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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 1973

Cassazione n. 14304/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1973 avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 30/09/2020 confermava la pronuncia del Tribunale di quella stessa città emessa il 02/12/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (colpita con una pietra alla pena per sottrarle la borsa).

2. Avverso la sentenza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge per la mancata applicazione dell'istituto della prescrizione.

3. I motivi sono manifestamente infondati.

4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle modalità di commissione del reato, ritenute particolarmente gravi (al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente, da ultimo Cass. sez. 2, sent. 23903 del 15/07/2020 - dep. 12/08/2020 - Rv. 279549).

5. Il termine massimo di prescrizione, di anni 16 e mesi 8 (al termine ordinario di 13 anni e 4 mesi in relazione al reato tentato ex artt. 56 e 628, comma 3 n.1 cod.pen. deve sommarsi l'aumento di un quarto, pari a 3 anni e 4 mesi ex art. 161 cod. pen.), non è decorso alla data odierna, considerando l'epoca di commissione del reato, il 13/04/2011.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R LOU,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/06/1973 avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania con sentenza del 30/09/2020 confermava la pronuncia del Tribunale di quella stessa città emessa il 02/12/2013 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (colpita con una pietra alla pena per sottrarle la borsa). 2. Avverso la sentenza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge per la mancata applicazione dell'istituto della prescrizione. 3. I motivi sono manifestamente infondati. 4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle modalità di commissione del reato, ritenute particolarmente gravi (al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente, da ultimo Cass. sez. 2, sent. 23903 del 15/07/2020 - dep. 12/08/2020 - Rv. 279549). 5. Il termine massimo di prescrizione, di anni 16 e mesi 8 (al termine ordinario di 13 anni e 4 mesi in relazione al reato tentato ex artt. 56 e 628, comma 3 n.1 cod.pen. deve sommarsi l'aumento di un quarto, pari a 3 anni e 4 mesi ex art. 161 cod. pen.), non è decorso alla data odierna, considerando l'epoca di commissione del reato, il 13/04/2011. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R LOU,
Sentenza Cassazione n. 14304/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris