Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1986

Cassazione n. 48423/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1986 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOfA"-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce 1'11 marzo 2022, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Taranto 1'8 settembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quello inerente la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1986 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOfA"-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce 1'11 marzo 2022, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Taranto 1'8 settembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quello inerente la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 48423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris