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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16237/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avvisy-Ftt—partU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 43006/24 Raoudi OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con precedente sentenza ed operata la riduzione per il rito, le è stata applicata la pena di mesi undici di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avvisy-Ftt—partU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 43006/24 Raoudi OSSERVA Ritenuto che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con precedente sentenza ed operata la riduzione per il rito, le è stata applicata la pena di mesi undici di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputata, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16237/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris