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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37479/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 944-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1779/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza in data 20 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'agente della riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto in toto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali.

La CTR - per quanto ancora rileva in questa sede - riteneva che per due delle cartelle pagamento presupposte difettasse la prova della notifica alla contribuente, mentre sulle sanzioni erano state illegittimamente applicati gli interessi di mora.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate- Riscossione, con atto del 20 dicembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da motivazione apparente in relazione al seguente passaggio: «Ed invero la cartella n. 09420080004651110, di cui al ruolo n. 0150020, non risulta essere stata notificata, così come non risulta notificata la cartella n. 09420090004414343, di cui al ruolo n.

Ric. 2020 n. 00944 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -2- 0200041, per cui, con riferimento a tali cartelle, l'ipoteca deve essere annullata».

Il motivo è fondato.

Va rammentato che: - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014); - «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 2019); Ric. 2020 n. 00944 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -3- - «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097 del 2017).

Tanto premesso, risulta dal ricorso per cassazione e dalla documentazione allo stesso allegata che l'agente della riscossione, nelle controdeduzioni in primo grado, ebbe ad osservare che le cartelle di pagamento menzionate nella sentenza impugnata erano state correttamente notificate rispettivamente in data 1.7.2008 e 13.5.2009 presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che corrispondeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della intervenuta denominazione sociale.

Orbene, a fronte di tali asserzioni e della correlata documentazione prodotta, la CTR si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la cartella n. 09420080004651110 e la cartella n. 09420090004414343 non risultavano notificate, senza in alcun modo esaminare e confutare le specifiche deduzioni formulate dall'agente della riscossione.

La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi al di sotto del «minimo costituzionale».

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973.

Nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 Ric. 2020 n. 00944 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -4- d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria «nella parte relativa agli interessi di mora posto che essi comprendono anche gli interessi sulle sanzioni».

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Va rammentato che «il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017, in motivazione).

Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l'onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, Ric. 2020 n. 00944 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -5- senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.

Nel caso di specie la ricorrente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., pur deducendo, con la proposta impugnazione, che le somme portate dalle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria non comprendessero - come invece sostenuto dalla CTR - anche gli interessi computati sulle sanzioni, ha omesso di riprodurre, anche indirettamente, il contenuto di tali cartelle.

In tal modo, è rimasto precluso a questa Corte di avere una completa cognizione della controversia e di cogliere appieno il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza la necessità di accedere agli atti del processo.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 944-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1779/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 20/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 20 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'agente della riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto in toto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La CTR - per quanto ancora rileva in questa sede - riteneva che per due delle cartelle pagamento presupposte difettasse la prova della notifica alla contribuente, mentre sulle sanzioni erano state illegittimamente applicati gli interessi di mora. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate- Riscossione, con atto del 20 dicembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da motivazione apparente in relazione al seguente passaggio: «Ed invero la cartella n. 09420080004651110, di cui al ruolo n. 0150020, non risulta essere stata notificata, così come non risulta notificata la cartella n. 09420090004414343, di cui al ruolo n. Ric. 2020 n. 00944 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- 0200041, per cui, con riferimento a tali cartelle, l'ipoteca deve essere annullata». Il motivo è fondato. Va rammentato che: - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014); - «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019); Ric. 2020 n. 00944 sez. MT - ud. 16-09-2021 -3- - «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097 del 2017). Tanto premesso, risulta dal ricorso per cassazione e dalla documentazione allo stesso allegata che l'agente della riscossione, nelle controdeduzioni in primo grado, ebbe ad osservare che le cartelle di pagamento menzionate nella sentenza impugnata erano state correttamente notificate rispettivamente in data 1.7.2008 e 13.5.2009 presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che corrispondeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito della intervenuta denominazione sociale. Orbene, a fronte di tali asserzioni e della correlata documentazione prodotta, la CTR si è limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che la cartella n. 09420080004651110 e la cartella n. 09420090004414343 non risultavano notificate, senza in alcun modo esaminare e confutare le specifiche deduzioni formulate dall'agente della riscossione. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, ponendosi al di sotto del «minimo costituzionale». Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973. Nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 Ric. 2020 n. 00944 sez. MT - ud. 16-09-2021 -4- d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria «nella parte relativa agli interessi di mora posto che essi comprendono anche gli interessi sulle sanzioni». Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va rammentato che «il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 18679 del 2017, in motivazione). Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l'onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentano alla Corte di cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, Ric. 2020 n. 00944 sez. MT - ud. 16-09-2021 -5- senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate. Nel caso di specie la ricorrente, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., pur deducendo, con la proposta impugnazione, che le somme portate dalle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria non comprendessero - come invece sostenuto dalla CTR - anche gli interessi computati sulle sanzioni, ha omesso di riprodurre, anche indirettamente, il contenuto di tali cartelle. In tal modo, è rimasto precluso a questa Corte di avere una completa cognizione della controversia e di cogliere appieno il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza la necessità di accedere agli atti del processo. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d
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