevare una nullità della sentenza per moti- vazione perplessa ovvero apparente, avendo questa Corte pre- cisato che (Cass. S.U. n. 8053/2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo co- stituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivaziona- le che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a pre- scindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale ano- malia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'a- spetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "mo- tivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere de- nunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4. Il ragionamento dei giudici di appello secondo cui il teste [OSCURATO:PERSONA], oltre che socio, aveva ricoperto anche un ruolo gestio- nale, quanto meno nella vicenda, per essere stato presente (evidentemente in rappresentanza della società) a tutti i sopral- luoghi ai quali aveva partecipato anche il rappresentante della convenuta, ricavando da tale assunto il giudizio di ridotta atten- dibilità del teste, si palesa come logico ed immune da vizi tali da Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 determinare la nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione. Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresen- tato dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], alla quale la sen- tenza gravata non fa alcuna riferimento. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. quanto all’errore di percezione del contenuto delle prove sempre in relazione alla mancata considerazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili. In disparte il rilievo, emergente dalla lettura della deposizione de qua, quale riportata in ricorso, in base al quale la testimo- nianza, per la genericità di quanto riferito, non permette di infe- rire con certezza la prova che il Franceschetti avesse sia am- messo l’utilizzo del materiale venduto dalla sua società, sia l’impegno a porre rimedio ai vizi dei campi di calcio, occorre ri- cordare che la giurisprudenza di questa chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia intro- dotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassa- zione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o da- gli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esami- nato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli ef- fetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circo- stanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa ca- gionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomen- tazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario in- sieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di me- rito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art.112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco ri- ferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dal- la relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibi- le il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di leg- ge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 - 3, 16/03/2017, n. 6835). Ne deriva che non può denunciarsi quale vizio della sentenza ai sensi del n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., la circostanza che non sia stata ritenuta rilevante ai fini della decisione una deposizione testimoniale, laddove il fatto storico, e nel caso di specie la ri- conducibilità del difetto dei campi di calcio al materiale venduto dalla convenuta e l’impegno di quest’ultima a porre rimedio ai vizi, sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza ha valorizzato il proprio convincimento avva- lendosi di alcune considerazioni della CTU, sebbene tale stru- mento non abbia valore probatorio. Il motivo è inammissibile. Ed, infatti, una volta richiamato il principio secondo cui in mate- ria di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. S.U. n. 11748/2019), la sentenza impugnata ha correttamente deciso la controversia sul presupposto che fosse onere dell’acquirente dimostrare che la merce acquistata fosse viziata, ed in particolare che la difettosità dei campi di calcio derivasse proprio dall’utilizzo dei granuli di intaso acquistati dalla conve- nuta. Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 Deve pertanto escludersi che ricorra la dedotta violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, essendo invece il richia- mo della sentenza alle risultanze della CTU un mero rafforza- mento dell’esito al quale era già approdata per effetto della va- lutazione degli altri mezzi istruttori (e di ciò appare consapevole la stessa ricorrente laddove a pag. 17 del ricorso conferma che l’estrapolazione di alcune frasi della CTU aveva lo scopo di valo- rizzare il convincimento del giudice di appello), a conferma del fatto che nemmeno gli accertamenti peritali avevano permesso di riscontrare la coincidenza tra materiale venduto e quello im- piegato nei campi di calcio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 di- cembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei pre- supposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giu- dizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 14562/2019 Numero sezionale 9501/2021 Numero di raccolta generale 34636/2021 Data pubblicazione 16/11/2021 esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed ac- cessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 14562 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -11- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I
Sentenza Cassazione n. 34636/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris