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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08028/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25986/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 –ricorrente – contro Comune di Ciampino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Cambiano, n. 82 –controricorrente– avverso la sen tenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 911/2018 depositata il 14 febbraio 2018.

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE - la ricorrente propone quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa propostoavverso avvisi di pagamento della TARES, a titolo di acconto e saldo, relativi all’anno 2013 (n. 16473/2013, n. 535/2013); - l’imposta, richiesta nella misura di € 25.138,00, ha ad oggetto alcuni locali nel comune di Ciampino della complessiva superficie di mq. 5.352 nei quali la ricorrente svolge un’attività di deposito, conservazione e archiviazione di documenti per conto terzi; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio ha affermato che: • deve essere respinta l’eccezione relativa al diritto all’esenzione, posto che il tributo ha come presupposto il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre reddito; in tal senso, è la potenzialità a produrre rifiuti a determinare il sorgere dell’obbligo al pagamento dell’imposta; • l’eccezione per la quale andrebbe applicata l’esenzione, in quanto l’attività svolta dalla ricorrente rientrerebbe tra quelle di servizio che producono rifiuti speciali, non è configurabile, in quanto il regolamento comunale assimila tali rifiuti a quelli urbani. - il controricorrente si è costituito con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATOCHE

1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente con la memoria illustrativa per essere intervenuta tra le parti una pronuncia della S.C. relativa al medesimo tributo sugli stessi beni, ma per un’annualità diversa (2016). [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, ribadire il principio per cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 25516/2019, Rv. 655438 – 01 , la quale ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato).

Il principio è stato di recente precisato, in via generale, laddove si è affermato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 –01).

Nel caso in esame i fatti costitutivi, come anche quelli impeditivi dell’imposizione, accertati nel 2016, in particolare la mancata produzione di rifiuti, possono non essere gli stessi e impongono un accertamento in fatto sulla specifica annualità oggetto di imposizione.

2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art.118 disp. att. c.p.c., degli art. 24 e 111 Cost; dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Deduce l’omessa motivazione in ordine a domande ed eccezioni sollevate, quali la carenza assoluta di istruttoria, di contraddittorio e di motivazione; la violazione del regolamento del comune di Ciampino per la disciplina della TARES; la richiesta di disapplicazione del regolamento del comune.

Evidenzia, a tale proposito, che la stringatissima motivazione fa, peraltro, riferimento ad un regolamento comunale, non meglio individuato, diverso da quello vigente nel periodo di imposizione (deliberazione n. 71 del 29.11.2013).

2.1. Il motivo è infondato, in quanto, in base ad un consolidato indirizzo di legittimità del tutto condiviso, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

C iò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia(Cass. n. 24155/2017 , Rv. 645538 – 01, n. 20311/2011, Rv. 619134 – 01 , n. 20311/2011 , Rv. 619134 –01).

Nel caso in esame l’intera decisione è limitata in poche righe incentrate effettivamente solo sull’applicazione nel caso concreto di una disposizione del regolamento comunale.

La pronuncia, a prescindere dalla sua correttezza giuridica, da esaminare con i motivi successivi, comunque, ha fornito la soluzione alla controversia e, in tal senso, si deve intendere che nella sentenza siano stati ritenuti assorbiti i punti di doglianza non direttamente esaminati.

3. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, della l. n. 212 del 2000, degli artt. 3 e 29 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata con l. 9 agosto 2013, n. 98 e l. 28 dicembre 2015, n. 221, dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Deduce in proposito la nullitàdegli avvisi impugnati, in quanto privi di motivazione, recanti solamente l’indirizzo, la metratura e la categoria, questi ultimi, peraltro, anche errati.

Contesta che i provvedimenti impugnati non siano stati preceduti, né da un accertamento, né da una richiesta scritta che avrebbero potuto condurre all’accertamento della circostanza che nei locali oggetto di imposizione non esistono servizi igienici e non si producono rifiuti.

3.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il Collegio condivide il principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.

Tali omissioni, infatti,possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.

Spetta al giudice del merito, poi, individuare - mediante l 'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi (Cass. n. 14373/2010 , Rv. 613642 –01, n. 16293/2007, Rv. 598266 – 01 ).

Nella fattispecie, tuttavia, non è contestato tra le parti che gli atti impugnati riguardasse ro una pretesa tributaria ormai definita, in quanto con esso è stata indicata la somma pretesa con l’indicazione dell’indirizzo, della metratura e della categoria.

Nella sentenza impugnata, pur non essendo contenuto alcun cenno in relazione alla loro qualificazione e conseguentemente alla loro impugnabilità, la decisione è stata presa nel merito, il che fa desumere, da un lato, che ogni questione preliminare sia stata ritenuta assorbita con un implicito accertamento circa la definitività dell’atto.

Per altro verso, si osserva che il ricorso introduttivo sorretto da molteplici, ma specifiche,ragioni conferma che i termini della pretesa fossero ben conosciuti dalla ricorrente.

Ne consegue il rigetto del motivo.

4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricor rente lamenta la violazione, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2006; degli art. 184, 195, 198, 218 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Si duole dell’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto dovuta l’imposta per il semplice fatto di possedere un immobile.

Eccepisce che il controricorrente non ha mai, né dichiarato, né provato di svolgere il servizio di raccolta, recupero e smaltimento presso i magazzini della ricorrente.

Deduce di non produrre rifiuti, ma di essere eventuale detentrice di rifiuti, derivanti da attività di servizio, riconducibili alla categoria degli imballaggi terziari.

Esclude che i rifiuti prodotti possano essere assimilabili ai rifiuti urbani, in virtù dell’art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006.

Richiama l’art. 188, comma 2, lett. c) del citato d.lgs., secondo cui la remunerazione del servizio deve essere assicurata mediante un’apposita convenzione rapportata prevalentemente ai volumi e ai pesi conferiti.

5. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di più fatti decisivi, oggetto di discussione, quali: la circostanza che nello stabilimento non vengono prodotti rifiuti di alcuna natura, in quanto gli unici rifiuti vengono prodotti nella sede principale in Pomezia e smaltiti tramite un terzo soggetto autorizzato; il contratto prodotto per lo smaltimento, riferito aldiverso stabilimento di Pomezia, unico a produrre rifiuti; la documentazione prodotta, come il modello unico rifiuti, o l’istanza di riesame in autotutela, da cui emerge, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che la ricorrente ha dimostrato la tipologia di rifiuti e di avere osservato gli adempimenti richiesti.

5. I motivi terzo e quarto sono infondati e, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

5.1. Ilpresupposto della TARES, ai sensi dell’art. 14 commi 3 e 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011 sopra richiamato, è il possesso, la detenzione o l’occupazione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo,“Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

La tariffa è commisurata “ alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” (comma 9 del citato art. 14) La tariffa è “ composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (comma 11 dell’art. citato).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARES “ non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente(art. 14, comma 10 del d.l. citato).

La giurisprudenza di legittimità afferma che la TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività (Cass. n. 2373 /2022 , Rv. 663744 -01).

Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositoreallo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solose il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare,così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass.n. 18022/2013, n. 14541/2015 , Rv. 635868 - 01 ; n. 1963/2018, Rv. 646899 -01 e n. 11451/2018 , Rv. 648509 - 01; n.26183/2019).

La ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta, non già , l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo èdovuto in misura ridotta.

Non può, pertanto, trovare accoglimento l’eccezione, secondo cui il controricorrente non avrebbe provato di svolgere il servizio di raccolta, recupero e smaltimento presso i magazzini della ricorrente, in quanto non idonea ad escludere la debenza del tributo e non sufficientemente circostanziata per potere configurare una possibile riduzione del tributo.

L’art. 14, commi 15 e 19, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011 rimettono ai regolamenti comunali la previsione di riduzioni o esenzioni della TARES.

L’art. 7 del regolamento TARES del comune controricorrente fa un elenco dei locali e delle aree non soggetti al tributo, tra i quali non è ricompresa la tipologia di locali utilizzati dalla ricorrente, ovvero magazzini.

In ogni caso, la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizionedi materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto chel'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzionidirettamente o indirettamente produttive di rifiuti.

La funzione di magazzino, deposito o ricovero è, invece, una funzione operativa gener ica e come tale non rientra nella previsionelegislativa (Cass., n. 19720/2010, Rv. 615218 - 01 ; Cass., n. 26637 /2017 ; Cass., n. 12287 /2018, Rv. 648373 –01 in motivazione ).

Sotto un diverso profilo, si osserva , come sopra accennato, che in sede di legittimità è stato da tempo chiarito che tali esclusioni dal tributo non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 –01).

5.5. Nel caso in esame non è contestato che la ricorrente originariamente ha aderito ad un avviso di accertamento in data 6 febbraio 2003 e che da quell'anno in poi sono stati inviati annualmente avvisi di pagamento per la metratura rilevata dalla planimetria.

Nonè stata, inoltre, mai contestata la categoria dei locali,quali magazzini depositi senza vendita fino all'annualità 2012 compresa.

È rimasto, altresì, incontestato che nel 2012 è stato effettuato un sopralluogo dai vigili urbani, unitamente al personale dell’ ufficio tributi , nel corso del quale è stata effettuata la misurazione dei locali, da cui sono stati rilevati ulteriori mq 5352 .

A tale sopralluogo ha fatto seguito un avviso di accertamento per infedele dichiarazione.

La sentenza impugnata ha sostanzialmente respinto l’appello dell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del diritto all’esenzione.

Il dedotto svolgimento di attività di servizio che producono rifiuti speciali, secondo i giudici di merito, rientra tra i rifiuti assimilati a quelli urbani (art. 3, punto 1 m del regolamento) e sul punto la sentenza sia pure molto sinteticamente afferma l’assenza di maggiori specifiche da parte della ricorrente.

La soluzione, conforme al diritto nel dispositivo, deve essere, dunque, integrata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nel senso che la ricorrente, né nella denuncia originaria, né in una successiva comunicazione ha provveduto, come era proprio onere, ai fini dell’esenzione, a indicare con precisione le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad un particolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità.

