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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 32356/2026

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to a BARI il '02/02/2002 avverso la sentenza del 12/03/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18 novembre 2025 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni quattro e giorni venti di reclusione ed euro 19.333,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, revocando le statuizioni relative all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e al ritiro della patente di guida ex art. 85 D.P.R. cit., sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella quinquennale e confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una insanabile contraddizione, avendo dapprima negato le attenuanti sul rilievo della gravità oggettiva del fatto, pur a fronte della condotta collaborativa dell'imputato, e poi valorizzato la stessa condotta processuale e la condizione di incensuratezza ai fini della rimodulazione in melius del trattamento sanzionatorio; deduce inoltre l'omessa risposta agli argomenti sul ruolo di mero detentore per conto terzi, sull'assenza di indici di spaccio strutturato, sull'incensuratezza e sulla giovane età.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per la detenzione dei 3,5 grammi di hashish, sostanza asseritamente destinata all'uso personale e come tale penalmente irrilevante, sulla quale la Corte avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e non si confronta criticamente con l'effettivo contenuto della motivazione.

La denunciata contraddizione non sussiste.

La Corte territoriale ha compiuto due valutazioni distinte e tra loro non incompatibili: da un lato ha negato le attenuanti generiche in ragione della gravità oggettiva del fatto — desunta dalla diversità tipologica delle sostanze, dall'elevato grado di purezza della cocaina, dall'entità del dato ponderale e dallo stabile inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico —; dall'altro ha ritenuto la condizione di incensuratezza e la condotta processuale sufficienti a giustificare la sola rimodulazione della pena base entro i minimi edittali.

Si tratta di apprezzamenti che attengono a piani diversi ela cui coesistenza non integra alcun vizio logico, rientrando nell'ampia discrezionalità del giudice di merito.

Vale al riguardo il principio, consolidato, per cui, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche,'il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. né a confutare ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi, potendo a tal fine valorizzare anche un solo fattore attinente alla personalità del reo o alle modalità del fatto (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

È altresì principio pacifico che, per effetto della riforma dell'art. 62-bis operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente, ai fini della concessione della diminuente, il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610-01; cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509-03).

A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, il ricorrente sollecita in realtà una diversa e più favorevole ponderazione degli elementi di fatto, così invocando un sindacato di merito precluso in sede di legittimità.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte distrettuale, anche a fronte della rinuncia al primo motivo di ricorso, evidenziato una serie di indicatori sintomatici della destinazione allo spaccio (ricavabilità di circa 28 dosi medie, adibizione della dimora a luogo di custodia e commercializzazione, assenza di capacità reddituale idonea all'approvvigionamento di differenti tipologie di stupefacenti .

3.3. Entrambi i motivi, in definitiva, sono privi della necessaria specificità, non essendo scanditi da una critica analisi delle argomentazioni poste a base della •decisione impugnata né corredati della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione censurata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BARI il '02/02/2002 avverso la sentenza del 12/03/2026 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18 novembre 2025 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni quattro e giorni venti di reclusione ed euro 19.333,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309/1990, revocando le statuizioni relative all'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e al ritiro della patente di guida ex art. 85 D.P.R. cit., sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella quinquennale e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una insanabile contraddizione, avendo dapprima negato le attenuanti sul rilievo della gravità oggettiva del fatto, pur a fronte della condotta collaborativa dell'imputato, e poi valorizzato la stessa condotta processuale e la condizione di incensuratezza ai fini della rimodulazione in melius del trattamento sanzionatorio; deduce inoltre l'omessa risposta agli argomenti sul ruolo di mero detentore per conto terzi, sull'assenza di indici di spaccio strutturato, sull'incensuratezza e sulla giovane età. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per la detenzione dei 3,5 grammi di hashish, sostanza asseritamente destinata all'uso personale e come tale penalmente irrilevante, sulla quale la Corte avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e non si confronta criticamente con l'effettivo contenuto della motivazione. La denunciata contraddizione non sussiste. La Corte territoriale ha compiuto due valutazioni distinte e tra loro non incompatibili: da un lato ha negato le attenuanti generiche in ragione della gravità oggettiva del fatto — desunta dalla diversità tipologica delle sostanze, dall'elevato grado di purezza della cocaina, dall'entità del dato ponderale e dallo stabile inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico —; dall'altro ha ritenuto la condizione di incensuratezza e la condotta processuale sufficienti a giustificare la sola rimodulazione della pena base entro i minimi edittali. Si tratta di apprezzamenti che attengono a piani diversi ela cui coesistenza non integra alcun vizio logico, rientrando nell'ampia discrezionalità del giudice di merito. Vale al riguardo il principio, consolidato, per cui, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche,'il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. né a confutare ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi, potendo a tal fine valorizzare anche un solo fattore attinente alla personalità del reo o alle modalità del fatto (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). È altresì principio pacifico che, per effetto della riforma dell'art. 62-bis operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente, ai fini della concessione della diminuente, il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610-01; cfr. anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509-03). A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, il ricorrente sollecita in realtà una diversa e più favorevole ponderazione degli elementi di fatto, così invocando un sindacato di merito precluso in sede di legittimità. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile, avendo la Corte distrettuale, anche a fronte della rinuncia al primo motivo di ricorso, evidenziato una serie di indicatori sintomatici della destinazione allo spaccio (ricavabilità di circa 28 dosi medie, adibizione della dimora a luogo di custodia e commercializzazione, assenza di capacità reddituale idonea all'approvvigionamento di differenti tipologie di stupefacenti . 3.3. Entrambi i motivi, in definitiva, sono privi della necessaria specificità, non essendo scanditi da una critica analisi delle argomentazioni poste a base della •decisione impugnata né corredati della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione censurata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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