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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 maggio 1980

Cassazione n. 24184/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1980 avverso l'ordinanza del 02/04/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/pentiteje conclusioni del PG czke. (4.t.e C L.,‘:e_5Cc ise )(A:1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento con cui, in data 02/04/2022, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione del Biasco al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del proc. pen. n. 58/2020.

2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 15 d.

Igs. 150 /2011, 702-bis cod. proc. civ., 99 e 170 d.P.R. 115/2002, laddove ha ritenuto intempestiva l'opposizione per essere il termine previsto per la proposizione dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 di giorni venti e non di giorni trenta.

Nella prospettazione difensiva, la disciplina di riferimento è rinvenibile nell'art. 15 d.

Igs. 150/2011 che rinvia all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto dalla Legge 69/2009, conseguendone che il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto di inammissibilità sia quello di giorni trenta, come stabilito dall'art. 15 d.

Igs. 150/2011, richiamato dal nuovo testo dell'art. 170 d.P.R. 115/2002.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'art. 99, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, invero, stabilisce che "gyverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto".

Il termine di impugnazione del provvedimento, pertanto, è di giorni venti, espressamente previsto dall'art. 99 e non quello ricavabile dalla disciplina di cui agli artt. 702 e segg. cod. proc. civ., così come ha anche recentemente ribadito questa Corte [Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283424 - 01, così massimata: In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002); nello stesso senso, Sez. 4 n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274908 -01].

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1980 avverso l'ordinanza del 02/04/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/pentiteje conclusioni del PG czke. (4.t.e C L.,‘:e_5Cc ise )(A:1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento con cui, in data 02/04/2022, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione del Biasco al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del proc. pen. n. 58/2020. 2. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 15 d. Igs. 150 /2011, 702-bis cod. proc. civ., 99 e 170 d.P.R. 115/2002, laddove ha ritenuto intempestiva l'opposizione per essere il termine previsto per la proposizione dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 di giorni venti e non di giorni trenta. Nella prospettazione difensiva, la disciplina di riferimento è rinvenibile nell'art. 15 d. Igs. 150/2011 che rinvia all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., ovverosia al procedimento sommario di cognizione introdotto dalla Legge 69/2009, conseguendone che il termine per la proposizione dell'opposizione al decreto di inammissibilità sia quello di giorni trenta, come stabilito dall'art. 15 d. Igs. 150/2011, richiamato dal nuovo testo dell'art. 170 d.P.R. 115/2002. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 99, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, invero, stabilisce che "gyverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto". Il termine di impugnazione del provvedimento, pertanto, è di giorni venti, espressamente previsto dall'art. 99 e non quello ricavabile dalla disciplina di cui agli artt. 702 e segg. cod. proc. civ., così come ha anche recentemente ribadito questa Corte [Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283424 - 01, così massimata: In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002); nello stesso senso, Sez. 4 n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274908 -01]. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbrai
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