CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Paola il 19 giugno 2020, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Il procedimento ha ad oggetto il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 contestato a Cianni per avere trasgredito alle prescrizioni impostegli con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso dal Tribunale di Cosenza, notificato il 16 agosto 2017, essendosi associato abitualmente a sei pregiudicati dal 29 gennaio 2018 al 3 aprile 2018. I giudici di appello sono pervenuti alle conclusioni opposte a quelle del Tribunale affermando che, pur essendo stato accertato che l'imputato si è intrattenuto con pregiudicati nei giorni 29 gennaio 2018, 15 marzo 2018, 26 marzo 2018 e 3 aprile 2018, tale condotta non è stata caratterizzata dal requisito dell'abitualità che, solo, può far ritenere configurabile il reato contestato. In particolare, è stato richiamato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato presupporrebbe l'esistenza di plurimi e stabili contatti con i pregiudicati. Tale circostanza non sarebbe riscontrabile nel caso di specie atteso che solo in occasione del primo episodio Cianni è stato controllato mentre era in compagnia di un pregiudicato in un luogo non aperto al pubblico, ossia in automobile. Nel secondo e nel terzo episodio, infatti, l'imputato è stato notato in compagnia di pregiudicati diversi all'interno di un bar, ossia di un locale aperto al pubblico; da ciò dovrebbe escludersi che questi incontri fossero stati oggetto di concertazione o preventivo accordo. Analogamente il quarto incontro, avvenuto in uno spazio pubblico e, dunque, plausibilmente casuale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione della legge penale e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Ha evidenziato come la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto non configurabile l'abitualità della frequentazione e ciò alla luce di un «travisamento logico delle emergenze istruttorie acquisite» e per effetto di un «manifesto errore di diritto». Poiché non è richiesta l'assiduità della relazione personale, ma la serialità e l'abitualità dei comportamenti, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare il ristretto arco temporale in cui sono state accertate le frequentazioni, il numero degli incontri, la diversità dei soggetti pregiudicati incontrati e il loro spessore criminale. Ove avesse compiuto tale valutazione, la Corte di appello non avrebbe potuto negare la stabilità e la sistematicità dei contatti alle quali è subordinata l'esistenza del reato. Inoltre, il passaggio della motivazione nel quale è stata indicata la casualità degli incontri è stato ritenuto assertivo e apodittico siccome legato, esclusivamente, alla natura dei luoghi dove sono avvenuti gli incontri, oltre che privo di supporto probatorio e di qualsiasi concreto elemento dimostrativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza, benchè abbia correttamente richiamato l'orientamento più recente della giurisprudenza di questa Corte in tema di elementi costitutivi del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di conformarsi allo stesso fornendo una motivazione affetta dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Invero, secondo il più recente e condiviso orientamento, «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942). Nella fattispecie esaminata dalla sentenza ora citata questa Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati. Per contro, nel caso esaminato da Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 pure richiamata nella sentenza impugnata siccome espressiva del medesimo principio di diritto ricordato, la fattispecie ha avuto riguardo a una situazione concretamente diversa da quella precedentemente descritta (così come da quella presa in considerazione dalla Corte catanzarese). Infatti, la sentenza ora menzionata ha esaminato il caso di un imputato che, in sole due occasioni e a distanza di due mesi, era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato. Sulla insufficienza di due soli incontri con pregiudicati si veda anche Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 ove si rinvengono precise indicazioni circa la natura necessariamente abituale del reato contestato a Cianni e sulla necessità di compiere valutazioni specifiche in ordine alle modalità e alle circostanze in cui sono avvenuti gli incontri con i pregiudicati. Per l'applicazione dei principi sin qui esposti, si veda anche la recente Sez. 1, n. 5357 del 06/10/2022, dep. 2023, Baldassarre, n.m. Sono, quindi necessarie «plurime condotte idonee, per intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che, fondando il carattere dell'abitualità, possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto» (Sez. 1, n. 27853 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). 2.1. Proprio su tale aspetto la sentenza impugnata mostra le lacune motivazionali eccepite in ricorso. Circa la natura occasionale degli incontri con i soggetti di cui alla rubrica imputativa, i giudici di merito, lungi dal valorizzare elementi concreti provenienti dall'imputato e da sue precise allegazioni difensive, hanno svolto considerazioni assertive e ipotetiche prospettandole in termini autonomi e legati semplicemente alle caratteristiche del luogo in cui sono avvenuti alcuni degli incontri. Luogo che, in quanto tale, in termini generici, è stato ritenuto tale da escludere la «previa concertazione» che, peraltro, costituisce solo uno degli indici dai quali potrebbe ricavarsi l'esclusione della fattispecie illecita potendo la mancanza di accordo preventivo non essere elemento dirimente, a fronte di altre emergenze fattuali della fattispecie complessivamente considerata. In sostanza, il vizio della sentenza risiede nella valutazione parcellizzata delle circostanze in cui sono avvenuti gli incontri. Anche con riguardo all'ultimo, il riferimento alla «verosimile» origine «casuale» dello stesso è frutto di un'ipotesi per essere avvenuto lo stesso in uno «spazio pubblico».La sentenza ha finito così con il sezionare la valutazione delle singole condotte integranti il reato abituale individuando nella natura del luogo in cui è avvenuto l'incontro tra l'imputato e i soggetti per i quali esiste il divieto di frequentazione l'elemento dirimente, pur a prescindere da indicazioni provenienti dallo stesso sottoposto alla misura di prevenzione. A fronte di un quadro indiziario composito e integrato da una pluralità di elementi (più incontri con diversi pregiudicati nel medesimo contesto territoriale e in un arco di tempo ristretto) i giudici di merito hanno selezionato un singolo dato informativo interpretandolo alla luce di un elemento eventuale e ipotetico come la «possibilità» che gli incontri siano avvenuti in maniera causale in ragione della natura pubblica di alcuni di luoghi in cui sono avvenuti (bar e pubblica via). Così facendo ha svuotato di significato l'intero compendio indiziario attraverso l'esame parcellizzato di un singolo elemento operando in termini non coerenti con i principi fissati dalla giurisprudenza di seguito indicata in punto di valutazione della prova indiziaria. L'elemento fattuale valorizzato, infatti, è da leggersi in sinergia con l'insieme delle circostanze emerse dalle quali risulta, comunque, che sono stati registrati in un arco di tempo piuttosto contenuto (circa due mesi) ben quattro incontri con sei diversi pregiudicati, alcuni dei quali, quindi, incontrati contestualmente. In tema di valutazione della prova indiziaria, costituisce noto e costante insegnamento di questa Corte quello secondo cui «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). Il criterio valutativo seguito dai giudici di merito non è stato conforme al principio riportato. 3. Da quanto esposto discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro che si conformerà ai principi di diritto sin qui esposti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad alt