Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2014

ECLI:EU:C:2014:222
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012CC0549_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. Nel contesto di due impugnazioni contro altrettante sentenze del Tribunale, che hanno respinto i ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica federale di Germania avverso due decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto taluni contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), si pone la questione dell’applicabilità al caso di specie della giurisprudenza elaborata in relazione ad altri fondi strutturali in materia di riduzione dei contributi finanziari (2) .

In particolare, si chiede se, nel caso del FESR, gli errori amministrativi delle autorità nazionali costituiscano una «irregolarità» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (3) e, soprattutto, se la [OSCURATO:PERSONA] possa effettuare rettifiche finanziarie utilizzando il metodo dell’estrapolazione.

I – Ambito normativo

2. Il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (4), stabilisce il quadro normativo del FESR, volto a correggere i principali squilibri regionali all’interno dell’Unione.

3. L’articolo 23, intitolato «Controllo finanziario», del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88, stabilisce quanto segue: «1.

Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per: – verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente, – prevenire e sanzionare le irregolarità, – ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. (…)

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative[,] regolamentari e amministrative nazionali (…), funzionari o agenti della [OSCURATO:PERSONA] possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali. (…)».

4. L’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», così dispone: «1.

Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.

2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. (…)».

5. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (5), «[c]ostituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

6. L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2064/97 (6) dispone quanto segue: «1.

Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] un attestato (…) redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione.

L’attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese.

2. Se l’esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione finale delle spese, l’attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine».

II – Fatti A – Causa C‑549/12 P

7. Su richiesta del governo tedesco, con decisione C (94) 1939/5, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per il Land di Turingia, rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.005), prevedendo una partecipazione dei Fondi strutturali pari a ECU 1 021 771 000, aumentati a EUR 1 086 827 000 con la decisione C (99) 5087, del 29 dicembre 1999, con un cofinanziamento del FESR per un importo massimo pari a EUR 1 020 719 000.

8. Per quanto riguarda la misura 2.1, relativa al sostegno alle attività produttive delle PMI, la decisione C (99) 5087 ha fissato l’importo complessivo delle spese in EUR 674 104 000 e il contributo del FESR in EUR 337 052 000.

9. Il Ministero dell’Economia e dei Trasporti del Land di Turingia è stato designato come autorità incaricata della gestione.

10. Nel corso del 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un esame sistematico dei sistemi di gestione e di controllo nel Land di Turingia. Il 30 gennaio 2002 essa ha presentato una relazione finale, contenente talune raccomandazioni.

11. In seguito alla trasmissione dell’attestato di cui all’articolo 8 del regolamento n. 2064/97 e alla richiesta delle autorità tedesche di pagamento definitivo del programma, il 27 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso l’intervento e proceduto al pagamento definitivo dell’importo richiesto.

12. Successivamente, nel corso del 2003, la Corte dei conti ha effettuato diverse ispezioni di controllo e il 22 giugno 2004 ha trasmesso la sua relazione provvisoria di controllo alle autorità tedesche, le quali hanno trasmesso alla Corte dei conti ulteriori informazioni con lettere del 31 agosto e del 13 ottobre 2004.

13. Il 17 gennaio 2005 la Corte dei conti ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione di controllo.

Questa rilevava l’esistenza di varie irregolarità singole e sistematiche relative a operazioni specifiche, quali il finanziamento di imprese non rientranti nella definizione di PMI, la dichiarazione di spese non ammissibili (canoni futuri, IVA, sconti), errori di calcolo del contributo massimo e mancanza di documenti giustificativi per taluni tipi di spese, come le spese generali o i fondi propri.

La relazione segnalava insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo dell’intervento.

Il tasso di errore dei 28 progetti rientranti nella misura 2.1 era del 31,36%.

14. Il 19 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche i primi risultati del suo esame della relazione della Corte dei conti, invitandole a presentare le loro osservazioni.

15. Con lettera del 5 gennaio 2007, le autorità tedesche hanno risposto alla [OSCURATO:PERSONA] opponendosi all’applicazione delle rettifiche estrapolate e fornendo ulteriori documenti giustificativi attestanti l’ammissibilità di talune spese.

16. Con decisione COM(2008) 1690 definitivo, del 30 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, ha ridotto di EUR 81 425 825,67 il contributo finanziario del FESR, a causa delle irregolarità singole e sistematiche constatate nell’ambito della misura

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’estrapolazione del tasso di errore relativo a tutta la misura 2.1 prendendo come base un tasso di errore del 23,88%.

Essa ha calcolato un importo di EUR 1 232 012,70 per le irregolarità singole e di EUR 80 193 812,97 per le irregolarità sistematiche.

17. Secondo la decisione impugnata, gli errori sistematici constatati erano i seguenti: – finanziamento concesso ad un’impresa non PMI; – beneficiario finale che non ha soddisfatto i requisiti nazionali applicabili alle PMI per un finanziamento aggiuntivo del 15%; – spese non ammissibili dichiarate in relazione a contratti di locazione.

B – Causa C‑54/13 P

18. Con decisione C (94) 1973, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per [OSCURATO:PERSONA] rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.006), prevedendo una partecipazione dei fondi strutturali pari a ECU 743 112 000, aumentati successivamente a EUR 779 154 000, con un cofinanziamento del FESR per un importo di EUR 540 886 000.

19. Il Ministero («Senatsverwaltung») per l’Economia, la Tecnologia e le Donne del Land di [OSCURATO:PERSONA] è stato designato come autorità incaricata della gestione.

20. Il 24 marzo 2003 le autorità tedesche hanno presentato la richiesta di pagamento definitivo.

21. Tra il febbraio 2004 e il marzo 2005 la [OSCURATO:PERSONA] e una società di revisione esterna da questa incaricata hanno effettuato diverse ispezioni nell’ambito dei controlli di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel periodo di programmazione 1994‑1999.

22. Il 31 maggio e il 15 dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione di controllo, in cui si rilevavano talune irregolarità sistematiche relative a operazioni specifiche, comprese, in particolare, la dichiarazione di spese non ammissibili (spese senza deduzione dei prodotti di vendita, spese generali non realmente sostenute, dichiarazioni di spese superiori alle spese reali), violazioni delle norme in materia di pubblici appalti e la mancanza di documenti giustificativi.

Per i 29 progetti dell’intervento effettivamente controllati, il tasso di errore era del 7,56%.

Sette dei 36 progetti selezionati non avevano potuto essere controllati a causa di fallimento.

23. In seguito alla presentazione di osservazioni e di ulteriori informazioni da parte delle autorità tedesche, il 26 gennaio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le sue conclusioni provvisorie.

Le autorità tedesche hanno contestato tali conclusioni per mancanza di fondamento giuridico, opponendosi all’applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie estrapolate e presentando prove supplementari della legittimità delle spese.

24. Con decisione COM(2008) 1615 definitivo, del 29 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto di EUR 12 900 719,52 il contributo finanziario del FESR. [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un tasso di errore del 3,63% dei 29 progetti controllati e ha applicato una rettifica finanziaria estrapolata che rappresentava una riduzione pari al 2,68% del contributo finanziario del FESR al programma globale.

III – Le sentenze del Tribunale

25. La Repubblica federale di Germania ha proposto due ricorsi dinanzi al Tribunale, che sono stati respinti con sentenze del 19 settembre 2012, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08), e del 21 novembre 2012, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08).

26. Il Tribunale ha disatteso i vari motivi di impugnazione dedotti dalla Repubblica federale di Germania con il sostegno del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], i quali sono parimenti intervenienti nel procedimento di impugnazione.

27. In primo luogo, la Repubblica federale di Germania sosteneva che non sussistevano le condizioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 per procedere alla riduzione dei contributi.

Il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, che gli errori amministrativi imputabili alle autorità nazionali potessero essere qualificati come irregolarità ai sensi di detta disposizione e che la nozione di «irregolarità» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 fosse irrilevante, in quanto quest’ultimo persegue obiettivi diversi e ha un diverso campo di applicazione.

28. In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania affermava che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 non consentiva di applicare il metodo dell’estrapolazione per calcolare l’importo della riduzione.

Il Tribunale ha risposto che si trattava del metodo più adeguato per garantire l’obiettivo perseguito dal regolamento, ossia permettere una rettifica finanziaria idonea a coprire tutte le perdite subite dal bilancio dell’Unione.

29. In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi basata su un’analisi della Corte dei conti, anziché accertare essa stessa, in loco, le circostanze del caso di specie.

Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento non integrasse una violazione del citato articolo 24, paragrafo 2.

30. In quarto luogo, il Tribunale ha escluso che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto conto della contabilizzazione erronea di talune imprese potesse costituire una violazione dei principi del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di leale cooperazione.

31. Infine, il Tribunale ha escluso che l’applicazione del metodo dell’estrapolazione fosse contraria al principio di proporzionalità.

32. Contro le menzionate sentenze del Tribunale sono state proposte le impugnazioni dalle quali ha tratto origine il presente procedimento dinanzi alla Corte. IV – Le impugnazioni

33. L’impugnazione nella causa C‑549/12 P si fonda su due motivi: 1) errore di diritto nel qualificare come «irregolarità» taluni errori amministrativi; 2) errore di diritto nell’applicazione del metodo dell’estrapolazione.

34. L’impugnazione nella causa C‑54/13 P riproduce i due motivi suddetti, ai quali aggiunge i due seguenti: 1) errore di diritto per applicazione illegittima di rettifiche finanziarie su base forfettaria; 2) violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale.

V – Procedimento dinanzi alla Corte A – Causa C‑549/12 P

35. La prima impugnazione è stata registrata nella cancelleria della Corte il 29 novembre 2012.

36. Con la prima parte del primo motivo, la Repubblica federale di Germania addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel considerare che gli errori amministrativi imputabili alle autorità nazionali possano essere qualificati come irregolarità ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88.

A parere della Repubblica federale di Germania, la nozione di «irregolarità» dovrebbe essere interpretata conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95.

Non avendolo fatto, il Tribunale avrebbe violato tanto tale disposizione quanto il principio di attribuzione delle competenze sancito dall’articolo 5, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 7 TFUE.

37. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, replica che, nel contesto della gestione concorrente in materia di fondi strutturali, l’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 si applica alle rettifiche finanziarie che riguardano i beneficiari, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, senza che in quest’ultimo caso occorra interpretare congiuntamente i regolamenti n. 4253/88 e n. 2988/95.

38. Con la seconda parte del primo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che le violazioni del diritto nazionale e gli errori che non hanno alcun impatto sul bilancio dell’Unione possano costituire, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, irregolarità ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88.

39. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che rientrano nella nozione di «irregolarità» tutti i tipi di violazione delle norme applicabili che possano comportare un rischio per il bilancio dell’Unione, e che l’infondatezza delle spese costituisce chiaramente un rischio di tale natura.

40. Con il secondo motivo la Repubblica federale di Germania addebita al Tribunale un errore di diritto per avere riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di effettuare rettifiche finanziarie mediante estrapolazione e per avere confermato le modalità di esecuzione dell’estrapolazione stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie.

41. Con la prima parte di tale secondo motivo, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla Repubblica francese, asserisce che la sentenza impugnata ha violato l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 – il quale (a differenza di quanto espressamente previsto dalla normativa applicabile al periodo di programmazione successivo) (7) consente di intervenire solo in relazione ad azioni o misure la cui irregolarità sia stata effettivamente accertata – e il principio di attribuzione delle competenze.

42. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, sostiene che, secondo le linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie nette da essa adottate per definire le modalità di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, qualora da un controllo emerga un rischio generale per l’intero programma operativo, deve potersi operare una rettifica per estrapolazione onde evitare che vengano poste a carico del bilancio dell’Unione spese che non sono state effettuate conformemente alla normativa applicabile.

43. Con la seconda parte di tale secondo motivo, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, afferma che, in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore concludendo che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto correttamente ad una rettifica per estrapolazione.

In primo luogo, in quanto l’erronea contabilizzazione di singoli progetti, in mancanza di pregiudizio al bilancio dell’Unione, non potrebbe giustificare una rettifica finanziaria per estrapolazione, che sarebbe contraria al principio di proporzionalità.

In secondo luogo, in quanto il Tribunale ha confermato la qualificazione, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nonostante il parere contrario della Corte dei conti, di talune irregolarità come sistematiche.

44. [OSCURATO:PERSONA] replica che era legittimata ad effettuare una rettifica per estrapolazione in caso di contabilizzazione erronea delle spese comportante un rischio di pregiudizio al bilancio dell’Unione e che la qualificazione delle irregolarità come sistematiche era basata sul punto 5 delle linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie, e che le considerazioni giuridiche della Corte dei conti non erano vincolanti.

Peraltro, a suo parere, l’estrapolazione sarebbe proporzionata in quanto trasporrebbe al resto del programma operativo il tasso di errore rilevato in un campione rappresentativo.

B – Causa C‑54/13 P

45. La seconda impugnazione è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 31 gennaio 2013.

46. I primi due motivi di tale impugnazione coincidono sostanzialmente con quelli dell’impugnazione nella causa C‑549/12 P.

47. In particolare, la Repubblica federale di Germania addebita al Tribunale di avere confermato le irregolarità sistematiche accertate dalla [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest’ultima vi abbia incluso errori relativi alle norme in materia di appalti pubblici che potrebbero riguardare solo alcune parti del programma operativo, nonché errori relativi a casi molto particolari e dubbi.

48. La Repubblica federale di Germania contesta, inoltre, che il Tribunale avesse correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva scelto la procedura di campionamento appropriata, sicché il tasso di errore stabilito non sarebbe rappresentativo.

49. D’altro canto, la Repubblica federale di Germania sostiene che un’estrapolazione di errori non rappresentativi e di errori quantificati in tassi forfettari è contraria al principio di proporzionalità, in quanto la rettifica finanziaria andrebbe al di là della compensazione delle perdite finanziarie effettivamente subite dal bilancio dell’Unione.

50. [OSCURATO:PERSONA] respinge tali argomenti sostenendo che le irregolarità rilevate erano di carattere sistematico, in quanto denotavano una carenza dei sistemi di gestione e controllo.

Peraltro, il campionamento sarebbe stato effettuato con una tecnica internazionalmente riconosciuta.

Infine, a suo parere, l’estrapolazione in sé sarebbe un metodo proporzionato per valutare e quantificare il rischio connesso ad un intervento.

51. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 derivante dall’applicazione delle rettifiche finanziarie su base forfettaria.

52. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il calcolo per tasso forfettario è adeguato per le irregolarità che non hanno un significato finanziario specifico, come nel caso di specie, e proporzionato, considerata la rilevanza delle operazioni.

53. Infine, il quarto motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, che non avrebbe esaminato gli argomenti relativi all’illegittimità delle rettifiche finanziarie su base forfettaria, fatto che la [OSCURATO:PERSONA] contesta.

54. All’udienza, tenutasi il 9 gennaio 2014, sono intervenuti la Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la [OSCURATO:PERSONA]. VI – Analisi

55. Fermo restando che mi pronuncerò su tutti i motivi di impugnazione dedotti dalla Repubblica federale di Germania, esaminerò più dettagliatamente il secondo, che solleva la questione dell’applicabilità del metodo dell’estrapolazione al fine di effettuare rettifiche finanziarie nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nelle azioni finanziate dal FESR.

A – Primo motivo, comune alle due impugnazioni

56. La Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel riconoscere che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare rettifiche finanziarie a motivo di errori amministrativi.

57. Seguendo l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto rammentare che, oltre agli obblighi generali derivanti dai principi di leale cooperazione e di autonomia procedurale degli Stati membri, quando questi ultimi attuano disposizioni dell’Unione in relazione a fondi o programmi finanziari della stessa Unione entrano in gioco anche le reciproche responsabilità incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri nell’esecuzione del bilancio comunitario, quali indicate dall’articolo 247 CE (divenuto articolo 317 TFUE), dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in prosieguo: il «regolamento finanziario») (8), dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (in prosieguo: il «regolamento sulle modalità di esecuzione») (9) nonché, nella fattispecie, dai regolamenti sui fondi strutturali.

58. Ciò posto, la Repubblica federale di Germania ha ricevuto dall’Unione un contributo finanziario che è tenuta a gestire a nome della stessa, garantendo che esso venga utilizzato in modo conforme alla normativa applicabile.

59. In relazione a tale tipo di gestione concorrente dei contributi finanziari dell’Unione, la Corte ha elaborato una giurisprudenza costante nell’ambito dei fondi strutturali, principalmente il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e il Fondo sociale europeo (FSE) (10) .

A mio avviso, e concordo al riguardo con la [OSCURATO:PERSONA], tale giurisprudenza è parimenti applicabile al FESR, che in definitiva è anch’esso un fondo strutturale i cui contributi agli Stati membri possono essere sottoposti solo a un controllo indiretto e non esaustivo da parte della [OSCURATO:PERSONA].

60. Secondo tale giurisprudenza, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], solo «le spese effettuate conformemente alle norme comunitarie sono imputate al bilancio comunitario» (11) .

Certamente, il riferimento alle «norme comunitarie» può dare adito alla tesi, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, secondo cui non si potrebbe prendere in considerazione la violazione di norme nazionali.

Non sono di tale avviso.

61. Nell’ambito della gestione concorrente di fondi dell’Unione, è inevitabile che la normativa comunitaria – incentrata sulla disciplina generale delle condizioni di ripartizione e gestione delle sovvenzioni finanziate dall’Unione – sia integrata dalle norme nazionali che, concretizzando tale disciplina generale, consentono di individuare precisamente i beneficiari di dette sovvenzioni.

62. In tal senso, la normativa comunitaria e quella nazionale costituiscono un tutt’uno ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il quale, riferendosi a una «irregolarità (…) che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura» (12), include necessariamente il complesso delle norme che definiscono, in tutta la loro estensione, il contenuto e la portata di tali condizioni.

63. Con ciò sto già anticipando la mia posizione sulla questione, sollevata dal governo tedesco, relativa alla norma da cui trarre la nozione di «irregolarità» pertinente ai presenti fini. A tale proposito condivido la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].

64. Infatti, la Repubblica federale di Germania sostiene che occorre partire dalla nozione di «irregolarità» risultante dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità, ai sensi del quale costituisce «irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità (…)».

65. Ritengo che tale disposizione, in quanto norma generale relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, debba cedere il passo a quella contenuta nell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, norma speciale che disciplina la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nello specifico contesto dei fondi strutturali.

66. Pertanto, non si può affermare che la [OSCURATO:PERSONA] possa sopprimere o ridurre un contributo finanziario solo qualora l’irregolarità rilevata sia imputabile ad un operatore economico, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, escludendo così le irregolarità imputabili all’amministrazione nazionale responsabile della gestione del contributo comunitario.

67. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che «l’[articolo] 24 del regolamento n. 4253/88 non opera alcuna distinzione di ordine quantitativo o qualitativo circa le irregolarità che possono dar luogo alla riduzione di un contributo» (13) .

Tale affermazione, ancorché formulata in risposta all’osservazione secondo cui le irregolarità rilevate nel caso di specie erano di natura tecnica, può essere estesa alle ipotesi in cui, come nel caso in esame, venga invocata la qualità pubblica del soggetto al quale viene imputata l’irregolarità.

68. Ciò in quanto, come ricorda la [OSCURATO:PERSONA] e a termini della sentenza del 24 gennai o 2002, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA] (14), «la base giuridica per qualsiasi domanda di rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA] è costituita dall’[articolo] 24, [paragrafo] 2, del regolamento n. 4253/88 (…)».

La nozione di «irregolarità» ai sensi di detta disposizione deve quindi essere interpretata estensivamente, a pena di limitarne notevolmente l’effetto utile, dato che, in caso contrario, non sarebbe possibile rettificare le irregolarità imputabili al gestore pubblico nazionale, che vanno necessariamente prese in considerazione nel contesto della gestione concorrente propria dei fondi strutturali.

69. Ritengo, pertanto, che il Tribunale abbia concluso correttamente, al punto 40 della prima delle sentenze impugnate, che il fatto che «le autorità nazionali svolgano un ruolo centrale nell’attuazione dei Fondi strutturali depone a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di “irregolarità”[, sicché] un errore commesso da queste ultime dev’essere considerato un’“irregolarità” ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, alla luce dei principi della buona gestione finanziaria, di cui all’articolo 274 CE, e di leale cooperazione, di cui all’articolo 10 CE, i quali non autorizzano un’immunità degli Stati membri, e tenuto conto della circostanza che l’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 è l’unica disposizione che consente la riduzione dell’importo di un contributo nel caso in cui l’intervento non si sia sviluppato come inizialmente previsto» (15) .

70. Infine, non condivido nemmeno la tesi secondo cui rileverebbero solo le irregolarità che rechino pregiudizio al bilancio dell’Unione.

71. Ancora una volta, si tratta di una condizione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, ma non dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, applicabile prioritariamente al caso di specie, ai sensi del quale le irregolarità rilevanti sono quelle che riguardano «la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]».

È evidente che l’interesse del legislatore a garantire la corretta esecuzione delle azioni e delle misure di finanziamento si giustifica in ultima analisi con il suo interesse ad evitare qualsiasi pregiudizio ai bilanci delle Comunità.

Tuttavia, senza arrivare a tale estremo, è altrettanto evidente che tutte le irregolarità, comprese quelle che non provocano direttamente detto pregiudizio, evidenziano una carenza nella gestione dei fondi pubblici che, in quanto tale, costituisce un rischio per l’integrità del bilancio.

Ciò a prescindere dal fatto che lo scopo primario dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4235/88 sia proprio la corretta gestione in quanto tale dei fondi dell’Unione, e quindi indipendentemente, a mio avviso, dal fatto che le irregolarità rilevate si traducano in un pregiudizio economico immediato.

72. In base a quanto precede, ritengo che il primo motivo delle due impugnazioni debba essere respinto. B – Secondo motivo, comune alle due impugnazioni

73. La Repubblica federale di Germania afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto riconoscendo alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di effettuare rettifiche finanziarie per estrapolazione e confermando l’estrapolazione concretamente effettuata nel caso di specie.

1. Sulla legittimità dell’utilizzo del metodo dell’estrapolazione nell’ambito del FESR

74. L’argomento del governo tedesco, condiviso dai governi spagnolo e francese, è fondamentalmente di carattere letterale, poiché si basa sul fatto che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 fa specificamente riferimento all’«esistenza di un ’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’ azione o della misura» (16) .

Ne conseguirebbe che il contributo potrebbe essere ridotto o sospeso solo qualora fosse stata effettivamente constatata in concreto un’irregolarità o una modifica, il che escluderebbe che si possa procedere per estrapolazione in relazione ad azioni o misure che non siano state oggetto di esame.

75. Tale approccio è quello che è stato sostenuto dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa C‑443/97, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (17), secondo il quale «il tenore letterale [ (18) ] dell’[articolo] 24 non consent[e] di comprendere infrazioni degli obblighi di cui all’[articolo] 23, [paragrafo] 1, nell’ambito della nozione di “irregolarità” tali da giustificare riduzioni nette» (19) .

76. A ciò si aggiungerebbe il fatto che, a differenza dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, l’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1260/99, applicabile per il periodo 2000‑2006, autorizza espressamente la [OSCURATO:PERSONA] a «procedere alle necessarie rettifiche finanziarie» quando siano accertate «gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico» [paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo].

Rettifiche che consistono, secondo quanto disposto subito dopo dal medesimo paragrafo, nel «sopprime[re] in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione», e il cui importo viene stabilito tenendo conto «della natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri», e ciò sempre «conformemente al principio di proporzionalità».

77. In conclusione, secondo il governo tedesco, sia dal tenore letterale dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, sia dalla normativa applicata successivamente in materia risulterebbe che detta disposizione non consente l’utilizzo del metodo dell’estrapolazione.

78. A tali argomenti possono essere opposti quelli che mi accingo ad esporre: in primo luogo, l’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 deve essere interpretato in combinato disposto con l’articolo che lo precede e, in secondo luogo, l’evoluzione successiva della normativa applicabile in materia non è determinante ai fini dell’interpretazione della disciplina che ci occupa.

a) Il sistema degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88

79. A mio avviso, gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 hanno senso soltanto qualora siano concepiti come un sistema organizzato, per l’appunto, intorno alla nozione di «irregolarità».

Il primo di tali articoli stabilisce al paragrafo 1 che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate dall’Unione siano state attuate correttamente, prevenire e sanzionare le irregolarità nonché, se necessario, ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza (20) .

Si tratta, in definitiva, di stabilire un sistema di controllo finanziario idoneo a garantire il buon fine dei fondi comunitari.

80. Se gli Stati membri non adempiono correttamente a tale obbligo, omettendo di istituire un adeguato sistema di controllo o non applicandolo correttamente in un caso specifico, commettono una palese irregolarità.

Nel primo caso, la reazione dell’Unione dovrebbe sostanziarsi in un ricorso per inadempimento (21), mentre nel secondo caso il rimedio appropriato, a mio avviso, può essere solo la sospensione o riduzione del contributo prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88.

81. Infatti, l’esistenza di determinate carenze nel sistema di controllo istituito da uno Stato membro costituisce una delle ipotesi nelle quali si possono legittimamente sollevare dubbi fondati in ordine alla giustificazione di uno specifico contributo finanziario accordato dall’Unione.

A tali ipotesi fa riferimento l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88, laddove menziona il caso in cui «la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato».

Detta disposizione prevede che, sulla base di tale apparenza, la [OSCURATO:PERSONA] debba procedere «ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro (…) di presentare le [sue] osservazioni in un lasso di tempo determinato».

82. È in seguito a tale esame che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, «la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura».

A mio parere, un’irregolarità nel sistema di controllo di un contributo finanziario dell’Unione incide in modo sostanziale sulle condizioni di attuazione dell’azione o della misura beneficiarie di detto contributo.

Si tratta, probabilmente, del tipo di irregolarità che riguarda più direttamente tali condizioni.

83. Pertanto, non vedo alcun motivo per sostenere che le irregolarità consistenti nell’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88 non possano rientrare tra le irregolarità che giustificano la soppressione o la riduzione del contributo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Tale circostanza, come si vedrà, legittima l’utilizzo del metodo dell’estrapolazione, dato che, per loro stessa natura, le irregolarità di un sistema di controllo sono idonee ad incidere sull’insieme delle azioni soggette a tale sistema e, una volta identificate come carenze di carattere sistematico, possono essere corrette solo se riguardano la totalità di dette azioni.

b) La disciplina successiva e la sua rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88

84. È vero che, come fa valere il governo tedesco, la normativa applicabile al periodo 2000‑2006 consente espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] di «procedere alle necessarie rettifiche finanziarie» qualora siano accertate «gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico» [articolo 39, paragrafi 2, lettera c), e 3, lettera b), del regolamento n. 1260/99].

Ciò non significa, tuttavia, che non si potesse procedere allo stesso modo in base alla previgente normativa, ancorché, all’epoca, solo in virtù di un’autorizzazione che doveva essere considerata implicita nel sistema costituito dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 (22) .

85. Così ha ritenuto anche la Corte stessa, concludendo che gli orientamenti stabiliti nel documento della [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 1997, intitolato «Linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie nette in applicazione dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88» (23), e applicati nelle presenti cause indicano «le linee generali in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] si propone, ai sensi dell’[articolo] 24 (…), di adottare successivamente singole decisioni la cui legittimità potrà essere contestata dallo Stato membro interessato dinanzi alla Corte» (24) .

I punti 5 e 6 di detto documento fanno espressamente riferimento alle rettifiche finanziarie relative ad irregolarità che pongano in evidenza insufficienze sistematiche di gestione, di controllo o di audit.

Irregolarità il cui rischio, per la natura stessa delle carenze che esse denotano, può essere quantificato soltanto con il metodo dell’estrapolazione.

86. A ciò non si può opporre che, in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’interpretare la competenza conferitale dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, si arroga un potere che detta disposizione in realtà le nega, dato che, per riprendere di nuovo i termini utilizzati dalla Corte in riferimento agli orientamenti contenuti nel documento «Linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie», «nulla osta a che la [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di esercitare pienamente il potere menzionato al precedente punto [ (25) ] , adotti linee direttrici concernenti le rettifiche finanziarie in applicazione dell’[articolo] 24 del regolamento di coordinamento e incarichi gli uffici interessati di applicarle» (26) .

87. Peraltro, tra il modello applicabile al periodo 2000‑2006 e quello ora in esame non esistono differenze particolarmente significative per quanto attiene a uno degli aspetti più delicati della questione, vale a dire la possibilità per gli Stati membri di tutelare i propri diritti e interessi.

88. Invero, la Repubblica federale di Germania sostiene giustamente che il sistema del regolamento n. 1260/99 garantisce allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni e di organizzare riunioni con la [OSCURATO:PERSONA], qualora non ne condivida i rilievi, e richiede uno sforzo ad entrambe le parti al fine di raggiungere un accordo «in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato» (articolo 39, paragrafo 2, secondo comma).

Orbene, tale garanzia non è esclusa dall’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, il cui paragrafo 1 fa riferimento a un esame appropriato del caso da parte della [OSCURATO:PERSONA] «nel quadro della compartecipazione» e sulla base delle osservazioni presentate dallo Stato membro.

Così è accaduto nei due casi oggetto del presente procedimento, di modo che non si può fondatamente sollevare alcun sospetto di violazione dei diritti della difesa delle autorità nazionali di fronte al modus operandi della [OSCURATO:PERSONA].

89. A quanto precede si deve aggiungere che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] è conforme ai criteri stabiliti nelle citate «linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie nette», accessibili al pubblico e riguardo alle quali la Corte ha dichiarato che «contribuiscono a garantire che, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta decisioni in base a detto articolo, gli Stati membri o le autorità da essi designate fruiscano, in situazioni analoghe, di un trattamento identico [e] possono altresì rafforzare la trasparenza delle singole decisioni indirizzate agli Stati membri» (27) .

In definitiva, dette linee direttrici indicano, come si è già rilevato, «le linee generali in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] si propone, ai sensi dell’[articolo] 24 (…), di adottare successivamente singole decisioni la cui legittimità potrà essere contestata dallo Stato membro interessato dinanzi alla Corte» (28), così che, in ultima analisi, non venga leso il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dello Stato membro interessato.

90. Ritengo, pertanto, che il Tribunale non sia incorso in un errore nell’affermare che le «perdite finanziarie subite dal bilancio dell’Unione (…) devono essere rettificate integralmente, poiché ogni mancata esecuzione costituirebbe una violazione del principio della buona gestione finanziaria, cui la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri si devono conformare ai sensi dell’articolo 274 CE.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter essere in grado di ridurre il contributo in misura che rifletta la portata dell’irregolarità che essa ha accertato nell’ambito della procedura in contraddittorio ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88» (29) .

91. Il Tribunale non ha commesso errori neppure nell’affermare che, poiché la riduzione deve riflettere la portata sistematica delle irregolarità rilevate, e tenuto conto del fatto che «la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di informazioni su tutti i controlli effettuati dallo Stato membro (…), l’utilizzo del metodo dell’estrapolazione rappresenta il mezzo più adeguato per garantire gli obiettivi perseguiti dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88» (30) .

92. Infatti, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non esercita essa stessa il controllo finanziario sui contributi, né dispone di tutte le informazioni relative al complesso dei controlli effettuati dalle autorità nazionali, pur essendo tenuta a vigilare sull’integrità delle risorse di bilancio dell’Unione, è evidente che essa possa adempiere tale obbligo solo qualora si avvalga di un metodo, come quello dell’estrapolazione, che consenta di estendere all’insieme dei contributi i risultati ottenuti con i controlli selettivi che le competono.

In altre parole, al carattere necessariamente parziale e selettivo dei controlli effettu ati dalla [OSCURATO:PERSONA] deve corrispondere un metodo di rettifica della stessa natura.

Ciò fermo restando che, come vedremo in seguito, tale metodo deve essere applicato con le dovute garanzie quanto all’attendibilità della proiezione dei relativi risultati sul complesso dei contributi.

93. Si tratta ora di stabilire se, una volta ammessa in via di principio l’idoneità del metodo dell’estrapolazione al fine di effettuare rettifiche finanziarie in relazione al FESR, detto metodo sia stato applicato correttamente nei casi in esame.

2. Sull’applicazione del metodo dell’estrapolazione nei casi di specie

94. La Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare appropriate le rettifiche operate in ciascun caso con il metodo dell’estrapolazione.

a) Causa C‑549/12 P

95. Per quanto riguarda la sentenza impugnata nella causa C‑549/12 P, le autorità tedesche sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di un pregiudizio al bilancio dell’Unione, avrebbe dovuto escludere la contabilizzazione erronea di singoli progetti, la cui estrapolazione comporterebbe una sovracompensazione a favore dell’Unione e contravverrebbe al principio di proporzionalità.

D’altro canto, a parere del governo tedesco, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto discostarsi, senza una motivazione espressa e circostanziata, dal parere della Corte dei conti in ordine al carattere non sistematico di talune irregolarità.

96. Per quanto attiene alla prima delle due censure, si deve osservare che, come spiegato ai punti da 51 a 53 della sentenza impugnata, i cinque progetti la cui contabilizzazione, secondo il governo tedesco, non avrebbe arrecato alcun danno al bilancio dell’Unione avrebbero potuto essere finanziati ai sensi della misura 1.1, ma in realtà sono stati indebitamente sovvenzionati nell’ambito della misura 2.1, sebbene fosse scaduto il termine per modificare l’imputazione dei progetti all’una o all’altra misura.

97. È vero che al punto 52 della sentenza impugnata si afferma che «l’esistenza di tali irregolarità è sufficiente per imporre una rettifica finanziaria, senza che vi sia necessità che il bilancio comunitario debba subire un pregiudizio finanziario preciso».

Ciò non significa necessariamente che, secondo il Tribunale, nel caso di specie non sussista un pregiudizio preciso.

Esso rileva infatti, al punto 50 della medesima sentenza, che un determinato progetto ([OSCURATO:PERSONA]) aveva indebitamente beneficiato di un finanziamento aggiuntivo del 15%.

Gli altri quattro programmi avrebbero potuto essere finanziati se fossero stati imputati alla misura 1.1, ma non potevano esserlo nell’ambito della misura 2.1, ai sensi della quale sono tuttavia stati sovvenzionati.

Per effetto di tale irregolarità sono stati finanziati progetti che, se pur ammissibili in astratto, potevano esserlo in concreto soltanto ove rispondessero a talune condizioni prescritte dall’Unione e che lo Stato membro era tenuto a far rispettare.

A mio avviso, ciò comporta un evidente pregiudizio al bilancio comunitario, dato che sono stati sovvenzionati a suo carico progetti non conformi alle condizioni stabilite a tal fine.

98. In ogni caso, ammettendo che i progetti menzionati dal governo tedesco non abbiano comportato un pregiudizio finanziario preciso, ciò non significa che essi non possano formare oggetto di estrapolazione.

L’oggetto dell’estrapolazione non è, come sostiene la Repubblica federale di Germania, l’effetto finanziario di un’irregolarità, bensì l’irregolarità stessa in quanto tale.

I progetti in questione potrebbero anche non avere avuto un effetto finanziario preciso, ma erano tutti viziati da una grave irregolarità, vale a dire il fatto che non riguardavano PMI e, pertanto, non sussisteva una delle condizioni principali del finanziamento.

99. Concordo quindi con il Tribunale laddove conclude, al punto 66 della sentenza impugnata, che «le contabilizzazioni errate relative a imprese non PMI sono di natura sistematica nei limiti in cui riflettono un’insufficienza di gestione, di controllo o di audit che si è manifestata diverse volte e che molto probabilmente si ritrova in tutta una serie di casi simili [ (31) ] . [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente qualificato le contabilizzazioni erronee relative a imprese non PMI come irregolarità sistematiche».

100. A tal riguardo ritengo inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse vincolata dal parere della Corte dei conti, dato che, secondo il punto 65 della sentenza del Tribunale, «dal tenore letterale dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, la [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere vincolata, nell’esercizio delle prerogative conferitele da tale articolo, dalle osservazioni dell’organo di controllo.

Al contrario, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la propria valutazione delle irregolarità constatate.

In tal senso, la decisione impugnata riflette la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e non quella della Corte dei conti».

101. Peraltro, la Repubblica federale di Germania non mette prettamente in discussione il rigore dell’audit effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], ma solo la rappresentatività del campione utilizzato, dal quale andrebbero escluse, a suo parere, le irregolarità rilevate nei progetti che, sempre a suo parere, non avrebbero comportato alcun pregiudizio al bilancio dell’Unione.

A parte tale circostanza – che, al pari del Tribunale, considero irrilevante –, il governo tedesco non critica nel merito un audit che ha individuato, sulla base di un campione sufficientemente rappresentativo, un’irregolarità che può essere ragionevolmente considerata sistematica e, in quanto tale, può essere estrapolata al complesso dei progetti sovvenzionati.

Proprio perché è stata estrapolata un’irregolarità rilevata sulla base di un campione sufficientemente rappresentativo, è evidente che, per sua stessa natura, il risultato dell’estrapolazione non possa che essere proporzionato.

b) Causa C‑54/13 P

102. Per quanto concerne la sentenza oggetto della causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel confermare la qualificazione come irregolarità sistematiche di taluni errori relativi a casi molto particolari e dubbi, nonché nell’ammettere l’utilizzo di un campionamento inadeguato, in violazione del principio di proporzionalità per sovracompensazione delle perdite finanziarie effettivamente subite dall’Unione.

103. A tale proposito è d’uopo rilevare che i limiti dell’impugnazione non consentono alla Corte di riesaminare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale nel caso in cui il ricorrente vi opponga solo il proprio dissenso (32) .

104. I casi che il governo tedesco definisce dubbi (i progetti nn. 8 e 20) non sono tali per la [OSCURATO:PERSONA], né lo sono stati per lo stesso Tribunale, il quale, in ogni caso, li ha valutati unitamente ad altri casi per concludere, in modo motivato, che essi erano rappresentativi di una serie di irregolarità sistematiche passibili di estrapolazione.

Ritengo che, in siffatte circostanze, il ricorso di impugnazione non costituisca un rimedio adeguato per la mera contestazione di parte.

105. Quanto all’idoneità del campionamento utilizzato nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ribadito che, considerata la natura concorrente della gestione dei fondi, l’Unione può effettuare solo controlli a campione avvalendosi di tecniche di sondaggio, fa valere che nel caso di specie è stata impiegata una tecnica internazionalmente riconosciuta, vale a dire il metodo MUS («monetary unit sampling»), il quale, applicato ad una selezione di 36 operazioni (che rappresentano il 32,3% delle spese dichiarate nell’ambito dell’intervento in questione), fornisce un campione sufficientemente rappresentativo per consentire un’estrapolazione adeguata alle altre operazioni cofinanziate.

106. Il Tribunale ha fatto proprio il parere della [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 113 a 115 della sentenza impugnata, evidenziando inoltre che il metodo in questione è stato elaborato ex ante ai fini degli audit di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel periodo di programmazione 1994‑1999 ed è stato applicato in tutti gli audit effettuati in tutti gli Stati membri, assicurando così che essi ricevessero tutti il medesimo trattamento.

107. A mio avviso, la Corte non dovrebbe rimettere in causa tale valutazione, motivata e ragionevole, del Tribunale. C – Terzo motivo di impugnazione nella causa C‑54/13 P

108. Con tale motivo la Repubblica federale di Germania sostiene, ancora una volta, che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 consente di rettificare solo irregolarità concrete e specifiche, il che escluderebbe le rettifiche forfettarie, di per sé imprecise e basate su irregolarità potenziali.

109. Tuttavia, è vero che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le linee direttrici del 15 ottobre 1997 definiscono espressamente, al punto 7, le rettifiche forfettarie come metodo necessario per correggere «[a]lcuni tipi di irregolarità [che] non hanno un significato finanziario specifico».

In ogni caso, e per le ragioni esposte a sostegno del rigetto dei motivi precedenti, ritengo che non possa essere accolta neppure tale censura, basata sulla premessa secondo cui l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 consentirebbe di rettificare soltanto irregolarità specifiche.

110. Per quanto riguarda, infine, l’asserito carattere sproporzionato delle rettifiche della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che le considerazioni svolte dal Tribunale ai punti da 128 a 134 della sentenza impugnata non siano viziate da un errore di diritto sindacabile in sede di impugnazione.

111. Ritengo, pertanto, che tale motivo debba essere respinto. D – Quarto motivo di impugnazione nella causa C‑54/13 P

112. La Repubblica federale di Germania sostiene, infine, che il Tribunale non ha motivato il rigetto dei suoi argomenti relativi all’illegittimità delle rettifiche finanziarie su base forfettaria.

113. Come ha fatto valere la [OSCURATO:PERSONA], la risposta ad entrambe le questioni è riscontrabile ai punti da 95 a 108 e da 128 a 134 della sentenza impugnata.

114. Infatti, dopo avere spiegato, al punto 84 di detta sentenza, che le autorità tedesche sostenevano che nella fattispecie non si potessero utilizzare le rettifiche finanziarie su base forfettaria né la relativa estrapolazione, al punto 96 della medesima sentenza il Tribunale risponde che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] «un potere di riduzione e un ampio margine di discrezionalità (…), senza menzionare limiti quanto alla scelta dei metodi che essa può utilizzare al fine di stabilire l’importo della riduzione».

Tale riferimento alla libertà di scelta dei metodi implica che, secondo il Tribunale, la suddetta disposizione costituisce il fondamento normativo pertinente sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] può fare ricorso al metodo effettivamente utilizzato nel caso di specie.

115. È vero che subito dopo, ai punti da 97 a 108 della sentenza impugnata, il Tribunale si sofferma ad esaminare il metodo dell’estrapolazione.

Tuttavia, ciò non significa che esso abbia eluso la questione del metodo delle rettifiche forfettarie.

Al contrario, il Tribunale vi fa riferimento ai punti da 128 a 134.

116. In tale contesto appare chiaro, a mio avviso, che la questione dibattuta non fosse tanto l’illegittimità del metodo forfettario, quanto il carattere sproporzionato dei suoi effetti nel caso di specie.

Tale questione è stata risolta dal Tribunale in una maniera che si può condividere o meno, ma non considerare immotivata.

Ritengo, pertanto, che tale motivo vada parimenti respinto.

VII – Sulle spese

117. Conformemente agli articoli 138, paragrafo 1, e 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabili al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, propongo alla Corte di condannare alle spese la Repubblica federale di Germania e disporre che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica francese si facciano carico delle proprie spese.

VIII – Conclusione

118. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1) I ricorsi sono respinti. 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica francese si faranno carico ciascuna delle proprie spese. (1) . (2) – A titolo di esempio, sentenze del 6 ottobre 1993, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑55/91, Racc. pag.

I‑4813); del 30 novembre 2000, HMIL (C‑436/98, Racc. pag.

I‑10555), e del 4 marzo 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑344/01, Racc. pag.

I‑2081). (3) – Regolamento del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1). (4) – GU L 185, pag.

9. (5) – Regolamento del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1). (6) – Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290, pag. 1). (7) – Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1). (8) – Regolamento del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1). (9) – Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1). (10) – V., in generale, sentenza del 15 settembre 2005, Irlanda/[OSCURATO:PERSONA] (C‑199/03, Racc. pag.

I‑8027). (11) – Sentenza Irlanda/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26, che richiama la citata sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA], punto

67. La Corte ha ritenuto che tale principio, già affermato in relazione al FEAOG, fosse applicabile al FSE. (12) – Il corsivo è mio. (13) – Sentenza Irlanda/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto

30. (14) – Causa C‑500/99 P (Racc. pag.

I‑867, punto 88). (15) – Di analogo tenore è il punto 28 della seconda sentenza impugnata nel presente procedimento. (16) – Il corsivo è mio. (17) – Conclusioni presentate il 28 ottobre 1999 (sentenza del 6 aprile 2000, Racc. pag.

I‑2415), paragrafi da 18 a

24. (18) – Il corsivo è nell’originale. (19) – Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo

21. (20) – In tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre (C‑465/10, Racc. pag.

I‑14081, punto 35). (21) – Così risulta dall’ordinanza della Corte dell’11 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑325/94 P, Racc. pag.

I‑3727, punto 22). (22) – Nella sentenza del 22 gennaio 2004, COPPI (C‑271/01, Racc. pag.

I‑1029, punto 41), la Corte ha dichiarato che, anche se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88 «non prevede espressamente la revoca di un contributo finanziario del FEAOG da parte di uno Stato membro (…), tale disposizione sarebbe privata del suo effetto utile se uno Stato membro non potesse introdurre direttamente misure del genere».

La giustificazione di tale potere implicito conferito agli Stati membri dall’articolo 23, paragrafo 1, vale allo stesso modo, a mio avviso, per l’analogo potere conferito dall’articolo 24, paragrafo 1, alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle irregolarità che non siano state rettificate dagli Stati membri ex articolo 23, paragrafo 1, del menzionato regolamento. (23) – COM(97) 3151 def. –

II. (24) – Sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit. punto

33. (25) – Vale a dire quello che, in virtù dell’articolo 24, paragrafo 2, consente alla [OSCURATO:PERSONA] di «ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura considerata se l’esame (...) conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]» (sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30). (26) – Sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto

31. (27) – Ibidem, punto

32. (28) – Ibidem, punto

33. (29) – Sentenza impugnata nella causa C‑549/12 P, punto 91; nello stesso senso, sentenza impugnata nella causa C‑54/13 P, punto

101. (30) – Sentenza impugnata nella causa C‑549/12 P, punto 95; nello stesso senso, sentenza impugnata nella causa C‑54/13 P, punto

106. (31) – Il corsivo è mio. (32) – In tal senso, per tutte, sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑551/10 P, punto 85).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CC0549_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. Nel contesto di due impugnazioni contro altrettante sentenze del Tribunale, che hanno respinto i ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica federale di Germania avverso due decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto taluni contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), si pone la questione dell’applicabilità al caso di specie della giurisprudenza elaborata in relazione ad altri fondi strutturali in materia di riduzione dei contributi finanziari (2) . In particolare, si chiede se, nel caso del FESR, gli errori amministrativi delle autorità nazionali costituiscano una «irregolarità» ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 (3) e, soprattutto, se la [OSCURATO:PERSONA] possa effettuare rettifiche finanziarie utilizzando il metodo dell’estrapolazione. I – Ambito normativo 2. Il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (4), stabilisce il quadro normativo del FESR, volto a correggere i principali squilibri regionali all’interno dell’Unione. 3. L’articolo 23, intitolato «Controllo finanziario», del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88, stabilisce quanto segue: «1. Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per: – verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente, – prevenire e sanzionare le irregolarità, – ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. (…) 2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative[,] regolamentari e amministrative nazionali (…), funzionari o agenti della [OSCURATO:PERSONA] possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali. (…)». 4. L’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», così dispone: «1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato. 2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]. (…)». 5. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (5), «[c]ostituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». 6. L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2064/97 (6) dispone quanto segue: «1. Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] un attestato (…) redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione. L’attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese. 2. Se l’esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione finale delle spese, l’attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie. In tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine». II – Fatti A – Causa C‑549/12 P 7. Su richiesta del governo tedesco, con decisione C (94) 1939/5, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per il Land di Turingia, rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.005), prevedendo una partecipazione dei Fondi strutturali pari a ECU 1 021 771 000, aumentati a EUR 1 086 827 000 con la decisione C (99) 5087, del 29 dicembre 1999, con un cofinanziamento del FESR per un importo massimo pari a EUR 1 020 719 000. 8. Per quanto riguarda la misura 2.1, relativa al sostegno alle attività produttive delle PMI, la decisione C (99) 5087 ha fissato l’importo complessivo delle spese in EUR 674 104 000 e il contributo del FESR in EUR 337 052 000. 9. Il Ministero dell’Economia e dei Trasporti del Land di Turingia è stato designato come autorità incaricata della gestione. 10. Nel corso del 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un esame sistematico dei sistemi di gestione e di controllo nel Land di Turingia. Il 30 gennaio 2002 essa ha presentato una relazione finale, contenente talune raccomandazioni. 11. In seguito alla trasmissione dell’attestato di cui all’articolo 8 del regolamento n. 2064/97 e alla richiesta delle autorità tedesche di pagamento definitivo del programma, il 27 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso l’intervento e proceduto al pagamento definitivo dell’importo richiesto. 12. Successivamente, nel corso del 2003, la Corte dei conti ha effettuato diverse ispezioni di controllo e il 22 giugno 2004 ha trasmesso la sua relazione provvisoria di controllo alle autorità tedesche, le quali hanno trasmesso alla Corte dei conti ulteriori informazioni con lettere del 31 agosto e del 13 ottobre 2004. 13. Il 17 gennaio 2005 la Corte dei conti ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione di controllo. Questa rilevava l’esistenza di varie irregolarità singole e sistematiche relative a operazioni specifiche, quali il finanziamento di imprese non rientranti nella definizione di PMI, la dichiarazione di spese non ammissibili (canoni futuri, IVA, sconti), errori di calcolo del contributo massimo e mancanza di documenti giustificativi per taluni tipi di spese, come le spese generali o i fondi propri. La relazione segnalava insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo dell’intervento. Il tasso di errore dei 28 progetti rientranti nella misura 2.1 era del 31,36%. 14. Il 19 ottobre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche i primi risultati del suo esame della relazione della Corte dei conti, invitandole a presentare le loro osservazioni. 15. Con lettera del 5 gennaio 2007, le autorità tedesche hanno risposto alla [OSCURATO:PERSONA] opponendosi all’applicazione delle rettifiche estrapolate e fornendo ulteriori documenti giustificativi attestanti l’ammissibilità di talune spese. 16. Con decisione COM(2008) 1690 definitivo, del 30 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, ha ridotto di EUR 81 425 825,67 il contributo finanziario del FESR, a causa delle irregolarità singole e sistematiche constatate nell’ambito della misura 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un’estrapolazione del tasso di errore relativo a tutta la misura 2.1 prendendo come base un tasso di errore del 23,88%. Essa ha calcolato un importo di EUR 1 232 012,70 per le irregolarità singole e di EUR 80 193 812,97 per le irregolarità sistematiche. 17. Secondo la decisione impugnata, gli errori sistematici constatati erano i seguenti: – finanziamento concesso ad un’impresa non PMI; – beneficiario finale che non ha soddisfatto i requisiti nazionali applicabili alle PMI per un finanziamento aggiuntivo del 15%; – spese non ammissibili dichiarate in relazione a contratti di locazione. B – Causa C‑54/13 P 18. Con decisione C (94) 1973, del 5 agosto 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il programma operativo per [OSCURATO:PERSONA] rientrante nell’obiettivo n. 1 in Germania (Arinco n. 94.DE.16.006), prevedendo una partecipazione dei fondi strutturali pari a ECU 743 112 000, aumentati successivamente a EUR 779 154 000, con un cofinanziamento del FESR per un importo di EUR 540 886 000. 19. Il Ministero («Senatsverwaltung») per l’Economia, la Tecnologia e le Donne del Land di [OSCURATO:PERSONA] è stato designato come autorità incaricata della gestione. 20. Il 24 marzo 2003 le autorità tedesche hanno presentato la richiesta di pagamento definitivo. 21. Tra il febbraio 2004 e il marzo 2005 la [OSCURATO:PERSONA] e una società di revisione esterna da questa incaricata hanno effettuato diverse ispezioni nell’ambito dei controlli di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel periodo di programmazione 1994‑1999. 22. Il 31 maggio e il 15 dicembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alle autorità tedesche la sua relazione di controllo, in cui si rilevavano talune irregolarità sistematiche relative a operazioni specifiche, comprese, in particolare, la dichiarazione di spese non ammissibili (spese senza deduzione dei prodotti di vendita, spese generali non realmente sostenute, dichiarazioni di spese superiori alle spese reali), violazioni delle norme in materia di pubblici appalti e la mancanza di documenti giustificativi. Per i 29 progetti dell’intervento effettivamente controllati, il tasso di errore era del 7,56%. Sette dei 36 progetti selezionati non avevano potuto essere controllati a causa di fallimento. 23. In seguito alla presentazione di osservazioni e di ulteriori informazioni da parte delle autorità tedesche, il 26 gennaio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le sue conclusioni provvisorie. Le autorità tedesche hanno contestato tali conclusioni per mancanza di fondamento giuridico, opponendosi all’applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie estrapolate e presentando prove supplementari della legittimità delle spese. 24. Con decisione COM(2008) 1615 definitivo, del 29 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto di EUR 12 900 719,52 il contributo finanziario del FESR. [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un tasso di errore del 3,63% dei 29 progetti controllati e ha applicato una rettifica finanziaria estrapolata che rappresentava una riduzione pari al 2,68% del contributo finanziario del FESR al programma globale. III – Le sentenze del Tribunale 25. La Repubblica federale di Germania ha proposto due ricorsi dinanzi al Tribunale, che sono stati respinti con sentenze del 19 settembre 2012, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑265/08), e del 21 novembre 2012, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑270/08). 26. Il Tribunale ha disatteso i vari motivi di impugnazione dedotti dalla Repubblica federale di Germania con il sostegno del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], i quali sono parimenti intervenienti nel procedimento di impugnazione. 27. In primo luogo, la Repubblica federale di Germania sosteneva che non sussistevano le condizioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 per procedere alla riduzione dei contributi. Il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, che gli errori amministrativi imputabili alle autorità nazionali potessero essere qualificati come irregolarità ai sensi di detta disposizione e che la nozione di «irregolarità» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 fosse irrilevante, in quanto quest’ultimo persegue obiettivi diversi e ha un diverso campo di applicazione. 28. In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania affermava che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 non consentiva di applicare il metodo dell’estrapolazione per calcolare l’importo della riduzione. Il Tribunale ha risposto che si trattava del metodo più adeguato per garantire l’obiettivo perseguito dal regolamento, ossia permettere una rettifica finanziaria idonea a coprire tutte le perdite subite dal bilancio dell’Unione. 29. In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi basata su un’analisi della Corte dei conti, anziché accertare essa stessa, in loco, le circostanze del caso di specie. Il Tribunale ha ritenuto che tale comportamento non integrasse una violazione del citato articolo 24, paragrafo 2. 30. In quarto luogo, il Tribunale ha escluso che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto conto della contabilizzazione erronea di talune imprese potesse costituire una violazione dei principi del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di leale cooperazione. 31. Infine, il Tribunale ha escluso che l’applicazione del metodo dell’estrapolazione fosse contraria al principio di proporzionalità. 32. Contro le menzionate sentenze del Tribunale sono state proposte le impugnazioni dalle quali ha tratto origine il presente procedimento dinanzi alla Corte. IV – Le impugnazioni 33. L’impugnazione nella causa C‑549/12 P si fonda su due motivi: 1) errore di diritto nel qualificare come «irregolarità» taluni errori amministrativi; 2) errore di diritto nell’applicazione del metodo dell’estrapolazione. 34. L’impugnazione nella causa C‑54/13 P riproduce i due motivi suddetti, ai quali aggiunge i due seguenti: 1) errore di diritto per applicazione illegittima di rettifiche finanziarie su base forfettaria; 2) violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale. V – Procedimento dinanzi alla Corte A – Causa C‑549/12 P 35. La prima impugnazione è stata registrata nella cancelleria della Corte il 29 novembre 2012. 36. Con la prima parte del primo motivo, la Repubblica federale di Germania addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nel considerare che gli errori amministrativi imputabili alle autorità nazionali possano essere qualificati come irregolarità ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88. A parere della Repubblica federale di Germania, la nozione di «irregolarità» dovrebbe essere interpretata conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95. Non avendolo fatto, il Tribunale avrebbe violato tanto tale disposizione quanto il principio di attribuzione delle competenze sancito dall’articolo 5, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 7 TFUE. 37. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, replica che, nel contesto della gestione concorrente in materia di fondi strutturali, l’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 si applica alle rettifiche finanziarie che riguardano i beneficiari, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, senza che in quest’ultimo caso occorra interpretare congiuntamente i regolamenti n. 4253/88 e n. 2988/95. 38. Con la seconda parte del primo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che le violazioni del diritto nazionale e gli errori che non hanno alcun impatto sul bilancio dell’Unione possano costituire, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, irregolarità ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88. 39. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che rientrano nella nozione di «irregolarità» tutti i tipi di violazione delle norme applicabili che possano comportare un rischio per il bilancio dell’Unione, e che l’infondatezza delle spese costituisce chiaramente un rischio di tale natura. 40. Con il secondo motivo la Repubblica federale di Germania addebita al Tribunale un errore di diritto per avere riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di effettuare rettifiche finanziarie mediante estrapolazione e per avere confermato le modalità di esecuzione dell’estrapolazione stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. 41. Con la prima parte di tale secondo motivo, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla Repubblica francese, asserisce che la sentenza impugnata ha violato l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 – il quale (a differenza di quanto espressamente previsto dalla normativa applicabile al periodo di programmazione successivo) (7) consente di intervenire solo in relazione ad azioni o misure la cui irregolarità sia stata effettivamente accertata – e il principio di attribuzione delle competenze. 42. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, sostiene che, secondo le linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie nette da essa adottate per definire le modalità di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, qualora da un controllo emerga un rischio generale per l’intero programma operativo, deve potersi operare una rettifica per estrapolazione onde evitare che vengano poste a carico del bilancio dell’Unione spese che non sono state effettuate conformemente alla normativa applicabile. 43. Con la seconda parte di tale secondo motivo, la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, afferma che, in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore concludendo che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto correttamente ad una rettifica per estrapolazione. In primo luogo, in quanto l’erronea contabilizzazione di singoli progetti, in mancanza di pregiudizio al bilancio dell’Unione, non potrebbe giustificare una rettifica finanziaria per estrapolazione, che sarebbe contraria al principio di proporzionalità. In secondo luogo, in quanto il Tribunale ha confermato la qualificazione, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nonostante il parere contrario della Corte dei conti, di talune irregolarità come sistematiche. 44. [OSCURATO:PERSONA] replica che era legittimata ad effettuare una rettifica per estrapolazione in caso di contabilizzazione erronea delle spese comportante un rischio di pregiudizio al bilancio dell’Unione e che la qualificazione delle irregolarità come sistematiche era basata sul punto 5 delle linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie, e che le considerazioni giuridiche della Corte dei conti non erano vincolanti. Peraltro, a suo parere, l’estrapolazione sarebbe proporzionata in quanto trasporrebbe al resto del programma operativo il tasso di errore rilevato in un campione rappresentativo. B – Causa C‑54/13 P 45. La seconda impugnazione è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 31 gennaio 2013. 46. I primi due motivi di tale impugnazione coincidono sostanzialmente con quelli dell’impugnazione nella causa C‑549/12 P. 47. In particolare, la Repubblica federale di Germania addebita al Tribunale di avere confermato le irregolarità sistematiche accertate dalla [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest’ultima vi abbia incluso errori relativi alle norme in materia di appalti pubblici che potrebbero riguardare solo alcune parti del programma operativo, nonché errori relativi a casi molto particolari e dubbi. 48. La Repubblica federale di Germania contesta, inoltre, che il Tribunale avesse correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva scelto la procedura di campionamento appropriata, sicché il tasso di errore stabilito non sarebbe rappresentativo. 49. D’altro canto, la Repubblica federale di Germania sostiene che un’estrapolazione di errori non rappresentativi e di errori quantificati in tassi forfettari è contraria al principio di proporzionalità, in quanto la rettifica finanziaria andrebbe al di là della compensazione delle perdite finanziarie effettivamente subite dal bilancio dell’Unione. 50. [OSCURATO:PERSONA] respinge tali argomenti sostenendo che le irregolarità rilevate erano di carattere sistematico, in quanto denotavano una carenza dei sistemi di gestione e controllo. Peraltro, il campionamento sarebbe stato effettuato con una tecnica internazionalmente riconosciuta. Infine, a suo parere, l’estrapolazione in sé sarebbe un metodo proporzionato per valutare e quantificare il rischio connesso ad un intervento. 51. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 derivante dall’applicazione delle rettifiche finanziarie su base forfettaria. 52. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il calcolo per tasso forfettario è adeguato per le irregolarità che non hanno un significato finanziario specifico, come nel caso di specie, e proporzionato, considerata la rilevanza delle operazioni. 53. Infine, il quarto motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, che non avrebbe esaminato gli argomenti relativi all’illegittimità delle rettifiche finanziarie su base forfettaria, fatto che la [OSCURATO:PERSONA] contesta. 54. All’udienza, tenutasi il 9 gennaio 2014, sono intervenuti la Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la [OSCURATO:PERSONA]. VI – Analisi 55. Fermo restando che mi pronuncerò su tutti i motivi di impugnazione dedotti dalla Repubblica federale di Germania, esaminerò più dettagliatamente il secondo, che solleva la questione dell’applicabilità del metodo dell’estrapolazione al fine di effettuare rettifiche finanziarie nel caso in cui vengano rilevate irregolarità nelle azioni finanziate dal FESR. A – Primo motivo, comune alle due impugnazioni 56. La Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel riconoscere che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare rettifiche finanziarie a motivo di errori amministrativi. 57. Seguendo l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], occorre anzitutto rammentare che, oltre agli obblighi generali derivanti dai principi di leale cooperazione e di autonomia procedurale degli Stati membri, quando questi ultimi attuano disposizioni dell’Unione in relazione a fondi o programmi finanziari della stessa Unione entrano in gioco anche le reciproche responsabilità incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri nell’esecuzione del bilancio comunitario, quali indicate dall’articolo 247 CE (divenuto articolo 317 TFUE), dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in prosieguo: il «regolamento finanziario») (8), dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (in prosieguo: il «regolamento sulle modalità di esecuzione») (9) nonché, nella fattispecie, dai regolamenti sui fondi strutturali. 58. Ciò posto, la Repubblica federale di Germania ha ricevuto dall’Unione un contributo finanziario che è tenuta a gestire a nome della stessa, garantendo che esso venga utilizzato in modo conforme alla normativa applicabile. 59. In relazione a tale tipo di gestione concorrente dei contributi finanziari dell’Unione, la Corte ha elaborato una giurisprudenza costante nell’ambito dei fondi strutturali, principalmente il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e il Fondo sociale europeo (FSE) (10) . A mio avviso, e concordo al riguardo con la [OSCURATO:PERSONA], tale giurisprudenza è parimenti applicabile al FESR, che in definitiva è anch’esso un fondo strutturale i cui contributi agli Stati membri possono essere sottoposti solo a un controllo indiretto e non esaustivo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 60. Secondo tale giurisprudenza, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], solo «le spese effettuate conformemente alle norme comunitarie sono imputate al bilancio comunitario» (11) . Certamente, il riferimento alle «norme comunitarie» può dare adito alla tesi, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, secondo cui non si potrebbe prendere in considerazione la violazione di norme nazionali. Non sono di tale avviso. 61. Nell’ambito della gestione concorrente di fondi dell’Unione, è inevitabile che la normativa comunitaria – incentrata sulla disciplina generale delle condizioni di ripartizione e gestione delle sovvenzioni finanziate dall’Unione – sia integrata dalle norme nazionali che, concretizzando tale disciplina generale, consentono di individuare precisamente i beneficiari di dette sovvenzioni. 62. In tal senso, la normativa comunitaria e quella nazionale costituiscono un tutt’uno ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, il quale, riferendosi a una «irregolarità (…) che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura» (12), include necessariamente il complesso delle norme che definiscono, in tutta la loro estensione, il contenuto e la portata di tali condizioni. 63. Con ciò sto già anticipando la mia posizione sulla questione, sollevata dal governo tedesco, relativa alla norma da cui trarre la nozione di «irregolarità» pertinente ai presenti fini. A tale proposito condivido la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 64. Infatti, la Repubblica federale di Germania sostiene che occorre partire dalla nozione di «irregolarità» risultante dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità, ai sensi del quale costituisce «irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità (…)». 65. Ritengo che tale disposizione, in quanto norma generale relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, debba cedere il passo a quella contenuta nell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, norma speciale che disciplina la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nello specifico contesto dei fondi strutturali. 66. Pertanto, non si può affermare che la [OSCURATO:PERSONA] possa sopprimere o ridurre un contributo finanziario solo qualora l’irregolarità rilevata sia imputabile ad un operatore economico, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, escludendo così le irregolarità imputabili all’amministrazione nazionale responsabile della gestione del contributo comunitario. 67. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che «l’[articolo] 24 del regolamento n. 4253/88 non opera alcuna distinzione di ordine quantitativo o qualitativo circa le irregolarità che possono dar luogo alla riduzione di un contributo» (13) . Tale affermazione, ancorché formulata in risposta all’osservazione secondo cui le irregolarità rilevate nel caso di specie erano di natura tecnica, può essere estesa alle ipotesi in cui, come nel caso in esame, venga invocata la qualità pubblica del soggetto al quale viene imputata l’irregolarità. 68. Ciò in quanto, come ricorda la [OSCURATO:PERSONA] e a termini della sentenza del 24 gennai o 2002, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA] (14), «la base giuridica per qualsiasi domanda di rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA] è costituita dall’[articolo] 24, [paragrafo] 2, del regolamento n. 4253/88 (…)». La nozione di «irregolarità» ai sensi di detta disposizione deve quindi essere interpretata estensivamente, a pena di limitarne notevolmente l’effetto utile, dato che, in caso contrario, non sarebbe possibile rettificare le irregolarità imputabili al gestore pubblico nazionale, che vanno necessariamente prese in considerazione nel contesto della gestione concorrente propria dei fondi strutturali. 69. Ritengo, pertanto, che il Tribunale abbia concluso correttamente, al punto 40 della prima delle sentenze impugnate, che il fatto che «le autorità nazionali svolgano un ruolo centrale nell’attuazione dei Fondi strutturali depone a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di “irregolarità”[, sicché] un errore commesso da queste ultime dev’essere considerato un’“irregolarità” ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, alla luce dei principi della buona gestione finanziaria, di cui all’articolo 274 CE, e di leale cooperazione, di cui all’articolo 10 CE, i quali non autorizzano un’immunità degli Stati membri, e tenuto conto della circostanza che l’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 è l’unica disposizione che consente la riduzione dell’importo di un contributo nel caso in cui l’intervento non si sia sviluppato come inizialmente previsto» (15) . 70. Infine, non condivido nemmeno la tesi secondo cui rileverebbero solo le irregolarità che rechino pregiudizio al bilancio dell’Unione. 71. Ancora una volta, si tratta di una condizione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, ma non dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, applicabile prioritariamente al caso di specie, ai sensi del quale le irregolarità rilevanti sono quelle che riguardano «la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]». È evidente che l’interesse del legislatore a garantire la corretta esecuzione delle azioni e delle misure di finanziamento si giustifica in ultima analisi con il suo interesse ad evitare qualsiasi pregiudizio ai bilanci delle Comunità. Tuttavia, senza arrivare a tale estremo, è altrettanto evidente che tutte le irregolarità, comprese quelle che non provocano direttamente detto pregiudizio, evidenziano una carenza nella gestione dei fondi pubblici che, in quanto tale, costituisce un rischio per l’integrità del bilancio. Ciò a prescindere dal fatto che lo scopo primario dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4235/88 sia proprio la corretta gestione in quanto tale dei fondi dell’Unione, e quindi indipendentemente, a mio avviso, dal fatto che le irregolarità rilevate si traducano in un pregiudizio economico immediato. 72. In base a quanto precede, ritengo che il primo motivo delle due impugnazioni debba essere respinto. B – Secondo motivo, comune alle due impugnazioni 73. La Repubblica federale di Germania afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto riconoscendo alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di effettuare rettifiche finanziarie per estrapolazione e confermando l’estrapolazione concretamente effettuata nel caso di specie. 1. Sulla legittimità dell’utilizzo del metodo dell’estrapolazione nell’ambito del FESR 74. L’argomento del governo tedesco, condiviso dai governi spagnolo e francese, è fondamentalmente di carattere letterale, poiché si basa sul fatto che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 fa specificamente riferimento all’«esistenza di un ’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’ azione o della misura» (16) . Ne conseguirebbe che il contributo potrebbe essere ridotto o sospeso solo qualora fosse stata effettivamente constatata in concreto un’irregolarità o una modifica, il che escluderebbe che si possa procedere per estrapolazione in relazione ad azioni o misure che non siano state oggetto di esame. 75. Tale approccio è quello che è stato sostenuto dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa C‑443/97, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (17), secondo il quale «il tenore letterale [ (18) ] dell’[articolo] 24 non consent[e] di comprendere infrazioni degli obblighi di cui all’[articolo] 23, [paragrafo] 1, nell’ambito della nozione di “irregolarità” tali da giustificare riduzioni nette» (19) . 76. A ciò si aggiungerebbe il fatto che, a differenza dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, l’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1260/99, applicabile per il periodo 2000‑2006, autorizza espressamente la [OSCURATO:PERSONA] a «procedere alle necessarie rettifiche finanziarie» quando siano accertate «gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico» [paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo]. Rettifiche che consistono, secondo quanto disposto subito dopo dal medesimo paragrafo, nel «sopprime[re] in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione», e il cui importo viene stabilito tenendo conto «della natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri», e ciò sempre «conformemente al principio di proporzionalità». 77. In conclusione, secondo il governo tedesco, sia dal tenore letterale dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, sia dalla normativa applicata successivamente in materia risulterebbe che detta disposizione non consente l’utilizzo del metodo dell’estrapolazione. 78. A tali argomenti possono essere opposti quelli che mi accingo ad esporre: in primo luogo, l’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 deve essere interpretato in combinato disposto con l’articolo che lo precede e, in secondo luogo, l’evoluzione successiva della normativa applicabile in materia non è determinante ai fini dell’interpretazione della disciplina che ci occupa. a) Il sistema degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 79. A mio avviso, gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 hanno senso soltanto qualora siano concepiti come un sistema organizzato, per l’appunto, intorno alla nozione di «irregolarità». Il primo di tali articoli stabilisce al paragrafo 1 che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate dall’Unione siano state attuate correttamente, prevenire e sanzionare le irregolarità nonché, se necessario, ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza (20) . Si tratta, in definitiva, di stabilire un sistema di controllo finanziario idoneo a garantire il buon fine dei fondi comunitari. 80. Se gli Stati membri non adempiono correttamente a tale obbligo, omettendo di istituire un adeguato sistema di controllo o non applicandolo correttamente in un caso specifico, commettono una palese irregolarità. Nel primo caso, la reazione dell’Unione dovrebbe sostanziarsi in un ricorso per inadempimento (21), mentre nel secondo caso il rimedio appropriato, a mio avviso, può essere solo la sospensione o riduzione del contributo prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88. 81. Infatti, l’esistenza di determinate carenze nel sistema di controllo istituito da uno Stato membro costituisce una delle ipotesi nelle quali si possono legittimamente sollevare dubbi fondati in ordine alla giustificazione di uno specifico contributo finanziario accordato dall’Unione. A tali ipotesi fa riferimento l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88, laddove menziona il caso in cui «la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato». Detta disposizione prevede che, sulla base di tale apparenza, la [OSCURATO:PERSONA] debba procedere «ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro (…) di presentare le [sue] osservazioni in un lasso di tempo determinato». 82. È in seguito a tale esame che, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, «la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura». A mio parere, un’irregolarità nel sistema di controllo di un contributo finanziario dell’Unione incide in modo sostanziale sulle condizioni di attuazione dell’azione o della misura beneficiarie di detto contributo. Si tratta, probabilmente, del tipo di irregolarità che riguarda più direttamente tali condizioni. 83. Pertanto, non vedo alcun motivo per sostenere che le irregolarità consistenti nell’inadempimento degli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88 non possano rientrare tra le irregolarità che giustificano la soppressione o la riduzione del contributo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale circostanza, come si vedrà, legittima l’utilizzo del metodo dell’estrapolazione, dato che, per loro stessa natura, le irregolarità di un sistema di controllo sono idonee ad incidere sull’insieme delle azioni soggette a tale sistema e, una volta identificate come carenze di carattere sistematico, possono essere corrette solo se riguardano la totalità di dette azioni. b) La disciplina successiva e la sua rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 84. È vero che, come fa valere il governo tedesco, la normativa applicabile al periodo 2000‑2006 consente espressamente alla [OSCURATO:PERSONA] di «procedere alle necessarie rettifiche finanziarie» qualora siano accertate «gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico» [articolo 39, paragrafi 2, lettera c), e 3, lettera b), del regolamento n. 1260/99]. Ciò non significa, tuttavia, che non si potesse procedere allo stesso modo in base alla previgente normativa, ancorché, all’epoca, solo in virtù di un’autorizzazione che doveva essere considerata implicita nel sistema costituito dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 4253/88 (22) . 85. Così ha ritenuto anche la Corte stessa, concludendo che gli orientamenti stabiliti nel documento della [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 1997, intitolato «Linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie nette in applicazione dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88» (23), e applicati nelle presenti cause indicano «le linee generali in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] si propone, ai sensi dell’[articolo] 24 (…), di adottare successivamente singole decisioni la cui legittimità potrà essere contestata dallo Stato membro interessato dinanzi alla Corte» (24) . I punti 5 e 6 di detto documento fanno espressamente riferimento alle rettifiche finanziarie relative ad irregolarità che pongano in evidenza insufficienze sistematiche di gestione, di controllo o di audit. Irregolarità il cui rischio, per la natura stessa delle carenze che esse denotano, può essere quantificato soltanto con il metodo dell’estrapolazione. 86. A ciò non si può opporre che, in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’interpretare la competenza conferitale dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88, si arroga un potere che detta disposizione in realtà le nega, dato che, per riprendere di nuovo i termini utilizzati dalla Corte in riferimento agli orientamenti contenuti nel documento «Linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie», «nulla osta a che la [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di esercitare pienamente il potere menzionato al precedente punto [ (25) ] , adotti linee direttrici concernenti le rettifiche finanziarie in applicazione dell’[articolo] 24 del regolamento di coordinamento e incarichi gli uffici interessati di applicarle» (26) . 87. Peraltro, tra il modello applicabile al periodo 2000‑2006 e quello ora in esame non esistono differenze particolarmente significative per quanto attiene a uno degli aspetti più delicati della questione, vale a dire la possibilità per gli Stati membri di tutelare i propri diritti e interessi. 88. Invero, la Repubblica federale di Germania sostiene giustamente che il sistema del regolamento n. 1260/99 garantisce allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni e di organizzare riunioni con la [OSCURATO:PERSONA], qualora non ne condivida i rilievi, e richiede uno sforzo ad entrambe le parti al fine di raggiungere un accordo «in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato» (articolo 39, paragrafo 2, secondo comma). Orbene, tale garanzia non è esclusa dall’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, il cui paragrafo 1 fa riferimento a un esame appropriato del caso da parte della [OSCURATO:PERSONA] «nel quadro della compartecipazione» e sulla base delle osservazioni presentate dallo Stato membro. Così è accaduto nei due casi oggetto del presente procedimento, di modo che non si può fondatamente sollevare alcun sospetto di violazione dei diritti della difesa delle autorità nazionali di fronte al modus operandi della [OSCURATO:PERSONA]. 89. A quanto precede si deve aggiungere che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] è conforme ai criteri stabiliti nelle citate «linee direttrici relative alle rettifiche finanziarie nette», accessibili al pubblico e riguardo alle quali la Corte ha dichiarato che «contribuiscono a garantire che, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta decisioni in base a detto articolo, gli Stati membri o le autorità da essi designate fruiscano, in situazioni analoghe, di un trattamento identico [e] possono altresì rafforzare la trasparenza delle singole decisioni indirizzate agli Stati membri» (27) . In definitiva, dette linee direttrici indicano, come si è già rilevato, «le linee generali in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] si propone, ai sensi dell’[articolo] 24 (…), di adottare successivamente singole decisioni la cui legittimità potrà essere contestata dallo Stato membro interessato dinanzi alla Corte» (28), così che, in ultima analisi, non venga leso il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dello Stato membro interessato. 90. Ritengo, pertanto, che il Tribunale non sia incorso in un errore nell’affermare che le «perdite finanziarie subite dal bilancio dell’Unione (…) devono essere rettificate integralmente, poiché ogni mancata esecuzione costituirebbe una violazione del principio della buona gestione finanziaria, cui la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri si devono conformare ai sensi dell’articolo 274 CE. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter essere in grado di ridurre il contributo in misura che rifletta la portata dell’irregolarità che essa ha accertato nell’ambito della procedura in contraddittorio ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88» (29) . 91. Il Tribunale non ha commesso errori neppure nell’affermare che, poiché la riduzione deve riflettere la portata sistematica delle irregolarità rilevate, e tenuto conto del fatto che «la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di informazioni su tutti i controlli effettuati dallo Stato membro (…), l’utilizzo del metodo dell’estrapolazione rappresenta il mezzo più adeguato per garantire gli obiettivi perseguiti dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88» (30) . 92. Infatti, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non esercita essa stessa il controllo finanziario sui contributi, né dispone di tutte le informazioni relative al complesso dei controlli effettuati dalle autorità nazionali, pur essendo tenuta a vigilare sull’integrità delle risorse di bilancio dell’Unione, è evidente che essa possa adempiere tale obbligo solo qualora si avvalga di un metodo, come quello dell’estrapolazione, che consenta di estendere all’insieme dei contributi i risultati ottenuti con i controlli selettivi che le competono. In altre parole, al carattere necessariamente parziale e selettivo dei controlli effettu ati dalla [OSCURATO:PERSONA] deve corrispondere un metodo di rettifica della stessa natura. Ciò fermo restando che, come vedremo in seguito, tale metodo deve essere applicato con le dovute garanzie quanto all’attendibilità della proiezione dei relativi risultati sul complesso dei contributi. 93. Si tratta ora di stabilire se, una volta ammessa in via di principio l’idoneità del metodo dell’estrapolazione al fine di effettuare rettifiche finanziarie in relazione al FESR, detto metodo sia stato applicato correttamente nei casi in esame. 2. Sull’applicazione del metodo dell’estrapolazione nei casi di specie 94. La Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare appropriate le rettifiche operate in ciascun caso con il metodo dell’estrapolazione. a) Causa C‑549/12 P 95. Per quanto riguarda la sentenza impugnata nella causa C‑549/12 P, le autorità tedesche sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di un pregiudizio al bilancio dell’Unione, avrebbe dovuto escludere la contabilizzazione erronea di singoli progetti, la cui estrapolazione comporterebbe una sovracompensazione a favore dell’Unione e contravverrebbe al principio di proporzionalità. D’altro canto, a parere del governo tedesco, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto discostarsi, senza una motivazione espressa e circostanziata, dal parere della Corte dei conti in ordine al carattere non sistematico di talune irregolarità. 96. Per quanto attiene alla prima delle due censure, si deve osservare che, come spiegato ai punti da 51 a 53 della sentenza impugnata, i cinque progetti la cui contabilizzazione, secondo il governo tedesco, non avrebbe arrecato alcun danno al bilancio dell’Unione avrebbero potuto essere finanziati ai sensi della misura 1.1, ma in realtà sono stati indebitamente sovvenzionati nell’ambito della misura 2.1, sebbene fosse scaduto il termine per modificare l’imputazione dei progetti all’una o all’altra misura. 