CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natia BRESSANONE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di motivo adeguatamente confutato dalla Corte territoriale che ( ' non ha fatto solo riferimento alle precedenti condanne, una delle quali anche specifica ed alla dichiarazione di abitualità ed alla misura di sicurezza per la durata di due anni, ma anche alle successive revoche di misure alternative per la violazione della misura autocustodiale, in tal modo dando conto, nel complesso, dell'apprezzata propensione a commettere reati a riprova della aumentata pericolosità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso il 08/