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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07203/2023

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0/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24630/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona de l legal e rappresentante pro tempore , domicili ate in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – N. 24630/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezionestaccata di Salerno, n. 5112/2021depositata in data 17 . 6 .2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania , sezione staccata di Salerno, accolse solo parzialmente l’appello d ella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 3483/2019 della C.T.P. di Salerno , che aveva integralmente rigettato il suo ricorsoavverso estratti di ruolo e relative cartell e di pagamento ; nel riformarein parte la sentenza di primo grado (limitatamente a lla cartella n. 10020130019581480000), il giudice d’appello rilevò che tutte le cartelle di pagamentorelative agli estratti di ruolo erano state correttamente notificate a mezzo pec, mentre tanto non poteva dirsi per la suddetta cartella, asseritamente notificata a mezzo posta nel 2013, giacché l’agente della riscossione non aveva prodotto documentazione sufficientea tanto documentare; avverso detta sentenza AdER haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a due motivi; consideratoche: 1.1 –con i due motiv i del ricorso principale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. rilevato –in relazione alla cartella di cui è stata ritenuta non adeguatamente provata la notifica – che la stessa cartella risultava richiamata in ben due intimazioni di N. 24630/21 R.G. pagamento validamente notificate via pec il 17.5.2016 e il 31.1.2017, sicché la relativa impugnazione avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, entro i sessanta giorni successivi; 1.2 –con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente lamenta la nullità della sentenza in violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per aver reso la C.T.R. una motivazione apparente , non avendo indicato da quali elementi essa abbia tratto il convincimento della regolarità della notifica delle cartelle a mezzo pec; 1.3– con il secondo motivo del ricorso incidentale , infine, la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16-terd.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, dell’art. 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82/2005, e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per non aver la C.T.R. rilevato l’illegittimità della notifica delle cartelle effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non iscritto nei pubblici registri; 2.1 – non mette conto esaminare nel merito l e doglianz e avanzat e da lla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda della contribuente, perché avanzata solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione, richiesto dalla contribuente stess a , con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ex art. 382, comma 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma N. 24630/21 R.G. 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez.

Un.,n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa deri vargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.lgs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; N. 24630/21 R.G. ebbene, la contribuente non ha provved uto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede; ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo, non consentita dalla struttura del giudizio tributario (si veda, oltre alla citata Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022, anche Cass. n. 3990/2020); si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v.

Cass. n. 10093/2008); 3.1 – l e spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, stante la sopravvenienza normativa di cui s’è detto; P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso del la contribuente; compensa integ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24630/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona de l legal e rappresentante pro tempore , domicili ate in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che larappresenta e difende per legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – N. 24630/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezionestaccata di Salerno, n. 5112/2021depositata in data 17 . 6 .2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania , sezione staccata di Salerno, accolse solo parzialmente l’appello d ella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 3483/2019 della C.T.P. di Salerno , che aveva integralmente rigettato il suo ricorsoavverso estratti di ruolo e relative cartell e di pagamento ; nel riformarein parte la sentenza di primo grado (limitatamente a lla cartella n. 10020130019581480000), il giudice d’appello rilevò che tutte le cartelle di pagamentorelative agli estratti di ruolo erano state correttamente notificate a mezzo pec, mentre tanto non poteva dirsi per la suddetta cartella, asseritamente notificata a mezzo posta nel 2013, giacché l’agente della riscossione non aveva prodotto documentazione sufficientea tanto documentare; avverso detta sentenza AdER haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a due motivi; consideratoche: 1.1 –con i due motiv i del ricorso principale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. rilevato –in relazione alla cartella di cui è stata ritenuta non adeguatamente provata la notifica – che la stessa cartella risultava richiamata in ben due intimazioni di N. 24630/21 R.G. pagamento validamente notificate via pec il 17.5.2016 e il 31.1.2017, sicché la relativa impugnazione avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, entro i sessanta giorni successivi; 1.2 –con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente lamenta la nullità della sentenza in violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per aver reso la C.T.R. una motivazione apparente , non avendo indicato da quali elementi essa abbia tratto il convincimento della regolarità della notifica delle cartelle a mezzo pec; 1.3– con il secondo motivo del ricorso incidentale , infine, la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16-terd.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, dell’art. 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82/2005, e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per non aver la C.T.R. rilevato l’illegittimità della notifica delle cartelle effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non iscritto nei pubblici registri; 2.1 – non mette conto esaminare nel merito l e doglianz e avanzat e da lla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda della contribuente, perché avanzata solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione, richiesto dalla contribuente stess a , con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, ex art. 382, comma 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma N. 24630/21 R.G. 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez. Un.,n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa deri vargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.lgs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; N. 24630/21 R.G. ebbene, la contribuente non ha provved uto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede; ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo, non consentita dalla struttura del giudizio tributario (si veda, oltre alla citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, anche Cass. n. 3990/2020); si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v. Cass. n. 10093/2008); 3.1 – l e spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti, stante la sopravvenienza normativa di cui s’è detto; P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso del la contribuente; compensa integ
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