97. È vero che al punto 52 della sentenza impugnata si afferma che «l’esistenza di tali irregolarità è sufficiente per imporre una rettifica finanziaria, senza che vi sia necessità che il bilancio comunitario debba subire un pregiudizio finanziario preciso». Ciò non significa necessariamente che, secondo il Tribunale, nel caso di specie non sussista un pregiudizio preciso. Esso rileva infatti, al punto 50 della medesima sentenza, che un determinato progetto ([OSCURATO:PERSONA]) aveva indebitamente beneficiato di un finanziamento aggiuntivo del 15%. Gli altri quattro programmi avrebbero potuto essere finanziati se fossero stati imputati alla misura 1.1, ma non potevano esserlo nell’ambito della misura 2.1, ai sensi della quale sono tuttavia stati sovvenzionati. Per effetto di tale irregolarità sono stati finanziati progetti che, se pur ammissibili in astratto, potevano esserlo in concreto soltanto ove rispondessero a talune condizioni prescritte dall’Unione e che lo Stato membro era tenuto a far rispettare. A mio avviso, ciò comporta un evidente pregiudizio al bilancio comunitario, dato che sono stati sovvenzionati a suo carico progetti non conformi alle condizioni stabilite a tal fine. 98. In ogni caso, ammettendo che i progetti menzionati dal governo tedesco non abbiano comportato un pregiudizio finanziario preciso, ciò non significa che essi non possano formare oggetto di estrapolazione. L’oggetto dell’estrapolazione non è, come sostiene la Repubblica federale di Germania, l’effetto finanziario di un’irregolarità, bensì l’irregolarità stessa in quanto tale. I progetti in questione potrebbero anche non avere avuto un effetto finanziario preciso, ma erano tutti viziati da una grave irregolarità, vale a dire il fatto che non riguardavano PMI e, pertanto, non sussisteva una delle condizioni principali del finanziamento. 99. Concordo quindi con il Tribunale laddove conclude, al punto 66 della sentenza impugnata, che «le contabilizzazioni errate relative a imprese non PMI sono di natura sistematica nei limiti in cui riflettono un’insufficienza di gestione, di controllo o di audit che si è manifestata diverse volte e che molto probabilmente si ritrova in tutta una serie di casi simili [ (31) ] . [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente qualificato le contabilizzazioni erronee relative a imprese non PMI come irregolarità sistematiche». 100. A tal riguardo ritengo inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse vincolata dal parere della Corte dei conti, dato che, secondo il punto 65 della sentenza del Tribunale, «dal tenore letterale dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88, la [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere vincolata, nell’esercizio delle prerogative conferitele da tale articolo, dalle osservazioni dell’organo di controllo. Al contrario, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la propria valutazione delle irregolarità constatate. In tal senso, la decisione impugnata riflette la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e non quella della Corte dei conti». 101. Peraltro, la Repubblica federale di Germania non mette prettamente in discussione il rigore dell’audit effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA], ma solo la rappresentatività del campione utilizzato, dal quale andrebbero escluse, a suo parere, le irregolarità rilevate nei progetti che, sempre a suo parere, non avrebbero comportato alcun pregiudizio al bilancio dell’Unione. A parte tale circostanza – che, al pari del Tribunale, considero irrilevante –, il governo tedesco non critica nel merito un audit che ha individuato, sulla base di un campione sufficientemente rappresentativo, un’irregolarità che può essere ragionevolmente considerata sistematica e, in quanto tale, può essere estrapolata al complesso dei progetti sovvenzionati. Proprio perché è stata estrapolata un’irregolarità rilevata sulla base di un campione sufficientemente rappresentativo, è evidente che, per sua stessa natura, il risultato dell’estrapolazione non possa che essere proporzionato. b) Causa C‑54/13 P 102. Per quanto concerne la sentenza oggetto della causa C‑54/13 P, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel confermare la qualificazione come irregolarità sistematiche di taluni errori relativi a casi molto particolari e dubbi, nonché nell’ammettere l’utilizzo di un campionamento inadeguato, in violazione del principio di proporzionalità per sovracompensazione delle perdite finanziarie effettivamente subite dall’Unione. 103. A tale proposito è d’uopo rilevare che i limiti dell’impugnazione non consentono alla Corte di riesaminare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale nel caso in cui il ricorrente vi opponga solo il proprio dissenso (32) . 104. I casi che il governo tedesco definisce dubbi (i progetti nn. 8 e 20) non sono tali per la [OSCURATO:PERSONA], né lo sono stati per lo stesso Tribunale, il quale, in ogni caso, li ha valutati unitamente ad altri casi per concludere, in modo motivato, che essi erano rappresentativi di una serie di irregolarità sistematiche passibili di estrapolazione. Ritengo che, in siffatte circostanze, il ricorso di impugnazione non costituisca un rimedio adeguato per la mera contestazione di parte. 105. Quanto all’idoneità del campionamento utilizzato nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ribadito che, considerata la natura concorrente della gestione dei fondi, l’Unione può effettuare solo controlli a campione avvalendosi di tecniche di sondaggio, fa valere che nel caso di specie è stata impiegata una tecnica internazionalmente riconosciuta, vale a dire il metodo MUS («monetary unit sampling»), il quale, applicato ad una selezione di 36 operazioni (che rappresentano il 32,3% delle spese dichiarate nell’ambito dell’intervento in questione), fornisce un campione sufficientemente rappresentativo per consentire un’estrapolazione adeguata alle altre operazioni cofinanziate. 106. Il Tribunale ha fatto proprio il parere della [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 113 a 115 della sentenza impugnata, evidenziando inoltre che il metodo in questione è stato elaborato ex ante ai fini degli audit di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel periodo di programmazione 1994‑1999 ed è stato applicato in tutti gli audit effettuati in tutti gli Stati membri, assicurando così che essi ricevessero tutti il medesimo trattamento. 107. A mio avviso, la Corte non dovrebbe rimettere in causa tale valutazione, motivata e ragionevole, del Tribunale. C – Terzo motivo di impugnazione nella causa C‑54/13 P 108. Con tale motivo la Repubblica federale di Germania sostiene, ancora una volta, che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 consente di rettificare solo irregolarità concrete e specifiche, il che escluderebbe le rettifiche forfettarie, di per sé imprecise e basate su irregolarità potenziali. 109. Tuttavia, è vero che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], le linee direttrici del 15 ottobre 1997 definiscono espressamente, al punto 7, le rettifiche forfettarie come metodo necessario per correggere «[a]lcuni tipi di irregolarità [che] non hanno un significato finanziario specifico». In ogni caso, e per le ragioni esposte a sostegno del rigetto dei motivi precedenti, ritengo che non possa essere accolta neppure tale censura, basata sulla premessa secondo cui l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 consentirebbe di rettificare soltanto irregolarità specifiche. 110. Per quanto riguarda, infine, l’asserito carattere sproporzionato delle rettifiche della [OSCURATO:PERSONA], ritengo che le considerazioni svolte dal Tribunale ai punti da 128 a 134 della sentenza impugnata non siano viziate da un errore di diritto sindacabile in sede di impugnazione. 111. Ritengo, pertanto, che tale motivo debba essere respinto. D – Quarto motivo di impugnazione nella causa C‑54/13 P 112. La Repubblica federale di Germania sostiene, infine, che il Tribunale non ha motivato il rigetto dei suoi argomenti relativi all’illegittimità delle rettifiche finanziarie su base forfettaria. 113. Come ha fatto valere la [OSCURATO:PERSONA], la risposta ad entrambe le questioni è riscontrabile ai punti da 95 a 108 e da 128 a 134 della sentenza impugnata. 114. Infatti, dopo avere spiegato, al punto 84 di detta sentenza, che le autorità tedesche sostenevano che nella fattispecie non si potessero utilizzare le rettifiche finanziarie su base forfettaria né la relativa estrapolazione, al punto 96 della medesima sentenza il Tribunale risponde che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] «un potere di riduzione e un ampio margine di discrezionalità (…), senza menzionare limiti quanto alla scelta dei metodi che essa può utilizzare al fine di stabilire l’importo della riduzione». Tale riferimento alla libertà di scelta dei metodi implica che, secondo il Tribunale, la suddetta disposizione costituisce il fondamento normativo pertinente sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] può fare ricorso al metodo effettivamente utilizzato nel caso di specie. 115. È vero che subito dopo, ai punti da 97 a 108 della sentenza impugnata, il Tribunale si sofferma ad esaminare il metodo dell’estrapolazione. Tuttavia, ciò non significa che esso abbia eluso la questione del metodo delle rettifiche forfettarie. Al contrario, il Tribunale vi fa riferimento ai punti da 128 a 134. 116. In tale contesto appare chiaro, a mio avviso, che la questione dibattuta non fosse tanto l’illegittimità del metodo forfettario, quanto il carattere sproporzionato dei suoi effetti nel caso di specie. Tale questione è stata risolta dal Tribunale in una maniera che si può condividere o meno, ma non considerare immotivata. Ritengo, pertanto, che tale motivo vada parimenti respinto. VII – Sulle spese 117. Conformemente agli articoli 138, paragrafo 1, e 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabili al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, propongo alla Corte di condannare alle spese la Repubblica federale di Germania e disporre che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica francese si facciano carico delle proprie spese. VIII – Conclusione 118. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1) I ricorsi sono respinti. 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica francese si faranno carico ciascuna delle proprie spese. (1) . (2)  – A titolo di esempio, sentenze del 6 ottobre 1993, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑55/91, Racc. pag. I‑4813); del 30 novembre 2000, HMIL (C‑436/98, Racc. pag. I‑10555), e del 4 marzo 2004, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑344/01, Racc. pag. I‑2081). (3)  – Regolamento del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1). (4)  – GU L 185, pag. 9. (5)  – Regolamento del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1). (6)  – Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290, pag. 1). (7)  – Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1). (8)  – Regolamento del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1). (9)  – Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1). (10)  – V., in generale, sentenza del 15 settembre 2005, Irlanda/[OSCURATO:PERSONA] (C‑199/03, Racc. pag. I‑8027). (11)  – Sentenza Irlanda/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26, che richiama la citata sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA], punto 67. La Corte ha ritenuto che tale principio, già affermato in relazione al FEAOG, fosse applicabile al FSE. (12)  – Il corsivo è mio. (13)  – Sentenza Irlanda/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30. (14)  – Causa C‑500/99 P (Racc. pag. I‑867, punto 88). (15)  – Di analogo tenore è il punto 28 della seconda sentenza impugnata nel presente procedimento. (16)  – Il corsivo è mio. (17)  – Conclusioni presentate il 28 ottobre 1999 (sentenza del 6 aprile 2000, Racc. pag. I‑2415), paragrafi da 18 a 24. (18)  – Il corsivo è nell’originale. (19)  – Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 21. (20)  – In tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre (C‑465/10, Racc. pag. I‑14081, punto 35). (21)  – Così risulta dall’ordinanza della Corte dell’11 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑325/94 P, Racc. pag. I‑3727, punto 22). (22)  – Nella sentenza del 22 gennaio 2004, COPPI (C‑271/01, Racc. pag. I‑1029, punto 41), la Corte ha dichiarato che, anche se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 4253/88 «non prevede espressamente la revoca di un contributo finanziario del FEAOG da parte di uno Stato membro (…), tale disposizione sarebbe privata del suo effetto utile se uno Stato membro non potesse introdurre direttamente misure del genere». La giustificazione di tale potere implicito conferito agli Stati membri dall’articolo 23, paragrafo 1, vale allo stesso modo, a mio avviso, per l’analogo potere conferito dall’articolo 24, paragrafo 1, alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle irregolarità che non siano state rettificate dagli Stati membri ex articolo 23, paragrafo 1, del menzionato regolamento. (23)  – COM(97) 3151 def. – II. (24)  – Sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit. punto 33. (25)  – Vale a dire quello che, in virtù dell’articolo 24, paragrafo 2, consente alla [OSCURATO:PERSONA] di «ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura considerata se l’esame (...) conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]» (sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30). (26)  – Sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31. (27)  – Ibidem, punto 32. (28)  – Ibidem, punto 33. (29)  – Sentenza impugnata nella causa C‑549/12 P, punto 91; nello stesso senso, sentenza impugnata nella causa C‑54/13 P, punto 101. (30)  – Sentenza impugnata nella causa C‑549/12 P, punto 95; nello stesso senso, sentenza impugnata nella causa C‑54/13 P, punto 106. (31)  – Il corsivo è mio. (32)  – In tal senso, per tutte, sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑551/10 P, punto 85).
Sentenza Corte di giustizia UE/2014 — Fons Iuris — Fons Iuris