CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15648/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Rossi;- ricorrenti -contrononché dei soci illimitatamente responsabili TUFFARELLI Ciriaco eTUFFARELLI Maria, in persona del suo curatore pro – tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n.2230/2020, pubblicata il 22 dicembre 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 13 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/20261.– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.S.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili CiriacoTuffarelli e [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore pro –tempore, conveniva, davanti al Tribunale di Foggia, Maria RitaChecola, [OSCURATO:PERSONA]Apote e [OSCURATO:PERSONA]Apote, al fine diottenere la condanna dei convenuti al rilascio, in favoredell’attore, di un appartamento e di un box siti in [OSCURATO:PERSONA], allavia Castellana n. 115, in quanto occupati dai medesimi convenutiin forza di contratto preliminare di compravendita non opponibileal Fallimento, con la condanna al risarcimento dei danni perl’illegittima occupazione dei cespiti.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Tommaso MarioD’Apote e [OSCURATO:PERSONA]Apote, i quali concludevano per il rigetto delledomande avversarie, assumendo che l’occupazione dei predettiimmobili era avvenuta in forza di contratto preliminare di venditastipulato il 5 febbraio 1990. In via riconvenzionale, chiedevanoche fosse dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], della proprietà dei predetti immobili esubordinatamente che l’attore fosse condannato alla restituzione,in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA], di tutte le sommecorrisposte per l’acquisto delle unità immobiliari, per leristrutturazioni eseguite, per le imposte e tasse onorate e per glioneri condominiali versati.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1091/2014,depositata il 13 maggio 2014, non definitivamente pronunciando,condannava i convenuti al rilascio, in favore dell’attore,dell’appartamento e del box, rigettava la domandaNumero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026riconvenzionale di usucapione, dichiarava l’inammissibilità delladomanda riconvenzionale di condanna dell’attore al pagamentodelle somme richieste dai convenuti, disponendo la prosecuzionedel giudizio per la quantificazione del danno da occupazioneillegittima.2.– Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2014,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Apote e [OSCURATO:PERSONA]Apoteproponevano appello avverso la pronuncia di prime cure,lamentando: 1) che il Tribunale aveva indebitamente mutato ladomanda proposta, stante che, con l’atto introduttivo del giudiziodi primo grado, il rilascio era stato richiesto, ai sensi dell’art. 42legge fall., assumendo che i beni fossero occupati dagli appellantisine titulo, mentre in realtà la detenzione era giustificata dalcontratto preliminare di vendita stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], contratto opponibile alla procedurafallimentare in quanto avente data certa anteriore al fallimento;2) che lo scioglimento dal contratto preliminare di compravenditaex art. 72, secondo comma, legge fall. vigente ratione temporisera inammissibile, poiché il precedente curatore, concomportamento concludente, a seguito di istanze presentatedall’appellante [OSCURATO:PERSONA], aveva manifestato la volontà disubingresso nel preliminare, posto che la predetta appellante siera accollata le rate del mutuo ipotecario già contratto; 3) che,anche qualora fosse stata ritenuta legittima la modifica ex officiodella domanda introduttiva, lo scioglimento dal preliminare nonsarebbe stato possibile, in quanto avrebbe dovuto esserepreventivamente autorizzato dal comitato dei creditori, trattandosialtresì di immobile destinato a casa di abitazione della promissariaNumero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026acquirente; 4) che erroneamente era stata esclusa l’allegazione diuna interversio possessionis (da detenzione in possesso) dopo lastipula del preliminare, stante che la promittente alienante avevaespressamente facultato la promissaria acquirente all’esecuzionesulle unità immobiliari di tutti i lavori, le innovazioni e le opere chequesta avesse ritenuto opportune; 5) che era erronea econtraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, in ordinealla pretesa debenza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delrisarcimento dei danni da occupazione sine titulo degli immobili,poiché il contratto preliminare di vendita era opponibile alfallimento.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione il Fallimento dellaTravel Way di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei sociillimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto dell’appello e per la conseguenteconferma della pronuncia appellata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bari,con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, perl’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, in forza dell’art.72, quarto comma, legge fall., nel testo applicabile rationetemporis, a fronte della stipula di un preliminare di vendita, lascelta del curatore di sciogliersi dal contratto era espressione diun potere discrezionale del curatore, che poteva avvenirespecifica autorizzazione del giudice delegato, ai fini dellaconservazione del bene oggetto del contratto all’attivoNumero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026fallimentare, scelta che poteva essere effettuata anche senza attiformali o manifestazioni esplicite, ma per facta concludentia; b)che il Tribunale, nell’affermare che il curatore, con la proposizionedella domanda di rilascio degli immobili per mancanza di titolo,aveva espresso, per fatti concludenti, la volontà di sciogliersi dalvincolo costituito dal preliminare di vendita, si era limitato arilevare la sussistenza di un atto qualificabile come esercizio dellafacoltà di scioglimento, senza alcuna sostituzione ex officio dellacausa petendi della domanda proposta; c) che, nel caso in esame,non vi era prova alcuna che il curatore avesse manifestato allapromissaria acquirente la propria volontà di subentrare nelcontratto preliminare di vendita stipulato il 5 febbraio 1990; d)che, essendo stato dichiarato il fallimento della promittentevenditrice [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 44/1997 del 18 giugno1997, non poteva applicarsi l’art. 72 legge fall., secondo laformulazione introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n.169/2007, sicché doveva escludersi che il curatore del fallimento,per sciogliersi dal preliminare, dovesse essere preventivamenteautorizzato dal comitato dei creditori, né poteva escludersi loscioglimento nel caso di immobili destinati ad uso abitativo; e)che, dopo l’esercizio della facoltà di scioglimento da parte delcuratore, l’occupazione degli immobili da parte della promissariaacquirente – e, a fortiori, da parte del marito Tommaso MarioD’Apote e del figlio [OSCURATO:PERSONA]Apote, entrambi estranei al contrattopreliminare – era divenuta priva di titolo e, dunque, tale dafondare la pretesa risarcitoria avanzata dal Fallimento.Numero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/20263.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Apote e [OSCURATO:PERSONA]Apote.Ha resistito, con controricorso, il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché dei soci illimitatamenteresponsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità delprocedimento e della sentenza per violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.,per avere la Corte di merito confermato l’accoglimento delladomanda di rilascio in ragione della manifestazione di volontà delcuratore di sciogliersi dal contratto preliminare del 5 febbraio1990, ai sensi dell’art. 72 legge fall. vigente ratione temporis,benché le domande di rilascio e di risarcimento danni fosserostate espressamente formulate nell’atto introduttivo del giudiziodi primo grado sul presupposto della totale assenza di un titoloidoneo a legittimare l’occupazione dell’immobile, senza alcunriferimento, neppure implicito o indiretto, all’esercizio di un dirittopotestativo di scioglimento.1.1.– Il motivo è infondato.Infatti, la sentenza impugnata ha precisato che il curatore delfallimento che avesse agito per il rilascio di un immobile detenutosenza titolo, legittimamente – a fronte dell’eccezione delconvenuto di esserne promissario acquirente – avrebbe potutoNumero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026porre a fondamento della domanda di restituzione la scelta disciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 legge fall., laquale, determinando lo scioglimento del rapporto con effetto extunc, avrebbe lasciato immutati tanto la causa petendi(mancanza di titolo del detentore), quanto il petitum (restituzionedell’immobile) dell’azione originariamente proposta (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 15561 del 24/07/2015; nello stesso senso Cass. Sez.6-1, Ordinanza n. 20216 del 25/07/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n.20215 del 25/07/2019).Sennonché l’esercizio del diritto potestativo di scioglimento –tale da non esigere il compimento di atti formali o dimanifestazioni esplicite, ma azionabile anche tacitamente perfatti concludenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25876 del02/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 19035 del 03/09/2010; Sez. 1,Sentenza n. 16860 del 25/08/2004; Sez. 1, Sentenza n. 7070 del14/04/2004) – è stato desunto dalla dedotta mancanza del titolo,conclusione debitamente corroborata dalla manifestazione antecausam della volontà di sciogliersi dal contratto preliminare conla lettera raccomandata del 25 luglio 2011.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il travisamento dellaprova, per avere la Corte territoriale omesso di valutare, ocomunque impropriamente utilizzato, il fatto decisivo costituitodalla prolungata inerzia del curatore fallimentare nell’eserciziodella facoltà di cui all’art. 72 legge fall., quale univocamanifestazione tacita della volontà di non avvalersi della facoltàdi sciogliersi dal preliminare di vendita del 5 febbraio 1990 e,quindi, di subentrarvi.Numero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026Osservano gli istanti che la Corte d’appello avrebbe inoltretravisato l’altrettanto decisiva informazione probatoria costituitadalla consegna, da parte del curatore alla promissaria acquirente,ai fini del pagamento dei relativi importi, dei bollettini e delladocumentazione riguardante il mutuo ipotecario gravante sugliimmobili in oggetto, il che avrebbe comprovato altrettantoinequivocabilmente la volontà di optare per la stipula dellavendita, circostanza che il giudice di secondo grado avrebbeirragionevolmente e impropriamente utilizzato, e quindi travisato,interpretandola invece quale espressione della scelta di sciogliersidal preliminare, affermando apoditticamente che lo stessocuratore avrebbe considerato i precedenti pagamenti dellaChecola ai soli fini della surrogazione legale di cui all’art. 1203c.c.Secondo i ricorrenti, un ulteriore dato probatorio che ilgiudice di merito avrebbe travisato, omettendo di valutarne ladecisività ai fini della prova della manifestazione della volontà disubentrare nel preliminare, sarebbe stato rappresentatodall’omessa trascrizione sulle unità immobiliari in oggetto dellasentenza di fallimento, cui avrebbe provveduto il nuovo curatoresoltanto il 17 novembre 2010, ossia a distanza di oltre 13 annidalla dichiarazione di fallimento.Né sarebbe stato ponderato il comportamento processualedella Curatela, che nella comparsa di costituzione in secondogrado non avrebbe in alcun modo contestato quanto dedottodagli appellanti nella citazione in appello, in merito alla valenza ealla univocità delle suindicate informazioni probatorie, limitandosiNumero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026ad affermare che l’omessa trascrizione del preliminare avrebbeprecluso alla Checola l’esercizio dei propri diritti.2.1.– Il motivo è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (normaora ripresa dall’art. 360, quarto comma, c.p.c.), a fronte di ungiudizio d’appello instaurato dopo l’11 settembre 2012, ipotesi inordine alla quale il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonpuò essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative alla manifestazione – a cura del curatorefallimentare – del diritto potestativo di sciogliersi dal preliminare,senza aver mai prima manifestato la volontà di dare esecuzioneal contratto, sono state decise in base alle “stesse ragioni” eripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazioneai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanzan. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez.2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774Numero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 72legge fall. vigente ratione temporis, per avere la Cortedistrettuale ritenuto che la facoltà di sciogliersi dal contrattopreliminare fosse legittimamente esercitabile, benché il curatoreavesse precedentemente manifestato, sia pure tacitamente, lavolontà di subentrarvi.3.1.– Il motivo è inammissibile.Sul punto la pronuncia d’appello ha precisato che non vi eraprova alcuna che il curatore avesse manifestato alla promissariaacquirente la propria volontà di subentrare nel contrattopreliminare di vendita stipulato il 5 febbraio 1990.Al riguardo, la Corte d’appello ha escluso che le istanzepresentate dalla Checola al Giudice delegato del fallimento indata 20 novembre 2000 e in data 27 ottobre 2011 fosseroindicative di alcunché: A) in difetto di alcuna prova del depositodell’istanza del 20 novembre 2000 presso la cancelleria dellasezione fallimentare del Tribunale di Foggia e comunquedell’assenza di alcuna manifestazione di volontà del curatore circail subentro nel preliminare di cui era stato edotto; B) perl’attinenza della nota del 27 ottobre 2011 alla mera ipotesidell’applicabilità della surrogazione legale.A fronte di questi rilievi in fatto, la censura mira, piuttosto,ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa debitamenteesaminati per giungere ad una conclusione diversa, rivalutazionepreclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505Numero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n.9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).4.– Con il quarto motivo i ricorrenti censurano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’incongruità dellamotivazione in riferimento al quinto motivo d’appello e allaritenuta illegittimità dell’occupazione dell’immobile, da parte dellapromissaria acquirente e dei suoi familiari, per effetto delpresunto esercizio, da parte del curatore, della facoltà disciogliersi dal contratto preliminare, per avere la Corte delgravame affermato che l’occupazione dell’immobile, da parte deiricorrenti, avrebbe dovuto considerarsi priva di titolo e, quindi,idonea a fondare la domanda risarcitoria del fallimento, a seguitodella presunta manifestazione di volontà del curatore disciogliersi dal preliminare, omettendo l’esame del fatto decisivocostituito dalla ritenuta opponibilità al Fallimento del contratto,con la conseguente configurabilità di una detenzione qualificatadel bene e non invece di un’occupazione sine titulo.Obiettano gli istanti che la motivazione sarebbe statamanifestamente e irriducibilmente contraddittoria, nella parte incui si sarebbe rilevato – per un verso – che la relazione dellapromissaria acquirente con l’immobile sarebbe stata qualificabilecome detenzione, in quanto tale inidonea a fondare la pretesarisarcitoria del Fallimento, e – per altro verso – che l’occupazionedel bene avrebbe dovuto ritenersi priva di titolo, a seguitodell’esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dalcontratto.Numero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/20264.1.– Il motivo è inammissibile nella parte in cui si adducel’omesso esame di fatti decisivi, vizio precluso in caso di “doppiaconforme”.È invece infondato nella parte in cui si sostiene che ladetenzione in forza del preliminare di vendita avrebbe precluso alcuratore di invocare il risarcimento dei danni per la sopravvenutacaducazione del titolo detentivo in ragione dell’esercizio dellafacoltà di sciogliersi dal preliminare.Infatti, la domanda risarcitoria per ritardata restituzione di unimmobile, proposta dalla curatela fallimentare che, nell’eserciziodella facoltà riconosciuta dall’art. 72 legge fall., abbia optato perlo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita pereffetto del quale il fallito, promittente venditore, abbia giàtrasferito il possesso (recte la detenzione) del bene alpromissario acquirente, si fonda sul regime normativo segnatodagli artt. 2033 e 2040 c.c., in forza dei quali l’obbligo diriconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulticontestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento deldanno maturato per l’eventuale, ingiustificato ritardo, a decorreredal momento in cui il diritto di scioglimento è esercitato (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 16/04/2003; Sez. 1, Sentenza n.5113 del 06/04/2001; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenzan. 4144 del 15/03/2012).5.– Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità dellasentenza e del procedimento in termini di omessa pronuncia sulladomanda di trasferimento immobiliare, per avere la Corted’appello totalmente mancato di pronunciarsi in ordine allaNumero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026domanda di trasferimento formale degli immobili in oggettoformulata dai convenuti in primo grado e reiterata con lacitazione in appello, violando così il principio di cui all’art. 112c.p.c., configurabile nell’ipotesi in cui sia mancata ognistatuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio o sulmotivo di gravame.5.1.– Il motivo è infondato.E tanto perché, a fronte della prevalenza dell’esercitatafacoltà di scioglimento dal preliminare, alla stregua di un dirittopotestativo spettante al curatore, la pretesa di ottenere gli effettitraslativi della proprietà doveva ritenersi implicitamentedisattesa.In proposito, non si configura il vizio di omessa pronuncia ovela pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile conl’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che ladomanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25710del 26/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018;Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 1, Ordinanza n.24155 del 13/10/2017).6.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 17273/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 15648/2026Data pubblicazione 22/05/2026contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, allarefusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 6.700,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci