CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 25/11/2025 del Giudice di Pace di Caltagironevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Caltagirone ha dichiarato MarioAntonino Nicolosi responsabile del delitto di cui agli artt. 81 e 633 cod. pen. a lui ascritto,condannandolo alla pena di giustizia.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo dei propridifensori, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta, sotto il profilodella violazione degli artt. 633 cod. pen. e 192, 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e dellamancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, della ribaditaaffermazione di responsabilità.Il primo giudice non avrebbe tenuto conto, anche per quanto attiene alla sussistenzadell’elemento psicologico, di una risalente controversia di confine, da cui ha preso le mosseanche un procedimento civile tuttora pendente e relativo alla presenza di una servitù dipassaggio sul fondo della persona offesa (confermata anche dalla presenza di unostradello).La sola percorrenza, in due occasioni, di questo sentiero, in ogni caso, non potrebbeconfigurare il delitto di cui all’art. 633 cod. pen.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.2. Risulta assorbente la preliminare considerazione in merito alla erroneità dellasussunzione del fatto, come contestato («in due occasioni, attraversando a bordo del propriotrattore il terreno confinante») e come ritenuto in sentenza, nella fattispecie di invasionearbitraria di terreni.Il fatto tipico delineato dall’art. 633 cod. pen. consiste nella condotta di «chiunqueinvade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarnealtrimenti profitto».La nozione di “invasione” (quale introduzione contra ius di chi sia privo del dirittod’accesso, di modo che la conseguente occupazione costituisce la estrinsecazione materialedella condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione)deve essere fisiologicamente connotata da una qualche stabilità, implicando unapermanenza sull’altrui bene immobile protratta nel tempo per una durata apprezzabile;seppure non è necessario che l’agente rimanga stabilmente sul fondo altrui, la condottadeve essere effettivamente rivolta all’occupazione del fondo rurale o urbano ovvero a trarnein altro modo profitto (quanto alla natura di reato permanente, quando l’occupazione siprotrae nel tempo, cfr. Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Gargiulo, Rv. 288849-01; Sez. 2, n.46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01).[OSCURATO:PERSONA] condivide appieno e ribadisce l’indirizzo secondo cui il delitto si realizza soloquando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato a unpotere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è, invece, integrato dalla condotta dichi si introduca solo precariamente nel fondo altrui (Sez. 2, n. 10342 del 04/10/2019, dep.2020, Rossi, non mass.; Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, Amato, Rv. 250320-01; Sez. 2, n.11544 del 08/02/2011, Maddii, Rv. 249887-01). Invero, l’utilità cui è finalizzata la condottapuò essere diretta o indiretta, e anche solo di ordine morale, sociale o politico, purchécomprenda anche l’utilizzazione del bene, mediante instaurazione un potere di fatto di unaminima consistenza sull’immobile da parte dell’agente al fine di goderne (Sez. 6, n. 26234del 28/03/2019, Nodalli, Rv. 276073-01).3. Ne consegue che, essendo stato riconosciuto dalla sentenza impugnata (e, primaancora, dalla rubrica imputativa) il carattere del tutto occasionale ed episodico dell’accessodel ricorrente nel terreno altrui, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perl’insussistenza del fatto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]