6. Segue il rigetto del ricorso.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25986/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 –ricorrente – contro Comune di Ciampino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Cambiano, n. 82 –controricorrente– avverso la sen tenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 911/2018 depositata il 14 febbraio 2018. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE - la ricorrente propone quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa propostoavverso avvisi di pagamento della TARES, a titolo di acconto e saldo, relativi all’anno 2013 (n. 16473/2013, n. 535/2013); - l’imposta, richiesta nella misura di € 25.138,00, ha ad oggetto alcuni locali nel comune di Ciampino della complessiva superficie di mq. 5.352 nei quali la ricorrente svolge un’attività di deposito, conservazione e archiviazione di documenti per conto terzi; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio ha affermato che: • deve essere respinta l’eccezione relativa al diritto all’esenzione, posto che il tributo ha come presupposto il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre reddito; in tal senso, è la potenzialità a produrre rifiuti a determinare il sorgere dell’obbligo al pagamento dell’imposta; • l’eccezione per la quale andrebbe applicata l’esenzione, in quanto l’attività svolta dalla ricorrente rientrerebbe tra quelle di servizio che producono rifiuti speciali, non è configurabile, in quanto il regolamento comunale assimila tali rifiuti a quelli urbani. - il controricorrente si è costituito con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATOCHE 1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente con la memoria illustrativa per essere intervenuta tra le parti una pronuncia della S.C. relativa al medesimo tributo sugli stessi beni, ma per un’annualità diversa (2016). [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, ribadire il principio per cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. n. 25516/2019, Rv. 655438 – 01 , la quale ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato). Il principio è stato di recente precisato, in via generale, laddove si è affermato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 –01). Nel caso in esame i fatti costitutivi, come anche quelli impeditivi dell’imposizione, accertati nel 2016, in particolare la mancata produzione di rifiuti, possono non essere gli stessi e impongono un accertamento in fatto sulla specifica annualità oggetto di imposizione. 2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art.118 disp. att. c.p.c., degli art. 24 e 111 Cost; dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Deduce l’omessa motivazione in ordine a domande ed eccezioni sollevate, quali la carenza assoluta di istruttoria, di contraddittorio e di motivazione; la violazione del regolamento del comune di Ciampino per la disciplina della TARES; la richiesta di disapplicazione del regolamento del comune. Evidenzia, a tale proposito, che la stringatissima motivazione fa, peraltro, riferimento ad un regolamento comunale, non meglio individuato, diverso da quello vigente nel periodo di imposizione (deliberazione n. 71 del 29.11.2013). 2.1. Il motivo è infondato, in quanto, in base ad un consolidato indirizzo di legittimità del tutto condiviso, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. C iò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia(Cass. n. 24155/2017 , Rv. 645538 – 01, n. 20311/2011, Rv. 619134 – 01 , n. 20311/2011 , Rv. 619134 –01). Nel caso in esame l’intera decisione è limitata in poche righe incentrate effettivamente solo sull’applicazione nel caso concreto di una disposizione del regolamento comunale. La pronuncia, a prescindere dalla sua correttezza giuridica, da esaminare con i motivi successivi, comunque, ha fornito la soluzione alla controversia e, in tal senso, si deve intendere che nella sentenza siano stati ritenuti assorbiti i punti di doglianza non direttamente esaminati. 3. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, della l. n. 212 del 2000, degli artt. 3 e 29 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata con l. 9 agosto 2013, n. 98 e l. 28 dicembre 2015, n. 221, dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992. Deduce in proposito la nullitàdegli avvisi impugnati, in quanto privi di motivazione, recanti solamente l’indirizzo, la metratura e la categoria, questi ultimi, peraltro, anche errati. Contesta che i provvedimenti impugnati non siano stati preceduti, né da un accertamento, né da una richiesta scritta che avrebbero potuto condurre all’accertamento della circostanza che nei locali oggetto di imposizione non esistono servizi igienici e non si producono rifiuti. 3.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che il Collegio condivide il principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Tali omissioni, infatti,possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. Spetta al giudice del merito, poi, individuare - mediante l 'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi (Cass. n. 14373/2010 , Rv. 613642 –01, n. 16293/2007, Rv. 598266 – 01 ). Nella fattispecie, tuttavia, non è contestato tra le parti che gli atti impugnati riguardasse ro una pretesa tributaria ormai definita, in quanto con esso è stata indicata la somma pretesa con l’indicazione dell’indirizzo, della metratura e della categoria. Nella sentenza impugnata, pur non essendo contenuto alcun cenno in relazione alla loro qualificazione e conseguentemente alla loro impugnabilità, la decisione è stata presa nel merito, il che fa desumere, da un lato, che ogni questione preliminare sia stata ritenuta assorbita con un implicito accertamento circa la definitività dell’atto. Per altro verso, si osserva che il ricorso introduttivo sorretto da molteplici, ma specifiche,ragioni conferma che i termini della pretesa fossero ben conosciuti dalla ricorrente. Ne consegue il rigetto del motivo. 4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricor rente lamenta la violazione, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2006; degli art. 184, 195, 198, 218 del d.lgs. n. 152 del 2006. Si duole dell’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto dovuta l’imposta per il semplice fatto di possedere un immobile. Eccepisce che il controricorrente non ha mai, né dichiarato, né provato di svolgere il servizio di raccolta, recupero e smaltimento presso i magazzini della ricorrente. Deduce di non produrre rifiuti, ma di essere eventuale detentrice di rifiuti, derivanti da attività di servizio, riconducibili alla categoria degli imballaggi terziari. Esclude che i rifiuti prodotti possano essere assimilabili ai rifiuti urbani, in virtù dell’art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006. Richiama l’art. 188, comma 2, lett. c) del citato d.lgs., secondo cui la remunerazione del servizio deve essere assicurata mediante un’apposita convenzione rapportata prevalentemente ai volumi e ai pesi conferiti. 5. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di più fatti decisivi, oggetto di discussione, quali: la circostanza che nello stabilimento non vengono prodotti rifiuti di alcuna natura, in quanto gli unici rifiuti vengono prodotti nella sede principale in Pomezia e smaltiti tramite un terzo soggetto autorizzato; il contratto prodotto per lo smaltimento, riferito aldiverso stabilimento di Pomezia, unico a produrre rifiuti; la documentazione prodotta, come il modello unico rifiuti, o l’istanza di riesame in autotutela, da cui emerge, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che la ricorrente ha dimostrato la tipologia di rifiuti e di avere osservato gli adempimenti richiesti. 5. I motivi terzo e quarto sono infondati e, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. 5.1. Ilpresupposto della TARES, ai sensi dell’art. 14 commi 3 e 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011 sopra richiamato, è il possesso, la detenzione o l’occupazione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai sensi del comma 4 del citato articolo,“Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. La tariffa è commisurata “ alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” (comma 9 del citato art. 14) La tariffa è “ composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (comma 11 dell’art. citato). Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARES “ non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente(art. 14, comma 10 del d.l. citato). La giurisprudenza di legittimità afferma che la TARES è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività (Cass. n. 2373 /2022 , Rv. 663744 -01). Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositoreallo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solose il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare,così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass.n. 18022/2013, n. 14541/2015 , Rv. 635868 - 01 ; n. 1963/2018, Rv. 646899 -01 e n. 11451/2018 , Rv. 648509 - 01; n.26183/2019). La ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta, non già , l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo èdovuto in misura ridotta. Non può, pertanto, trovare accoglimento l’eccezione, secondo cui il controricorrente non avrebbe provato di svolgere il servizio di raccolta, recupero e smaltimento presso i magazzini della ricorrente, in quanto non idonea ad escludere la debenza del tributo e non sufficientemente circostanziata per potere configurare una possibile riduzione del tributo. L’art. 14, commi 15 e 19, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011 rimettono ai regolamenti comunali la previsione di riduzioni o esenzioni della TARES. L’art. 7 del regolamento TARES del comune controricorrente fa un elenco dei locali e delle aree non soggetti al tributo, tra i quali non è ricompresa la tipologia di locali utilizzati dalla ricorrente, ovvero magazzini. In ogni caso, la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizionedi materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto chel'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzionidirettamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è, invece, una funzione operativa gener ica e come tale non rientra nella previsionelegislativa (Cass., n. 19720/2010, Rv. 615218 - 01 ; Cass., n. 26637 /2017 ; Cass., n. 12287 /2018, Rv. 648373 –01 in motivazione ). Sotto un diverso profilo, si osserva , come sopra accennato, che in sede di legittimità è stato da tempo chiarito che tali esclusioni dal tributo non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 –01). 5.5. Nel caso in esame non è contestato che la ricorrente originariamente ha aderito ad un avviso di accertamento in data 6 febbraio 2003 e che da quell'anno in poi sono stati inviati annualmente avvisi di pagamento per la metratura rilevata dalla planimetria. Nonè stata, inoltre, mai contestata la categoria dei locali,quali magazzini depositi senza vendita fino all'annualità 2012 compresa. È rimasto, altresì, incontestato che nel 2012 è stato effettuato un sopralluogo dai vigili urbani, unitamente al personale dell’ ufficio tributi , nel corso del quale è stata effettuata la misurazione dei locali, da cui sono stati rilevati ulteriori mq 5352 . A tale sopralluogo ha fatto seguito un avviso di accertamento per infedele dichiarazione. La sentenza impugnata ha sostanzialmente respinto l’appello dell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del diritto all’esenzione. Il dedotto svolgimento di attività di servizio che producono rifiuti speciali, secondo i giudici di merito, rientra tra i rifiuti assimilati a quelli urbani (art. 3, punto 1 m del regolamento) e sul punto la sentenza sia pure molto sinteticamente afferma l’assenza di maggiori specifiche da parte della ricorrente. La soluzione, conforme al diritto nel dispositivo, deve essere, dunque, integrata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nel senso che la ricorrente, né nella denuncia originaria, né in una successiva comunicazione ha provveduto, come era proprio onere, ai fini dell’esenzione, a indicare con precisione le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad un particolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità. 6. Segue il rigetto del ricorso. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per comp
Sentenza Cassazione n. 08028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris